I discorsi su quantitative
easing, Ltro, e dei vari stimoli che “erano finiti ma non erano finiti” sono
stati di colpo superati dall’emergenza economica -e non solo- in corso, facendo
sì che tutti abbiano compreso come i tassi di interesse a breve termine continueranno
ad essere molto bassi, come bassa è la remunerazione dei depositi, a zero o giù
di lì. Un fattore molto sentito in Italia, dove da sempre vi è una elevata
propensione alla liquidità, tornata ora a rappresentare la metà degli attivi
finanziari (e sono dati che non tengono ancora conto dell’effetto Covid-19): un
livello pari a quello registrato alla metà degli anni ’80 del secolo scorso,
prima del boom del risparmio gestito.
Una categoria sempre molto gettonata nonostante
le basse remunerazioni è quella dei conti deposito, i quali offrono una
remunerazione bassa ma che consente quantomeno di fronteggiare il tasso di
inflazione, mantenendo il valore del deposito in termini di potere di acquisto.
Ne è passato di tempo da quando, all’arrivo in Italia del primo conto deposito
(Conto Arancio), l’intero settore reagì con vere e proprie campagne mediatiche
di comunicazione scorretta, adombrando rischi inesistenti per spaventare i
clienti. Oramai non vi è istituto che non proponga conti deposito, e le offerte
sono centinaia.
Quale scegliere? E’ importante monitorare le
varie offerte, perché cambiano spesso e perché tra i vari istituti si
riscontrano differenze anche dello 0,5% ed oltre sulla stessa scadenza
temporale. Inoltre, i nuovi nomi che arrivano sul mercato tendono ad offrire
qualcosa in più alla clientela, ad esempio accollandosi l’onere dell’imposta di
bollo, in tal modo elevando dello 0,2% il rendimento netto. Un fattore,
quest’ultimo, di cui tenere conto nelle scelte.
Riguardo la sicurezza, i conti deposito sono
tutti uguali in virtù della normativa sui dissesti bancari, nel senso che
ciascun depositante è coperto fino a centomila euro, cifra che tiene conto di
tutti i rapporti di deposito presso lo stesso istituto. Per importi maggiori la
regola è diversificare tra più banche.
Anche con le banche considerate “traballanti” si
può essere al sicuro, perché il Decreto Legislativo 659 del 4 dicembre 1996 di
recepimento della Direttiva 94/19/CEE relativa ai sistemi di garanzia dei
depositi all’articolo 4 recita: “i depositi per i quali il depositante ha
ottenuto dalla banca, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno
concorso a deteriorare la situazione finanziaria della banca”. In sostanza, la
norma vuole evitare che soggetti consapevoli di conseguire un guadagno maggiore
di quanto normalmente spetterebbe possano speculare sulla banca in difficoltà,
sicuri dell’intervento del Fondo di Garanzia a proprio favore. Ma se si
aderisce ad offerte di carattere generale e non personalizzate, non si corrono
rischi.
Da quattro anni esiste poi una particolare forma
aggiuntiva di protezione dei depositi. Si tratta dei cosiddetti saldi
temporanei elevati, vale a dire importi superiori a centomila euro per i quali,
a fronte delle esigenze sociali ad essi legati, la legge prevede una tutela
rafforzata. Nella pratica, il limite di centomila euro non si applica, nei nove
mesi successivi all’accredito o al momento in cui divengono disponibili, ai
depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da operazioni
relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità
immobiliari adibite ad abitazione, divorzio, pensionamento, scioglimento del
rapporto di lavoro, invalidità o morte, pagamento di prestazioni assicurative,
di risarcimenti o di indennizzi, in relazione a danni considerati dalla legge
come reati contro la persona o per ingiusta detenzione. La disposizione nasce
dall’articolo 1, comma 6 del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30 che ha introdotto
nel Testo Unico Bancario
l’articolo 96-bis.1 dove è previsto quanto sopra
descritto e che è stato recepito dallo Statuto del Fondo Interbancario per la
Tutela dei Depositi all’articolo 33, comma 16. La norma tende ad evitare che un
depositante venga colpito dal dissesto per depositi che hanno origine da eventi
importanti come quelli indicati. La copertura superiore a centmila euro vale
solo per nove mesi dal deposito o dell’intervenuta disponibilità di quelle
somme. Scaduti i nove mesi, queste sono trattate come tutte le altre e il
limite torna a centomila euro complessivi. Si può quindi approfittarne,
ricorrendone le condizioni, facendo però molta attenzione ai tempi di
permanenza delle somme sul conto.
Anna D’Antuono, legale, consulente Aduc

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