
Il 3 marzo 2026 è stata formalmente costituita a Padova una Camera arbitrale islamica che si propone di risolvere controversie civili e commerciali facendo riferimento ai principi della sharia.
Non si tratta di un tribunale statale e, almeno fino ai primi giorni di ottobre, non risultavano controversie trattate. È tuttavia già formalizzata la scelta di assumere precetti religiosi come riferimento normativo per l’attività arbitrale.
La notizia è passata sotto silenzio ma costituisce e solleva una questione che sarebbe intellettualmente disonesto liquidare, come qualcuno pretende, attraverso la consueta caricatura dell’allarmismo xenofobo.
Che l’arbitrato costituisca un istituto pienamente legittimo nel nostro ordinamento è circostanza pacifica; assai meno pacifica, e certamente meritevole di un approfondimento che non si esaurisca in qualche rassicurazione procedurale, è la scelta di assumere un sistema normativo di matrice confessionale quale riferimento per la regolazione dei rapporti tra privati.
Lo Stato di diritto non si fonda semplicemente sull’esistenza di procedure formalmente legittime, ma sulla subordinazione di ogni esercizio dell’autonomia privata a un sistema di garanzie, diritti indisponibili e principi inderogabili, la cui universalità costituisce precisamente ciò che distingue l’ordinamento civile da quello religioso.
Il problema, dunque, non consiste nell’immaginare improbabili tribunali islamici investiti di potestà statale, quanto nell’interrogarsi sulle conseguenze culturali e giuridiche di una progressiva legittimazione di riferimenti normativi confessionali, soprattutto laddove l’appartenenza comunitaria possa incidere sull’effettiva libertà delle parti.
Ma ciò che trovo ancora più significativo, e per certi versi inquietante, è constatare come persone di cultura medio-alta, evidentemente persuase che ogni manifestazione di pluralismo costituisca di per sé un progresso civile, accolgano simili iniziative con una disinvoltura che prescinde da qualsiasi seria riflessione sui fondamenti della laicità.
Si arriva così al paradosso per cui, nel nome della tolleranza e del multiculturalismo, si finisce per relativizzare proprio quei principi universalistici che hanno reso possibile la convivenza tra culture, religioni e individui differenti.
L’islamizzazione, intesa non come imposizione di una fede ma come progressiva normalizzazione di riferimenti religiosi nella sfera giuridica civile, non ha bisogno di alcuna conquista istituzionale per diventare una questione concreta: è sufficiente che una parte della società cominci a considerare irrilevante la distinzione fra norma religiosa e norma civile.
A rendere culturalmente accettabile una simile prospettiva non sono necessariamente i suoi promotori religiosi, ma quanti, convinti di difendere una società aperta, sembrano aver dimenticato quali principi ne costituiscano il fondamento.
David Pacifici

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