Detrazioni
fiscali per interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del
rischio sismico: il contribuente può optare, al posto dell’utilizzo delle
stesse, per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato i lavori.
Le modalità di applicazione di questa novità
sono state fissate dall’Agenzia delle entrate con un Provvedimento che attua la
norma che ha stabilito il principio, il decreto crescita di Aprile (1).
Il contributo è pari alla detrazione
dall’imposta lorda spettante in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre
del periodo d’imposta di riferimento.
Per esercitare l’opzione il contribuente deve
richiedere lo sconto al fornitore, che lo praticherà nella sua fattura senza
che questo influisca sull’iva dovuta. In pratica deve essere specificato in
fattura, con riferimento alla legge, ma non va a diminuire l’imponibile iva. Il
fornitore poi recupera lo “sconto” praticato come credito di imposta in cinque
quote annuali o cede lo stesso a propri fornitori.
L’opzione poi va comunicata all’Agenzia delle
entrate entro il 28 Febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento
delle spese, per via telematica, consegnando un apposito modulo presso un suo
ufficio o inviando lo stesso via PEC.
Il modulo è scaricabile dal sito dell’Agenzia
delle entrate: https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/luglio+2019+provvedimenti/provvedimento+31072019+-+eco+sisma+bonus+acquisti
Per quanto riguarda la CESSIONE DEL CREDITO a
terzi, l’altra opzione già da tempo disciplinata dalla legge e completata
dal Provvedimento del 31/7, si veda la scheda pratica Ecobonus e cessione del
credito: casi, tempi e modi: https://sosonline.aduc.it/scheda/ecobonus+cessione+credito+casi+tempi+modi_29903.php
(1) Provvedimento Agenzia delle Entrate del
31/7/2019 in attuazione del Dl 34/2019 convertito nella legge 58/2019 art.10
commi ½
Rita
Sabelli, responsabile Aduc aggiornamento normativo

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