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Coronavirus e tutela dei propri risparmi. Conti Deposito: anche coi tassi di interesse a zero restano in auge

di Anna D'Antuono | 30 Marzo 2020

I discorsi su quantitative easing, Ltro, e dei vari stimoli che “erano finiti ma non erano finiti” sono stati di colpo superati dall’emergenza economica -e non solo- in corso, facendo sì che tutti abbiano compreso come i tassi di interesse a breve termine continueranno ad essere molto bassi, come bassa è la remunerazione dei depositi, a zero o giù di lì. Un fattore molto sentito in Italia, dove da sempre vi è una elevata propensione alla liquidità, tornata ora a rappresentare la metà degli attivi finanziari (e sono dati che non tengono ancora conto dell’effetto Covid-19): un livello pari a quello registrato alla metà degli anni ’80 del secolo scorso, prima del boom del risparmio gestito.

Una categoria sempre molto gettonata nonostante le basse remunerazioni è quella dei conti deposito, i quali offrono una remunerazione bassa ma che consente quantomeno di fronteggiare il tasso di inflazione, mantenendo il valore del deposito in termini di potere di acquisto. Ne è passato di tempo da quando, all’arrivo in Italia del primo conto deposito (Conto Arancio), l’intero settore reagì con vere e proprie campagne mediatiche di comunicazione scorretta, adombrando rischi inesistenti per spaventare i clienti. Oramai non vi è istituto che non proponga conti deposito, e le offerte sono centinaia. 

Quale scegliere? E’ importante monitorare le varie offerte, perché cambiano spesso e perché tra i vari istituti si riscontrano differenze anche dello 0,5% ed oltre sulla stessa scadenza temporale. Inoltre, i nuovi nomi che arrivano sul mercato tendono ad offrire qualcosa in più alla clientela, ad esempio accollandosi l’onere dell’imposta di bollo, in tal modo elevando dello 0,2% il rendimento netto. Un fattore, quest’ultimo, di cui tenere conto nelle scelte.

Riguardo la sicurezza, i conti deposito sono tutti uguali in virtù della normativa sui dissesti bancari, nel senso che ciascun depositante è coperto fino a centomila euro, cifra che tiene conto di tutti i rapporti di deposito presso lo stesso istituto. Per importi maggiori la regola è diversificare tra più banche.

Anche con le banche considerate “traballanti” si può essere al sicuro, perché il Decreto Legislativo 659 del 4 dicembre 1996 di recepimento della Direttiva 94/19/CEE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi all’articolo 4 recita: “i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla banca, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della banca”. In sostanza, la norma vuole evitare che soggetti consapevoli di conseguire un guadagno maggiore di quanto normalmente spetterebbe possano speculare sulla banca in difficoltà, sicuri dell’intervento del Fondo di Garanzia a proprio favore. Ma se si aderisce ad offerte di carattere generale e non personalizzate, non si corrono rischi.

Da quattro anni esiste poi una particolare forma aggiuntiva di protezione dei depositi. Si tratta dei cosiddetti saldi temporanei elevati, vale a dire importi superiori a centomila euro per i quali, a fronte delle esigenze sociali ad essi legati, la legge prevede una tutela rafforzata. Nella pratica, il limite di centomila euro non si applica, nei nove mesi successivi all’accredito o al momento in cui divengono disponibili, ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione, divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte, pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi, in relazione a danni considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione. La disposizione nasce dall’articolo 1, comma 6 del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30 che ha introdotto nel Testo Unico Bancario
l’articolo 96-bis.1 dove è previsto quanto sopra descritto e che è stato recepito dallo Statuto del Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi all’articolo 33, comma 16. La norma tende ad evitare che un depositante venga colpito dal dissesto per depositi che hanno origine da eventi importanti come quelli indicati. La copertura superiore a centmila euro vale solo per nove mesi dal deposito o dell’intervenuta disponibilità di quelle somme. Scaduti i nove mesi, queste sono trattate come tutte le altre e il limite torna a centomila euro complessivi. Si può quindi approfittarne, ricorrendone le condizioni, facendo però molta attenzione ai tempi di permanenza delle somme sul conto.


Anna D’Antuono, legale, consulente Aduc

Pubblicato in : Tutela e diritti - A cura di ADUCTag: aduc, anni, banche, conti, costituzione, danni, decreto legislativo, disposizione, emergenza, euro, finanziaria, italia, lavoro, mercato, persone, persone fisiche, secolo scorso, statuto

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