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Dal sesso al genere: libertà individuali e tutela dell’identità personale nell’ordinamento costituzionale

Se il patriarcato viene inteso come una forma di dominio assoluto dell’uomo sulla società, esso non può che porsi in contrasto con ogni forma di libertà individuale, soprattutto con quelle che riguardano la sfera sessuale e l’identità di genere. In un sistema patriarcale, infatti, l’ordine sociale si fonda sulla rigida distinzione dei ruoli attribuiti agli uomini e alle donne, considerati immutabili e predeterminati. Qualsiasi forma di autodeterminazione che metta in discussione tale schema tradizionale viene percepita come una minaccia all’equilibrio del sistema stesso. Per questa ragione, le libertà sessuali e di genere hanno rappresentato, e continuano a rappresentare, uno dei principali terreni di conflitto tra la cultura patriarcale e l’evoluzione dei diritti fondamentali della persona.

di Calogero Jonathan Amato | 24 Maggio 2026

Se il patriarcato viene inteso come una forma di dominio assoluto dell’uomo sulla società, esso non può che porsi in contrasto con ogni forma di libertà individuale, soprattutto con quelle che riguardano la sfera sessuale e l’identità di genere. In un sistema patriarcale, infatti, l’ordine sociale si fonda sulla rigida distinzione dei ruoli attribuiti agli uomini e alle donne, considerati immutabili e predeterminati. Qualsiasi forma di autodeterminazione che metta in discussione tale schema tradizionale viene percepita come una minaccia all’equilibrio del sistema stesso. Per questa ragione, le libertà sessuali e di genere hanno rappresentato, e continuano a rappresentare, uno dei principali terreni di conflitto tra la cultura patriarcale e l’evoluzione dei diritti fondamentali della persona.

Per comprendere pienamente le ragioni di tale contrasto è necessario distinguere i concetti di sesso, sessualità e genere, termini che nel linguaggio comune vengono spesso utilizzati in modo indistinto, ma che sul piano giuridico, sociologico e filosofico assumono significati profondamente differenti. La riflessione contemporanea sui diritti delle donne e sulle libertà individuali si è progressivamente sviluppata attorno alla prospettiva dell’“empowerment”, ossia al rafforzamento della posizione della donna nella società e alla promozione di una piena partecipazione alla vita politica, economica e sociale. Tale prospettiva può essere ricondotta anche alla riforma dell’art. 51 della Costituzione italiana, che ha introdotto il principio delle pari opportunità nell’accesso alle cariche elettive e agli uffici pubblici, riconoscendo la necessità di superare le discriminazioni storicamente radicate nella società.

Negli ultimi decenni, il linguaggio giuridico ha progressivamente accolto il termine “gender”, accanto o talvolta in sostituzione del tradizionale riferimento al sesso. Questo cambiamento lessicale non è stato meramente terminologico, ma riflette una più ampia evoluzione culturale e giuridica. In particolare, nelle normative dedicate all’uguaglianza e alla non discriminazione, il concetto di genere ha assunto un ruolo centrale, poiché consente di cogliere non soltanto la dimensione biologica della differenza tra uomini e donne, ma anche quella sociale e culturale.

Sebbene nel linguaggio quotidiano i termini “sesso” e “genere” vengano frequentemente confusi, essi si riferiscono a realtà differenti. Il sesso identifica la dimensione biologica e naturale della persona, ossia l’insieme delle caratteristiche fisiche e anatomiche che distinguono uomini e donne. Il genere, invece, riguarda la rappresentazione psicologica, simbolica e culturale dell’identità individuale. In altri termini, mentre il sesso costituisce un dato empirico legato alla corporeità, il genere rappresenta una costruzione sociale e storica, influenzata dai modelli culturali, dalle aspettative collettive e dai ruoli attribuiti ai singoli individui all’interno della società.

Gli studi scientifici, filosofici e sociologici hanno evidenziato come il genere non possa essere considerato esclusivamente una conseguenza del dato biologico. In tale prospettiva, i gender studies hanno svolto un ruolo fondamentale nel mettere in discussione l’idea secondo cui le differenze tra uomini e donne sarebbero esclusivamente naturali e immutabili. Emblematica è la celebre affermazione di Simone de Beauvoir, frequentemente richiamata negli studi di genere: «Donna non si nasce, lo si diventa». Attraverso questa espressione, la filosofa intendeva sottolineare come l’identità femminile non sia semplicemente il prodotto della biologia, ma il risultato di un processo di costruzione sociale e culturale. Ne deriva che, mentre il sesso identifica un essere, uomo o donna, il genere rappresenta un divenire, cioè il modo in cui ciascun individuo costruisce e vive la propria identità all’interno della società.

Questa distinzione ha avuto importanti conseguenze anche sul piano giuridico. In molte pronunce giurisprudenziali i termini “sesso” e “genere” vengono talvolta utilizzati in maniera interscambiabile; tuttavia, negli atti normativi più recenti, accanto al riferimento al sesso compare sempre più frequentemente anche quello all’orientamento sessuale o all’identità di genere. Tale evoluzione testimonia il progressivo ampliamento della tutela dei diritti fondamentali della persona, orientata non più soltanto alla protezione della differenza biologica, ma anche alla salvaguardia della libertà individuale e dell’autodeterminazione.

Le differenze tra sesso, genere e orientamento sessuale hanno posto questioni particolarmente rilevanti soprattutto con riferimento ai diritti delle persone transessuali. Proprio in questo ambito la giurisprudenza costituzionale italiana ha svolto un ruolo decisivo nell’elaborazione di una nozione più ampia e complessa di identità personale. Un momento fondamentale di tale evoluzione è rappresentato dalla Sentenza n. 161 del 1985 della Corte costituzionale, con la quale la Corte costituzionale affrontò il problema della rettificazione anagrafica di una persona che aveva intrapreso un percorso di transizione sessuale.

La questione trovava il proprio fondamento nella legge n. 164 del 1982, che aveva introdotto nell’ordinamento italiano la possibilità di modificare i dati anagrafici non soltanto nei casi di intersessualità o di ambiguità sessuale riscontrabili alla nascita, ma anche quando la persona, pur possedendo un sesso biologicamente determinato, avvertisse una profonda incongruenza tra il proprio corpo e la propria identità psicologica. La normativa rappresentava una significativa innovazione per l’epoca, poiché riconosceva rilevanza giuridica alla dimensione psicologica dell’identità sessuale.

La Corte costituzionale, nel confermare la legittimità della disciplina, elaborò un concetto di identità sessuale profondamente innovativo rispetto al passato. Secondo la Corte, infatti, l’identità sessuale non poteva più essere definita esclusivamente sulla base degli organi genitali esterni o delle caratteristiche anatomiche, ma doveva essere considerata come il risultato di un insieme complesso di fattori biologici, psicologici e sociali. La sentenza attribuì quindi rilevanza anche agli aspetti interiori e relazionali della personalità, riconoscendo che la persona umana non può essere ridotta esclusivamente alla sua dimensione corporea.

La Corte definì l’identità sessuale come un “dato complesso della personalità”, derivante dall’equilibrio tra differenti elementi, tra i quali assumono rilievo sia i fattori fisici sia quelli psicologici e sociali. In tale prospettiva, la differenza tra i sessi non veniva più interpretata come una distinzione rigida e assoluta, ma come una realtà più articolata e sfumata. La stessa Corte affermò che la condizione del soggetto transessuale non rappresenta semplicemente una libera scelta individuale, bensì l’espressione di una profonda esigenza personale, percepita come parte integrante del proprio modo di essere.

La rettificazione anagrafica costituiva dunque il risultato finale di un lungo percorso medico e giuridico, nel quale assumevano rilievo sia le valutazioni cliniche relative alla condizione psicofisica della persona sia l’intervento dell’autorità giudiziaria. La legge n. 164 del 1982 prevedeva infatti che l’intervento chirurgico finalizzato all’adeguamento dei caratteri sessuali fosse subordinato all’autorizzazione del giudice. Tale previsione evidenziava la volontà del legislatore di sottoporre il percorso di transizione a un controllo pubblico, considerato necessario per garantire la certezza dello status personale e degli effetti giuridici connessi alla modifica dell’identità anagrafica.

L’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di identità di genere dimostra come il diritto abbia progressivamente abbandonato una concezione rigidamente biologica della persona, aprendosi a una visione più complessa e inclusiva dell’identità individuale. Tuttavia, tale percorso continua ancora oggi a incontrare resistenze culturali e politiche, spesso riconducibili proprio alla persistenza di modelli patriarcali fondati sulla rigidità dei ruoli di genere e sulla subordinazione delle differenze individuali a un ordine sociale considerato “naturale”. In questo senso, il riconoscimento delle libertà sessuali e di genere non rappresenta soltanto una questione individuale, ma costituisce uno dei principali indicatori del grado di democraticità e di apertura di una società contemporanea.

Calogero Jonathan Amato

Pubblicato in : Editoriale

Info Calogero Jonathan Amato

Calogero Jonathan Amato è un giurista. Allievo di Salvo Andò, dove intraprende studi di sistemi giuridici comparati. Coordinatore del Laboratorio di Diritto Costituzionale e Tutor del Dipartimento di Scienze Economiche e Giuridiche dell’Università degli studi di Enna “Kore”. Scrivo per passione, socialista, dirigente regionale del Partito Socialista Italiano con delega alla disabilità e famiglia. Dal 2024 Direttore del blog Guttae Legis e dal 2026, Direttore della Collana Studi di Guttae Legis edita da Aracne editrice.
Aree di interesse: Rapporto fra diritti costituzionali e sistema sociale; dinamiche istituzionali e dell’ordinamento territoriale della Repubblica italiana; sistema di giustizia costituzionale e processo; evoluzione della forma di governo parlamentare in chiave comparata e relazione fra i poteri della Stato; diritto regionale e degli enti locali; legislazione e ordinamento scolastico; diritto islamico.
Collabora con diverse testate, tra cui Avanti! Online, Clessidra2021, e Zarabazà.

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