
“diritto sì, diritto no” (progetti, proposte, indicazioni e commenti non solo per la Classe) da una idea e coordinato dall’avv. Carmela Panariello Franchini – intervengono: avv. Giulio Botta, avv. Loretana Rosso, avv. Alessandro Senatore
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Lettera al Signor P.F.
Signor P.F., per Lei e in Suo nome vengono giustificati crimini, stupri di diritti e ogni malefatta; come, per martirii e sacrifici, il nome di Dio.
Per Lei e in Suo nome si organizzano scorribande e commerci di serpenti; Lei ne esce sempre indenne da responsabilità.
Signor P.F., la sua esistenza è dovuta ad un esercito di vermi, pure già in putrefazione: un esercito che annusa, come cani da tartufo, tutti gli odori degli intrighi per denaro, per prestigio criminale, per inerzia morale.
Per il Suo esercito i diritti sono quelli che si ignorano.
Signor P.F., Lei trama di influenzare gruppi umani nei comportamenti e finanche nei pensieri; organizzando la libertà di dissenso perché nessuna contrarietà o indagine possa minimamente turbarla.
Lei, Signor P.F., ha ammalato mortalmente la società e la democrazia con sangue infetto del denaro e del ricatto; ricevendo il plauso dall’omertà degli inetti che decidono di beneficiare di piccoli profitti.
Lei, Signor P.F., ha attinto e continua ad attingere la sua forza dalla difficoltà di sopravvivere che Lei stesso determina: così, si è pronti a derogare da efficienze, controlli, pulizia, trasparenze ed affidarLe, persino, il regolamento delle minime sopraffazioni subite.
Questa visione opaca della società La fa vivere di rendite all’interno della democrazia, protetto dai consigli di amministrazione, dai finanzieri, dalla fila di parlamentari che sanno deviare e ostacolare riforme che consentirebbero di togliere ingessature e praticare la strutturale riabilitazione dell’etica dello stato.
Lei, Signor Potere Forte, sa che noi la combatteremo con un’idea, un progetto, una prospettiva.
Anche, con la consapevolezza di non poter avere la certezza di una possibilità di riuscita; ma, se non tentassimo, ci condanneremmo , per sempre, ad essere un prodotto cannibalizzato di consumo.
avv. Carmela Panariello Franchini
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Separazione, addebito senza assegno se non c’è disparità economica
Corte di cassazione – Sezione I civile – sentenza 23 ottobre 2012 n. 18175
Il tradimento del coniuge e la conseguente separazione con addebito non comporta automaticamente il diritto del partner tradito a ricevere l’assegno di mantenimento. Il giudice, infatti, dovrà valutare caso per caso se il “coniuge cui non sia addebitabile la separazione” sia “privo di adeguati redditi propri”. E solo se non potrà “mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio” o sussista “una disparità economica tra i coniugi”, allora scatterà l’assegno.
Un assegno modesto.
Regole che non valgono solo per i “paperoni” ma anche nei menage più modesti. Parola della Corte di cassazione, sentenza 18175/2012, che ha accolto il ricorso di un marito infedele che aveva contestato l’obbligo di corrispondere un assegno di 150 euro al mese a titolo di contributo per il mantenimento della moglie tradita (oltre ai 500 euro versati per il figlio in affido condiviso).
L’incertezza del reddito non basta.
Bocciata, dunque, la decisione della Corte di appello di Palermo che aveva respinto il ricorso del marito sulla base “dell’incertezza e del carattere altalenante” del profitto della piccola impresa gestita dalla moglie, a fronte “della certezza del reddito da lavoro dipendente del marito”.
Per i giudici di Piazza Cavour, però, la giustificazione è “piuttosto labile”, perché non permette di comprendere se “l’attuale situazione giustifichi o meno l’attribuzione dell’assegno”. Insomma, dice la Corte, ove l’impresa in futuro dovesse andare male, e l’ex versare in condizioni economiche difficoltose, allora si penserà a “porvi rimedio, attraverso la revisioni delle condizioni della separazione”. Ma non ora in via preventiva.
Sentenza cassata, dunque, sotto questo profilo, e rinvio alla Corte territoriale perché valuti “ai fini dell’attribuzione e della congruità dell’assegno”, il contesto sociale nel quale i coniugi vivevano, in modo da vagliare i bisogni della donna. Senza questi elementi atti a ricostruire il tenore di vita, secondo la Cassazione, diventa impossibile verificare l’adeguatezza dei redditi di cui dispone la signora.
avv. Giulio Botta
Presidente Associazione Europea Protezione dati Personali
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Gli avvocati protestano contro la demolizione di diritti costituzionali ma intanto vengono ancora definiti una “lobby”
Il 23 ottobre si è svolta a Roma la manifestazione dell’avvocatura italiana di protesta contro le varie leggi che stanno sopprimendo alcuni diritti costituzionali, quali la Difesa, l’Uguaglianza di tutti davanti alla legge e il diritto al Lavoro degli avvocati, leggi che hanno soppresso, di fatto, un grado di giudizio, aumentato i contributi unificati in maniera indiscriminata, eliminato le Tariffe per la liquidazione dei compensi degli avvocati, eliminato le sedi distaccate dei tribunali e degli uffici del Giudice di Pace.
La manifestazione ha visto la presenza degli avvocati di tutta Italia anche se massiccia è stata la presenza degli avvocati napoletani.
Questi ultimi in toga, scesi dal treno, hanno dato luogo a un ideale corteo funebre della Giustizia, portando una bara con impresso il testo dell’art. 24 della Costituzione italiana nonché un necrologio per la morte dei diritti costituzionali.
Il corteo di 7000 avvocati è partito da Piazza della Repubblica per giungere in Pizza SS Apostoli dove dal palco appositamente allestito, hanno parlato i rappresentanti dei vari ordini forensi.
Con lo slogan “La Nostra Dignità è la Vostra Libertà” gli avvocati vogliono far capire ai cittadini che la protesta non è diretta a tutelare una casta ma a riaffermare le libertà fondamentali sancite dalla Costituzione italiana.
In particolare si è affermato con forza che l’Avvocatura resta l’unico presidio a tutela dei cittadini contro la prepotenza esercitata nei loro confronti da leggi dimentiche dei diritti sanciti dalla Carta Costituzionale.
Ha parlato l’avvocato Mauro Vaglio Presidente dell’Ordine di Roma e a seguire gli altri Presidenti.
A chiudere il comizio, il Presidente dell’Ordine di Napoli, avvocato Francesco Caia, acclamato dai colleghi intervenuti, il quale ha fortemente voluto la manifestazione insieme a Vaglio.
E’ stato invece aspramente contestato dagli avvocati presenti alla manifestazione Maurizio De Tilla, presidente dell’OUA (Organismo unitario dell’Avvocatura) al quale non è stato possibile prendere la parola.
Infatti la base degli avvocati ritiene che l’OUA non abbia adeguatamente tutelato la categoria omettendo un fattivo dialogo con il Ministro, con il quale ha invece trattato in maniera arrendevole.
C’è chi ha proposto di destinare i soldi delle auto blu al pagamento degli stipendi di magistrati e cancellieri, dato che i principali problemi della Giustizia dipendono dalla carenza di personale, ragion per cui le cause subiscono rinvii anche a 5 o 6 anni.
Presenti per protestare contro la chiusura dei tribunali di provincia, vari ordini tra cui Trani, ed associazioni forensi di Casoria, Marano, Ischia.
E’ necessario, hanno dichiarato i presenti, che future manifestazioni siano fatte con la presenza di rappresentanti delle Istituzioni, del Ministero e degli avvocati parlamentari che finora nulla hanno fatto a tutela della categoria.
Nella stessa giornata del 23 ottobre si è tenuta in Corte Costituzionale l’udienza di discussione del ricorso avverso la mediazione civile obbligatoria a dal comunicato stampa della Consulta si è appreso, il giorno successivo, che la mediazione è stata dichiarata incostituzionale, pare per eccesso di delega della Legge delega.
E già in serata si è fatta sentire la critica alla sentenza in parola da parte del giornalista Bruno Vespa il quale, in occasione del programma “Porta a Porta”, dopo aver condannato la pronuncia che elimina l’obbligatorietà della mediazione civile, ha aggiunto che gli avvocati appartengono a una lobby che guadagna sulle cause che durano oltre dieci anni.
Dura è stata la reazione dell’avvocatura che sta predisponendo azioni a tutela della categoria anche perché non piace l’uso di uno strumento pubblico di informazione per inveire gratuitamente contro gli operatori del diritto che quotidianamente lavorano tra mille difficoltà dovute ai reali mali della Giustizia: carenza di fondi e di personale.
avv. Loretana M.A. Rosso
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Ruolo dell’Avvocatura
La sentenza della Corte Costituzionale dovrebbe sgombrare il campo dal più grande equivoco che la mediazione obbligatoria introduceva, quello secondo il quale bastava fare un corso di 50 ore per essere abilitati a difendere i diritti. Se va quindi ribadito che gli avvocati, per la loro competenza tecnica, sono gli unici legittimati ad essere “ad vocati” dai cittadini devono tuttavia recuperare la loro funzione sociale e dimostrare di essere realmente dalla parte delle persone. Basta con i silenzi assordanti dell’avvocatura, quando vengono calpestati i diritti umani in palese violazione del diritto internazionale di asilo riconosciuto dalla Convenzione di Ginevra ( vedi i respingimenti in mare dei migranti e la loro riconsegna nelle mani del feroce Gheddafi) o quando Marchionne viola i diritti sindacali dei lavoratori, rifiutandosi di assumere gli iscritti alla Fiom. L’avvocatura sarà ancora più forte ed amata se tornerà a svolgere la sua funzione storica di contropotere contro gli abusi dei poteri forti.
avv. Alessandro Senatore
Responsabile per le relazioni Internazionali del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli
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Per quanti intervengono:
Le informazioni prodotte, se afferenti a attività di giurisdizione, devono essere riferite con trascrizione conforme e nelle forme prescritte dal codice di materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 52) del DLGS 196/2003.
In ogni caso, devono essere omesse le generalità ed altri dati identificativi relativi a persona offesa da atti di violenza sessuale (art. 734) bis cp) nonchè dati dai quali può desumersi anche indirettamente l’identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.
Sono applicate le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica” del 2 dicembre 2010 come emanate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2011) di cui si riporta il punto 2
2- Diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali
La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale.
Il Codice favorisce la più ampia diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’Autorità giudiziaria per i quali sia stato assolto, mediante il deposito nella cancellerie e nelle segreterie giudiziarie, l’onere della pubblicazione previsto dalle disposizioni dei codici di procedura civile e penale.
La conoscenza di tali provvedimenti può, infatti, essere realizzato, in primo luogo, dalla stessa Autorità giudiziaria “anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet” (art. 51, comma 2), osservando alcune cautele previste dallo stesso Codice (art. 52, commi da 1 a 6), volte alla tutela dei diritti e della dignità degli interessati.
Con l’osservanza di tali cautele, è inoltre “ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali” (art. 52, comma 7).
Si invita alla stesura di scritti non superiori alle 30 righe.
Ciascuno degli autori e/o commentatori degli interventi è soggettivamente responsabile, civilmente e penalmente, della veridicità degli assunti e delle dichiarazioni rese.
Le collaborazioni, comunque intese, sono a titolo non oneroso.
Le richieste di pubblicazione di interventi dovranno essere inviate, con file in formato word, tramite pec, all’indirizzo studiolegale@pec.panariellofranchini.it.
Per contatti: avv. Carmela Panariello Franchini – cell. 331 83 10 667
Ci si riserva valutare la opportunità di pubblicazione.
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