
La decisione della Knesset di introdurre una forma strutturata di pena capitale per i palestinesi condannati per terrorismo mortale non può essere letta come un semplice irrigidimento penale. È, piuttosto, un atto di natura costituente: un momento in cui uno Stato ridefinisce, implicitamente, il rapporto tra diritto, violenza e identità.
Occorre partire da un presupposto che, nel dibattito europeo, viene spesso banalizzato o rimosso: la violenza palestinese — nelle sue forme più radicali e indiscriminate — non è un’invenzione propagandistica, ma un dato storico, reiterato e traumatico. Ignorarlo significa sottrarsi alla realtà. Tuttavia, riconoscerlo non autorizza qualsiasi risposta. La forza di uno Stato non si misura nella capacità di reagire, ma nella qualità dei limiti che decide di non oltrepassare.
È qui che la nuova legge rivela la sua natura problematica. Non tanto perché introduce la pena di morte — istituto già presente, seppur in forma residuale, nell’ordinamento israeliano — ma perché la inscrive in un contesto giuridico asimmetrico, dove la distinzione tra tribunali civili e militari finisce per produrre una applicazione differenziata della pena stessa. In questo senso, la norma non appare semplicemente punitiva, ma selettiva; e la selettività, quando entra nel diritto penale, ne corrode il fondamento universalistico.
La riflessione più acuta, proveniente da settori della cultura giuridica israeliana — da Aharon Barak agli ambienti accademici e editoriali più critici — insiste da anni su un punto: la sicurezza, se svincolata da limiti normativi, tende a trasformarsi in dominio. Non è una questione morale in senso astratto, ma una questione strutturale. Il diritto che rinuncia alla propria universalità per ragioni di emergenza finisce per ridefinire se stesso, e non sempre in modo reversibile.
In questo quadro, la domanda — apparentemente provocatoria — sugli omicidi mirati assume un rilievo teorico significativo. Le pratiche di targeted killing, oggetto di scrutinio anche da parte della Corte Suprema israeliana, appartengono alla sfera del diritto dei conflitti armati e sono state giustificate, nel tempo, come eccezioni necessarie. La nuova legge compie un passo ulteriore: trasferisce quella logica dall’ambito dell’eccezione operativa a quello della norma giuridica. Ciò che prima era tollerato come limite estremo diventa ora principio esplicito. La violenza di Stato, da fatto, si fa diritto.
Questa trasformazione non è neutrale. Introduce una dimensione simbolica nuova, in cui la pena capitale non è più soltanto uno strumento, ma una dichiarazione. Una dichiarazione di sovranità, certo, ma anche di identità. E quando il diritto penale diventa linguaggio identitario, smette di essere semplicemente giustizia per avvicinarsi alla liturgia.
Parallelamente, la questione dei coloni nei territori occupati rappresenta un punto cieco che mina ulteriormente la coerenza del sistema. Le violenze documentate da organizzazioni israeliane come B’Tselem, così come da osservatori internazionali, non possono essere liquidate come deviazioni marginali. Esse configurano, piuttosto, una zona grigia in cui il monopolio statale della forza appare indebolito o selettivamente applicato. In tale contesto, l’introduzione di una pena estrema rischia di essere percepita non come riaffermazione del diritto, ma come sua politicizzazione.
Si potrebbe obiettare che il paragone con sistemi come quello iraniano sia improprio. Ed è vero: Iran rappresenta una teocrazia in cui la pena di morte è parte integrante di un impianto ideologico e repressivo ben più ampio. Israele resta, a oggi, una democrazia con istituzioni pluralistiche, una magistratura indipendente e un dibattito pubblico vivo. Tuttavia, il problema non è la sovrapponibilità dei sistemi, bensì la convergenza di alcune logiche profonde: la sacralizzazione della punizione, la riduzione delle garanzie, l’uso del diritto come strumento identitario.
In termini filosofici, si potrebbe dire che la distinzione tra Stato di diritto e Stato di potenza non risiede nell’assenza di violenza, ma nella sua regolazione. Quando la violenza viene codificata in modo selettivo e simbolico, essa smette di essere semplicemente amministrata e comincia a essere esibita. È in questo passaggio che si consuma la trasformazione più delicata.
Ogni comunità politica, soprattutto in condizioni di conflitto prolungato, è costretta a compromessi. La storia di Israele ne è una testimonianza costante. Tuttavia, non tutti i compromessi sono equivalenti. Ve ne sono alcuni che consentono la sopravvivenza senza alterare la natura del sistema; altri che, pur garantendo un vantaggio immediato, ne modificano l’identità profonda.
La legge sulla pena di morte, in questo senso, appare come uno di quei compromessi che rischiano di eccedere la soglia. Non perché indebolisca necessariamente la sicurezza — questione empirica e controversa — ma perché interviene su ciò che uno Stato decide di essere. E uno Stato che, nel tentativo di difendersi, riformula il proprio rapporto con la vita e con la morte, entra inevitabilmente in una zona di tensione con la propria tradizione giuridica e morale.
La domanda finale, allora, non riguarda soltanto l’efficacia della norma, ma la sua compatibilità con l’idea stessa di Israele come Stato ebraico e democratico. Una domanda che non può essere elusa, e che — proprio per la sua complessità — esige una riflessione che vada oltre la contingenza politica e si misuri con il lungo periodo della storia
Nico Kir

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