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E’ ancora possibile un compromesso sulla legge elettorale?

di Livio Ghersi | 15 Novembre 2012

Penso che la disciplina sostanziale potrebbe ridursi ai quattro articoli che, da vero incosciente, oso proporre di seguito. 

Nel riferire dei negoziati che vengono condotti nella Sede parlamentare sulle possibili modifiche della legge elettorale vigente, non pochi analisti concludono che, tutto sommato, è meglio lasciare immodificata la legge 21 dicembre 2005, n. 270. Al momento, tale soluzione sembra non sgradita al Partito Democratico.

Al riguardo bisogna evitare di incorrere in un equivoco. Oggi non si sta discutendo della legge elettorale migliore possibile, in astratto. Ci fosse tempo, anch’io argomenterei la mia preferenza per una legge elettorale basata su collegi uninominali. A condizione che ci sia un doppio turno di votazione. Con un primo turno di primarie, obbligatorio e disciplinato dalla legge, in cui tutti potessero proporre la propria candidatura nel collegio, anche candidati indipendenti. Con il turno effettivo di votazione, al quale avrebbero diritto di partecipare i due candidati risultati più votati nel turno di primarie. Ma con la possibilità che i candidati in ogni collegio fossero anche più di due, perché sarebbero ammessi tutti coloro che, comunque, al primo turno ottenessero una cifra elettorale superiore al 12 per cento del totale dei voti validi espressi. Come avviene in Francia e come assolutamente non vuole il Partito Democratico.

Oggi non ci sarebbe il tempo materiale per la delimitazione territoriale di nuovi collegi uninominali. Il cittadino sospettoso potrebbe obiettare: perché non c’è tempo? Si prendano quindici tecnici bravi e si dia loro l’incarico di procedere alla delimitazione dei collegi nelle diverse parti del territorio nazionale, entro il termine perentorio di quindici giorni. La cosa, teoricamente, è fattibile. Soltanto che i tecnici ragionerebbero sui dati della popolazione e per loro sarebbe indifferente includere un Comune in un collegio piuttosto che in un altro. I politici, invece, giocano la loro possibilità di elezione, o di rielezione, proprio sulla circostanza che il dato Comune, in cui hanno la propria basa elettorale, sia incluso o meno. In altri termini, quei tecnici sarebbero fatti a pezzi (metaforicamente) da tutti coloro (presumibilmente, tanti) che avessero motivo di lagnarsi per la soluzione adottata. Per questo, per la delimitazione territoriale dei collegi uninominali, sono state previste in passato complesse procedure che contemplano vari possibili momenti di ripensamento e di rinegoziazione. Fino a trovare le soluzioni più condivise.

La questione oggi si risolve nell’ipotizzare limitate modifiche alla legge n. 270/2005. Per quanto mi riguarda, penso che la legge vigente sia indifendibile. Dunque, in questo caso sono d’accordo con il nostro saggio Presidente della Repubblica e preferirei che il Parlamento concludesse qualcosa.

Tenuto conto delle proposte e controproposte che si leggono sui giornali, penso che chi operi con spirito di servizio nei confronti delle Istituzioni possa ancora trovare un compromesso accettabile.

Tolte tutte le necessarie disposizioni di coordinamento formale con la legge vigente, penso che la disciplina sostanziale potrebbe ridursi ai quattro articoli che, da vero incosciente, oso proporre di seguito.

« Articolo 1

Disposizioni per la stabilizzazione della maggioranza parlamentare in seno alla Camera dei Deputati.

1. Quando, sommando le cifre elettorali nazionali delle liste coalizzate, la coalizione più votata ottenga più del 49 per cento del totale dei voti validi espressi, ad essa sono attribuiti ulteriori 41 seggi, al fine di consolidare e rendere stabile la maggioranza parlamentare nella Camera dei Deputati.

2. Quando, sommando le cifre elettorali nazionali delle liste coalizzate, la coalizione più votata ottenga più del 39 per cento e fino al 49 per cento del totale dei voti validi espressi, ad essa sono attribuiti ulteriori 82 seggi, a titolo di premio di maggioranza.

3. Quando, sommando le cifre elettorali nazionali delle liste coalizzate, la coalizione più votata non raggiunga, o comunque non superi, il 39 per cento del totale dei voti validi espressi, sono attribuiti ulteriori 41 seggi alla lista risultata più votata della coalizione medesima, affinché tale lista sia agevolata nel porsi come fattore di aggregazione di una maggioranza parlamentare.

Articolo 2

Collegio unico nazionale.

1. Ciascuna lista che intenda concorrere all’attribuzione dei seggi finalizzati a stabilizzare la maggioranza parlamentare, presenta l’elenco dei propri candidati nel Collegio unico nazionale.

2. Hanno titolo per presentare elenchi di candidati nel Collegio unico nazionale soltanto le liste che abbiano validamente presentato proprie liste circoscrizionali, con il medesimo contrassegno, in almeno dieci diversi circoscrizioni. Non sussistendo tale condizione, si procede all’esclusione del relativo elenco di candidati per il Collegio unico nazionale.

3. Gli elenchi di cui al presente articolo, corredati del simbolo della lista, delle dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati e dei relativi certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica italiana, vanno presentati pressola Cancelleriadella Corte di Cassazione in Roma, entro il termine fissato per la presentazione delle liste nelle circoscrizioni.

4. L’elenco di ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati compreso fra un minimo di cinquanta ed un massimo di novanta.

5. I candidati nelle prime quaranta posizioni dell’elenco di ogni lista devono essere inseriti nel rispetto del criterio dell’alternanza fra i sessi. L’inosservanza di tale disposizione comporta l’esclusione della lista dal riparto dei seggi attribuiti al fine di stabilizzare la maggioranza parlamentare.

6. I candidati inclusi nell’elenco di una lista in sede di Collegio unico nazionale possono essere pure candidati in liste circoscrizionali aventi il medesimo contrassegno. Ciascuno fino ad un massimo di tre circoscrizioni, pena la nullità della candidatura.

7. Entro il limite di seggi spettanti alla lista in sede di Collegio unico nazionale, i rispettivi candidati sono proclamati eletti secondo il loro ordine di presentazione nella lista, a partire dal primo ed in ordine decrescente.

8. Quando ad uno stesso candidato debba essere attribuito un seggio, sia in sede di Collegio unico nazionale, sia in una o più circoscrizioni, viene proclamato eletto nel Collegio unico nazionale, mentre nella lista circoscrizionale gli subentra il candidato risultato più votato in base alle preferenze individuali. A parità di cifra di preferenze, prevale il candidato della lista circoscrizionale inserito prima nell’ordine di lista.

9. Gli elenchi dei candidati validamente presentati da ogni lista in sede di Collegio unico nazionale sono pubblicati in un apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, non più tardi del ventottesimo giorno precedente la data delle elezioni.

10. Nell’ipotesi che per qualunque causa, anche sopravvenuta, si debba procedere alla sostituzione di un deputato eletto nel Collegio unico nazionale, il seggio viene attribuito al primo candidato non eletto che figura nell’elenco della medesima lista. Quando la lista nazionale non sia più capiente, il seggio viene attribuito al primo dei candidati non eletti della lista circoscrizionale, recante il medesimo contrassegno, della Circoscrizione comprendente il Comune in cui, alla data delle elezioni, era fissata la residenza del deputato di cui si deve effettuare la surroga. Si considera primo candidato non eletto quello che ha ottenuto la maggiore cifra di preferenze individuali; a parità di cifra di preferenze, prevale il candidato inserito prima nell’ordine di lista.

Articolo 3

Attribuzione dei seggi nel Collegio unico nazionale.

1. Per determinare la coalizione più votata, agli effetti dell’articolo 1, si sommano pure i voti validi delle liste coalizzate che sono escluse dall’attribuzione dei seggi assegnati nelle circoscrizioni perché la loro cifra elettorale nazionale non raggiunge la soglia minima fissata dalla legge per l’accesso alla rappresentanza.

2. Escluso il caso in cui debbano essere attribuiti seggi alla sola lista risultata più votata di una coalizione, nelle altre ipotesi i seggi spettanti ad una coalizione vengono ripartiti fra tutte le liste aderenti alla coalizione medesima, le quali abbiano validamente presentato propri elenchi di candidati nel Collegio unico nazionale. Il riparto fra le liste è effettuato in proporzione alle rispettive cifre elettorali nazionali. Sempre che abbiano propri elenchi di candidati validamente presentati nel Collegio unico nazionale, partecipano al riparto pure le liste coalizzate escluse dall’attribuzione dei seggi assegnati nelle circoscrizioni perché la loro cifra elettorale nazionale non raggiunge la soglia minima fissata dalla legge per l’accesso alla rappresentanza. Tale disposizione a favore delle liste minori coalizzate si giustifica tenuto conto che il numero dei seggi da ripartire è comunque limitato e che pertanto la norma serve ad assicurare alle formazioni minori un diritto di tribuna in seno alla Camera dei Deputati.

3. Per il riparto dei seggi fra più liste, si divide la cifra elettorale nazionale della coalizione per il numero dei seggi da attribuire. Non si tiene conto delle parti frazionarie del quoziente. Ciascuna lista ha diritto a tanti seggi quante volte la propria cifra elettorale nazionale contenga il predetto quoziente. Gli ulteriori seggi che restassero da assegnare sono attribuiti alle liste che nella divisione abbiano ottenuto i più alti resti. A parità di resti, prevale la lista con la maggiore cifra elettorale nazionale.

Articolo 4

Espressione del voto.

1. Ciascun elettore dispone di un solo voto, che serve per la scelta di una lista fra quelle concorrenti nella circoscrizione. Nell’ambito della lista prescelta, ha facoltà di esprimere fino a due preferenze per candidati inclusi nella lista medesima.

2. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome e nome, o soltanto il cognome, del candidato prescelto sull’apposita riga a questo fine riportata nella scheda di votazione. In caso di omonimia, vanno scritti il cognome e nome del candidato prescelto.

3. Entro il limite di seggi spettanti ad una lista circoscrizionale, sono proclamati eletti i candidati risultati più votati per la cifra delle preferenze individuali. A parità di cifra di preferenze, prevale il candidato inserito prima nell’ordine di lista. »

Si tratterebbe di una normativa da utilizzare soltanto in occasione delle prossime consultazioni politiche. Poiché si tratterà di elezioni importanti, penso valga la pena fare uno sforzo per arrivarci nelle migliori condizioni possibile. Poi, comunque, se si procederà ad una riforma costituzionale per ridurre il numero dei parlamentari, occorrerà approvare una nuova legge elettorale. Se lo si farà all’inizio della prossima Legislatura, ci sarà tutto il tempo per sviluppare un dibattito, di alto livello, sulle migliori opzioni possibili.

Ora chi ha gli strumenti per intendere, intenda.

Pubblicato in : Editoriale

Info Livio Ghersi

Livio Ghersi, laureato in giurisprudenza, è stato funzionario dell’Assemblea regionale siciliana, con la qualifica di Consigliere parlamentare. Oggi, pensionato, si dedica a studi di storia, filosofia, teoria politica.

Interazioni del lettore

Commenti

  1. Livio Ghersi

    15 Novembre 2012 alle 13:30

    In relazione alle obiezioni che mi sono pervenute nel merito della normativa proposta, fornisco alcuni chiarimenti.
    Ottantadue seggi equivalgono al 13,01 per cento del totale della composizione della Camera dei Deputati. Una coalizione che conseguisse più del 39 per cento dei voti validi espressi, avrebbe come minimo 245 seggi nelle circoscrizioni elettorali (ma, secondo la distribuzione del voto, potrebbero anche essere di più). Di conseguenza, il premio previsto assicura ampiamente la governabilità (245 + 82 = 327 seggi). La legge vigente attribuisce 340 seggi alla prima coalizione, ma senza fissare alcun limite minimo di consenso.
    Ritengo opportuno esplicitare l’articolo 5 che avevo omesso nel testo, per esigenze di sintesi. Grazie

    Livio Ghersi

    Articolo 5
    Seggi spettanti alle Circoscrizioni per l’elezione della Camera dei Deputati.
    1. In considerazione del fatto che 41 seggi sono comunque attribuiti in sede di Collegio unico nazionale al fine di stabilizzare la maggioranza parlamentare, per determinare quanti seggi spettino alle singole Circoscrizioni elettorali si divide il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per 576. Tale divisore è calcolato escludendo dal computo i seggi da attribuire alla circoscrizione Estero ai sensi dell’articolo 56 della Costituzione ed il seggio destinato alla Valle d’Aosta, in base alle peculiari disposizioni vigenti per quella Regione. Effettuata la divisione, non si tiene conto delle parti frazionarie del quoziente. Ad ogni Circoscrizione spettano tanti seggi quante volte la cifra della popolazione legale residente contenga detto quoziente. Gli eventuali seggi ancora da assegnare sono attribuiti alle Circoscrizioni per le quali la divisione abbia prodotto i più alti resti.
    2. Quando si debbano attribuire 82 seggi in sede di Collegio unico nazionale a titolo di premio di maggioranza, l’Ufficio centrale nazionale provvede a rideterminare i seggi spettanti alle Circoscrizioni elettorali dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per 535. Per il resto si applicano le disposizioni di cui al precedente comma.

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