prologo
Anni addietro (monotonamente dico sempre del passato, mai del futuro!) agli esordi delle mie pretese giurisprudenziali – unico settore “speculativo” offertomi dalla maturità scientifica – le superbie della giovinezza mi condussero nelle sale delle biblioteche.
Provai e mi ritrovai capace.
Fornito di un istinto selvaggio ad annusare. Il libro più segreto. Fogli dimenticati nelle raccolte dei depositi.
Alla ricerca di un metodo di apprendimento mi affacciai velleitario sui cataloghi (all’epoca, cassettini di schedule con calligrafie cortesi e pazienti).
Non seguivo schemi. Intesi iniziare – ostinato, illuso titano- dalla lettera A.
Il mio interesse – l’interesse che avevo edificato – volgeva verso la filosofia del diritto. La prima schedula riferiva “Abate Longo Giovanni” (un giusnaturalista del XIX secolo; non ricordo il titolo del testo). L’inusitata, quasi sconvolgente attenzione verso un dimenticato autore, spinsero i bibliotecari, con un qualche sorriso, a identificarmi nel seguito con “quello di Abate Longo Giovanni”.
Senza una griglia di conoscenza su cui calare le informazioni che si vengono ad acquisire queste appaiono prive di sequenza e funzionalità logico/storica tra esse stesse. Si commettono così disvalutazioni sulla propria ricerca o sulla fortuna di occasionali ritrovamenti. Mi ritrovai, dopo ore d attesa per la risalita dai depositi e lavaggi delle mani (non volevo inquinare le pagine dei libri con le mie impurità), a sfogliare gli affiches della Repubblica Napoletana del ’99. All’epoca era una ri-scoperta di cui non ebbi consapevolezza.
Mi interessava un solo manifesto: quello firmato da Niccolò Fiorentino (un liberale, che ebbe fratello un ministro del restaurato regno di Ferdinando I).
Fui affascinato dall’indirizzo: “Ai giovani cittadini studiosi della città di Napoli”. Ne sono tutt’ora.
Una rasoiata di Occam che eliminava ogni superfluo; inglobando ragionamenti, esperienze, intuizioni.
Da qui in poi abbandonai le biblioteche e, da “topo”, e mi volsi alla ricerca di penne per diventare un “passero”
Sono, ormai, un artigiano dell’intagliare emozioni e intuizioni. Non sono un “intellettuale”.
Per pervenire alla consacrazione di “intellettuali” occorre essere in possesso di una più che efficiente memoria. Un esercizio di localizzazione delle informazioni cui attingere per riferirne, riportarle, il più delle volte mistificandole.
Una trappola del “sapere individuare e catalogare il sapere” che si nobilita attribuendole il fine di coscienza della conoscenza o, a proprio gusto, conoscenza della coscienza.
Alla fine gli “intellettuali” appaiono come santoni degli inganni, per abbandonarsi ad effluvi di parole avvolte mai d’intorno a una colonna ma, quasi sempre, ad un filo di fieno.
Per le vicende della vita (nell’evolversi – o nel ritrarsi – della vita intellettiva e politica in cui mi sono trovato immerso) ho maturato riflessioni – e presumo intuizioni – sul legaccio sociale che è il diritto, quindi lo stato, quindi la politica dello stato e nello stato.
Ho osservato che il modernismo in cui bivaccano teorie – sul diritto – di culturalismo, evoluzionismo, sociobiologia, genetismo, etc., sono, per lo più, elaborate in funzione degli autori medesimi i quali da “lettori di norme” intendono assurgere a “maître à penser”. In nulla distaccandosi da schemi di assunti aprioristici che pure sembra vogliano piegare a soluzioni sperimentalmente verificabili.
Memore delle mie velleità giovanili (rifuggendo, epperò e ancora, il saggio o la pubblicazione dotta) qui espongo, sommariamente, una ipotesi sul diritto, sulla fenomenologia dello “ius”, che può assumere valore di spunto per una interpretazione e applicazione quantistica.
Inglobando, anche, futuribili presenze di diritti avocabili; quali si possono prevedere in una società di intelligenza alveare; finanche, con prosieguo nella umanizzazione delle macchine o in una tematica cosmologica.
note per un diritto quantistico
Preliminarmente annoto che cercherò di adattare formule di meccanica quantistica (con i limiti che mi provengono da una mancanza di opportuna scrittura di simboli) a condizioni spirituali e comportamentali che, all’oggi, non possono essere misurate (ovvero che, forse, saranno, in futuro, misurate per effetti di reazioni biochimiche e relazioni sub atomiche; o, anche, alterate in divenire, per ingegnera genetica) e che, quindi, su tale ipotesi, grava l’alea della provvisorietà indefinita.
Preliminarmente, ancora, provvedo ad un sintetico glossario dei termini usati e del senso delle funzioni attribuite agli stessi:
ESIGENZE: le esigenze fondanti, non eludibili, che subordinano la esistenza/sopravvivenza nell’ambiente e che introducono alle CONVENIENZE che si cercheranno ed attueranno nella formazione della propria identità e nel rapporto con i simili
CONVENIENZE : il come soddisfare una o più ESIGENZE
COSTANTE: le due condizioni “imitazione” e “compimento”, ad identificare la volontà e capacità di procedere all’instaurazione e mantenimento di rapporti intersociali
ESCLUSIONE: il coefficiente di violazione delle norme e decadimento del diritto
funzione normativa: l’evidenza del probabilismo di elaborazione di una norma ad interesse collettivo laddove, fruendo della legge di Plank (E=hv dove h è la costante d Plank e v la frequenza di radiazione) il quanto della norma (la necessità alla promulgazione) ha, come costante h, l’interesse dello stabilità politica dello stato e, come v, la pressione ideologico/economica delle masse (maggioritarie o minoritarie); la funzione normativa che ne deriva indica la densità di probabilità che la elaborazione (la realizzazione) della norma sia possibile in un determinato spazio/tempo a sola condizione della prevalenza o dell’interesse dello stabilità politica dello stato o della condizione ideologico/economica delle masse (maggioritarie o minoritarie)
funzione giudiziaria: l’evidenza del probabilismo della emissione di un giudicato ad interesse soggettivo laddove, fruendo della legge di Plank (E=hv dove dove h è la costante d Plank e v la frequenza di radiazione), il quanto del giudizio ha, come costante h, la tutela della compattezza sociale e, come v, la costituzione esistenziale/culturale del giudice; la funzione giudiziaria che ne deriva indica la densità si probabilità che il giudicato (la lettura della norma) sia possibile in un determinato spazio/tempo a sola condizione della prevalenza o della tutela della compattezza sociale o della costituzione esistenziale/culturale del giudice.
(I valori di misura attribuiti alle condizioni sono funzionali a rendere effettuale l’equazione che viene desunta.)
Cosa farebbe (cosa fa) un essere umano nella solitudine (una solitudine simbolica) di un mondo in cui prende vita?
Credo dovrebbe soddisfare tre esigenze: NUTRIZIONE, ORIENTAMENTO, PROTEZIONE.
All’origine, solo esemplificativamente (le tre esigenze implicano e si aprono in un ventaglio interpretativo), la NUTRIZIONE lo spingerà alla ricerca di alimenti (di prede), l’ORIENTAMENTO gli addurrà punti di riferimento per il dove e il quando, la PROTEZIONE lo allerterà sulle condizioni del pericolo contro sé.
Posto in una condizione di caccia ricaverà nozioni di comportamento sul come scegliere la preda, sul come colpirla, sul come – e quali – le posizioni distributive sul campo per l’accerchiamento ed anche per la certezza dell’abbattimento, con molteplicità di colpi addotti.
Siamo ai primordi. Non c’è uso del linguaggio. Il suono ha ancora modulazioni di avviso e di richiamo.
Si viene a manifestare, comunque la spontaneismo di due condizioni essenziali e preliminari: IMITAZIONE e COMPIMENTO.
Queste (con interpretazioni, poi, adattate nel tempo; quindi, apprendimento, ricerca scientifica, evoluzione tecnologica, prestazione di lavoro, etc) si porranno come costante che si trasferirà in ogni successiva interrelazione: potrei individuare questa costante nel simbolo µ < valore 1x1 2)˃
La soddisfazione delle esigenze (NUTRIZIONE, ORIENTAMENTO, PROTEZIONE) <E (valore 1x1x1 3)˃ trova confluenza nelle CONVENIENZE (quali, ad es.: riproduzione, abitatività, religiosità, attribuzione di funzioni, etc) <C (valore 1n)˃ che, con la evoluzione del linguaggio e della scrittura si stratificano come insieme di comportamenti (regole e/o norme, quindi quanta della “funzione normativa”) utili alla aggregazione alla appartenenza comunitaria ed alla sua tutela (quanta della “funzione giudiziaria”); operando la ESCLUSIONE <Es (valore -1n˃ nell’abbattimento dei valori della COSTANTE (violazioni dell’IMITAZIONE o del COMPIMENTO).
Da ciò si deduce che il DIRITTO <D˃ è risultanza – e si verifica – del prodotto della integrità delle ESIGENZE per la quantità delle CONVENIENZE moltiplicato per la COSTANTE e, nella ricorrenza, diminuito della ESCLUSIONE.
Ne deriva l’equazione D = ECµ (- Es), positivo con risultato un numero intero ≥ 6.
A risultato =0= non sussistono condizioni di ius, così come a valori < 6 se ne manifestano turbative alterative (dittature, esasperazioni ideologico/religiose o tecnocratiche, inadempimenti, nodi della “funzione normativa” o nodi della “funzione giudiziaria”).
Oltre le metafisiche, le morali, la quantistica induce a riflettere che non sussiste il giusto o l’ingiusto, l’eguaglianza o l’egualitarismo, la secondazione di geni o il pathos del giudizio se essi non sono riferibili a un numero quantico; ovvero, se l’onda (nel caso “energia della valutazione”, come la definisco) non si formi tra due pulsioni concettuali, per semilunghezze di un numero intero.
In realtà, non esiste il diritto.
Ma, questo non lo sapevo?

Nessun fisico salti sulla sedia!
Per onestà debbo precisare che ho, come dire, forzato la mano ai principi e alle leggi della meccanica quantistica. Invero ho trasformato la costante di Planck in una variabile osservabile e ho, più ancora, reso alternative tra esse la costante e la funzione.
In verità confido che si possa considerare di applicarsi, con certa scienza, allo sviluppo della nota, e, pur nella impossibilità di dare misura e qualità di osservabile a emozioni e concetti, valutare il duale tra particella e radiazione, in un sistema complesso, adeguandolo a soluzioni identificative di circostanze a connotazione sociale. Grazie.