il pensiero della Costituzione negli interventi dei Padri Costituenti
24 marzo 1947, seduta pomeridiana, esame degli emendamenti agli articoli delle «Disposizioni generali». ( I^ parte)
Presidente Terracini: L’ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana. L’altro giorno, è stato approvato l’articolo primo; occorre adesso esaminare la richiesta presentata dagli onorevoli Fanfani, Tosato, Meda, Gronchi, Angelini, Balduzzi, Avanzini, Ponti, Carratelli, Taviani, Quintieri Adolfo di collocare gli articoli 6 e 7 del Progetto — salvi gli emendamenti di sostanza proposti — subito dopo l’articolo 1.
La Commissione, già interpellata, ha dichiarato di accettare la proposta. Se non vi sono opposizioni, procederemo in tal senso.
(Così rimane stabilito).
Passiamo quindi all’esame dell’articolo 6 del progetto di Costituzione:
«Per tutelare i principî inviolabili e sacri di autonomia e dignità della persona e di umanità e giustizia fra gli uomini, la Repubblica italiana garantisce i diritti essenziali agli individui ed alle formazioni sociali ove si svolge la loro personalità e richiede l’adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale».
Sono stati presentati a questo articolo numerosi emendamenti, alcuni dei quali sono già stati svolti nel corso della discussione generale.
Così, è già stato svolto quello dell’onorevole Condorelli:
«Sopprimerlo e riaffermare nel preambolo i principî, che in esso articolo sono formulati e che peraltro animano tutte le Disposizioni generali, e particolarmente gli articoli 1 e 7».
È stato pure svolto l’emendamento presentato dagli onorevoli Basso, Targetti e Malagugini: «Sostituirlo col seguente:
«La Repubblica garantisce i diritti essenziali dell’uomo nella sua vita individuale ed associata e richiede l’adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale».
Il primo emendamento non ancora svolto è quello dell’onorevole Benvenuti: «Sostituirlo col seguente:
«La Repubblica riconosce e garantisce la autonomia, la libertà e la dignità della persona umana come diritti naturali e inalienabili.
«Essa riconosce e garantisce altresì i diritti essenziali delle formazioni sociali in cui si svolge la personalità di ciascun uomo».
L’onorevole Benvenuti ha facoltà di svolgerlo.
Benvenut: Onorevole Presidente, il contenuto del mio emendamento è stato trasfuso nell’emendamento Fanfani, dal quale viene pertanto assorbito e al quale mi associo.
Presidente Terracini: Segue l’emendamento dell’onorevole Fanfani, firmato anche dagli onorevoli Grassi, Moro, Tosato, Bulloni, Ponti, Clerici: «Sostituirlo col seguente, da collocarsi come articolo 2:
«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità; e richiede l’adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale».
Un emendamento identico è stato presentato dagli onorevoli Amendola, Laconi, Iotti Leonilde, Grieco.
Moro: Quale firmatario dell’emendamento chiedo di svolgerlo.
Presidente Terracini: Ne ha facoltà.
Moro: Basteranno, credo, poche considerazioni per dar ragione dell’emendamento proposto da noi e dai colleghi comunisti, in quanto l’emendamento di cui ora discutiamo non è di sostanza, ma essenzialmente di forma: obbedisce, cioè, a ragioni di opportunità. Non ho pertanto da svolgere considerazioni di carattere politico, ma soltanto da far presente ai colleghi quali sono le ragioni di opportunità che ci hanno indotti a presentare questo emendamento.
Nel corso della discussione generale, e già prima, nel corso della discussione in sede di Commissione, al progetto primitivo di questo articolo erano state fatte delle critiche, le quali sostanzialmente vertevano su questo punto: che si tratti di un articolo il quale contiene una finalizzazione della libertà individuale, della dignità della persona. Sembrava perciò che fosse piuttosto un’indicazione di carattere politico, umanistico, da trasferire in un preambolo, anziché un preciso articolo di Costituzione a contenuto giuridico. Da un altro punto di vista si era osservato che le formazioni sociali di cui si parla in questo articolo come titolari di diritti che la Repubblica italiana riconosce e garantisce non sono facilmente individuabili. Si chiedeva perciò che vi fosse una precisazione su questo punto.
Mossi da queste preoccupazioni, abbiamo cercato di sfrondare e semplificare l’articolo, eliminando anzitutto quella indicazione finalistica che è al principio della formula del progetto di Costituzione, là dove è detto: «Per tutelare i principî inviolabili e sacri di autonomia e dignità della persona e di umanità e giustizia fra gli uomini». Abbiamo riconosciuto che effettivamente queste espressioni possono apparire ridondanti e non confacenti alla natura stringata di un articolo di legge costituzionale.
D’altra parte la finalizzazione contro la quale si sono rivolte, entro certi limiti, giustamente, le critiche dell’onorevole Lucifero da una parte, e dall’onorevole Basso dall’altra, non è veramente essenziale, e può considerarsi implicita in una retta interpretazione dell’articolo così come esso viene formulato.
Un po’ più importante è l’altro emendamento da noi proposto: invece di parlare, come nella primitiva formulazione, di diritti essenziali e degli individui e delle formazioni sociali, noi diciamo attualmente che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
Abbiamo obbedito a due diverse esigenze: da un lato, come si notava, si trattava di dare una migliore specificazione ed individuazione di queste formazioni sociali, alle quali vogliamo vedere riconosciuti i diritti essenziali di libertà. E le individuiamo e specifichiamo in questo modo, presentandole come quelle nelle quali si esprime e si svolge la dignità e la libertà dell’uomo. Facendo riferimento all’uomo come titolare di un diritto che trova una sua espressione nella formazione sociale, noi possiamo chiarire nettamente il carattere umanistico che essenzialmente spetta alle formazioni sociali che noi vogliamo vedere garantite in questo articolo della Costituzione.
E da un altro punto di vista, il parlare in questo caso di diritti dell’uomo, sia come singolo, e sia nelle formazioni sociali, mette in chiaro che la tutela accordata a queste formazioni è niente altro che una ulteriore esplicazione, uno svolgimento dei diritti di autonomia, di dignità e di libertà che sono stati riconosciuti e garantiti in questo articolo costituzionale all’uomo come tale. Si mette in rilievo cioè la fonte della dignità, dell’autonomia e della libertà di queste formazioni sociali, le quali sono espressioni della libertà umana, espressione dei diritti essenziali dell’uomo, e come tali debbono essere valutate e riconosciute.
In questo modo noi poniamo un coerente svolgimento democratico; poiché lo Stato assicura veramente la sua democraticità, ponendo a base del suo ordinamento il rispetto dell’uomo guardato nella molteplicità delle sue espressioni, l’uomo che non è soltanto singolo, che non è soltanto individuo, ma che è società nelle sue varie forme, società che non si esaurisce nello Stato. La libertà dell’uomo è pienamente garantita, se l’uomo è libero di formare degli aggregati sociali e di svilupparsi in essi. Lo Stato veramente democratico riconosce e garantisce non soltanto i diritti dell’uomo isolato, che sarebbe in realtà una astrazione, ma i diritti dell’uomo associato secondo una libera vocazione sociale.
Con questi chiarimenti e con queste correzioni di forma, che potranno non essere perfette (neppure noi siamo assolutamente soddisfatti della formulazione), ma che sono le migliori che noi abbiamo saputo trovare per esprimere questo concetto essenziale, mi pare che questo articolo della Costituzione assuma una forma stringata e più propria, una forma più giuridica e che in conseguenza debbano ritenersi meno fondate le obiezioni che da vari colleghi sono state sollevate, e tendenti ad escludere questo articolo, nel suo complesso, dalla Carta costituzionale. Così posto, esso ha un netto significato giuridico e contribuisce a definire un aspetto essenziale dei fini caratteristici, del volto storico dello Stato italiano.
Ed io mi auguro che verso la formula che noi abbiamo elaborato si rivolgano le simpatie della maggior parte dei colleghi, tanto che questo articolo — il quale esprime una posizione fondamentale nella costruzione del nuovo Stato italiano — possa raccogliere la quasi unanimità dei consensi, perché esso, anche attraverso questa larga votazione, si manifesti come una pietra fondamentale del nuovo edificio politico costituzionale che noi stiamo elevando. (Applausi al centro).
Presidente Terracini: All’articolo 6 è stato presentato un emendamento da parte dell’onorevole Russo Perez: «Sopprimere le parole: umanità e».
Poiché l’onorevole Russo Perez non è presente, si intende che l’emendamento è decaduto.
Segue l’emendamento dell’onorevole Nobili Oro:
«Trasferire gli articoli 6 e 7 alla Parte Prima, sotto un Titolo I da dedicare ai «Diritti della personalità umana», salvo ad assegnarli, poi, definitivamente al ventilato Preambolo».
Poiché l’onorevole Nobili Oro non è presente, s’intende che l’emendamento è decaduto.
Pongo in votazione l’emendamento dell’onorevole Condorelli all’articolo 6: «Sopprimerlo e riaffermare nel preambolo i principî, che in esso articolo sono formulati e che peraltro animano tutte le Disposizioni generali, e particolarmente gli articoli 1 e 7».
(Non è approvato).
la rubrica è a cura di carmela panariello franchini
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