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Un voto a difesa della Costituzione

Il voto al referendum confermativo del 20-21 settembre prossimo, oltre ad essere a difesa della Costituzione è anche un voto politico: contro un Movimento, quello dei 5Stelle che ha vinto le elezioni del 2018.

di Roberto Righi | 17 Settembre 2020

Il voto al referendum confermativo del 20-21 settembre prossimo è un voto politico, ancora di più di quello per le Regionali. Questo deve essere molto chiaro al corpo elettorale. Si tratta di un referendum su un movimento politico. Quello dei 5 Stelle, che ha vinto le elezioni politiche del marzo 2018 in tutti i collegi del sud con una clamorosa operazione di voto di scambio. In senso politico si intende, e quindi perfettamente lecito. Cioè con la promessa del reddito di cittadinanza, poi effettivamente erogato a categorie sociali benemerite quali pregiudicati, spacciatori ed altre consimili. Il corpo elettorale avrà quindi la possibilità – votando no – di respingere in toto le scelte politiche di tale movimento. Sovente incostituzionali. 

A questo proposito è utile ricordare l’importantissima sentenza n. 32/2020 della Corte Costituzionale, le cui parole non vanno dimenticate, in quanto rappresentano la più evidente censura alle ideologie dei 5 Stelle. E a quelle della Lega per Salvini Premier che votò anch’essa in Parlamento le disposizioni oggetto di tale giudizio di costituzionalità. Intendo riferirmi all’art. 1 della legge 3/2019, meglio nota come legge “Spazzacorrotti”, nella parte in cui ha previsto l’applicazione retroattiva del regime penale aggravato di esecuzione delle condanne penali con esso introdotto.

In proposito il giudizio della Corte Costituzionale non poteva essere più chiaro. Ciò poiché “La disposizione in questa sede censurata comporta, per una serie di reati contro la pubblica amministrazione, una trasformazione della natura delle pene previste al momento del reato e della loro incidenza sulla libertà personale del condannato, quanto agli effetti spiegati dalla stessa disposizione in relazione alle misure alternative alla detenzione, alla liberazione condizionale e al divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione della pena. Conseguentemente, l’applicazione della disposizione censurata ai condannati per fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore, quanto agli effetti appena menzionati, viola il divieto di cui all’art. 25, secondo comma, Cost.”.

L’articolo 25 secondo comma della Costituzione è infatti quello che impedisce l’applicazione retroattiva delle leggi penali. Così come la vieta l’art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Infatti, il divieto di “ex post facto law” fa parte da secoli delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati democratici.

La Corte Costituzionale, richiamando la Costituzione degli Stati Uniti d’America del 1787, e in particolare l’art. 1 Sez. IX di essa ha opportunamente ricordato che “il divieto in parola erige un bastione a garanzia dell’individuo contro possibili abusi da parte del potere legislativo, da sempre tentato di stabilire o aggravare ex post pene per fatti già compiuti. Quel divieto – scriveva nel 1798 la Corte Suprema – deriva con ogni probabilità dalla consapevolezza dei padri costituenti che il Parlamento della Gran Bretagna aveva spesso rivendicato, e in concreto utilizzato, il potere di stabilire, a carico di chi avesse già compiuto determinate condotte ritenute di particolare gravità per la salus rei publicae, pene che non erano previste al momento del fatto, o che erano più gravi di quelle sino ad allora stabilite. Ma quelle leggi, osservava la Corte, in realtà «erano sentenze in forma di legge»: null’altro, cioè, che «l’esercizio di potere giudiziario» da parte di un Parlamento animato, in realtà, da intenti vendicativi contro i propri avversari (Corte Suprema degli Stati Uniti, Calder v. Bull, 3 U.S. 386, 389 (1798))”. Queste parole, a distanza di oltre due secoli, sono straordinariamente attuali. Così come lo è la conclusione della Corte Costituzionale secondo cui “Il divieto di applicazione retroattiva di pene non previste al momento del fatto, o anche solo più gravi di quelle allora previste, opera in definitiva come uno dei limiti al legittimo esercizio del potere politico che stanno al cuore stesso del concetto di “stato di diritto””.

Dunque, la norma che la Corte Costituzionale ha eliminato con effetti erga omnes costituiva un vero e proprio attentato al nucleo essenziale dei diritti che debbono essere garantiti dalle costituzioni democratiche.

E questa conclusione è davvero fuori discussione. Ma allora, prima che sia troppo tardi, dobbiamo trarre le debite conclusioni sul piano politico, a difesa della libertà dei cittadini, che l’attuale Parlamento ha dimostrato non sempre di saper difendere. Come emerge appunto dalla sentenza n. 32/2020 della Corte Costituzionale, le cui parole rappresentano un monito per il legislatore e per le forze politiche. Ma anche per il corpo elettorale il quale – attraverso il referendum confermativo – avrà la possibilità di manifestare il suo dissenso da un indirizzo politico i cui esiti sono quelli sopradescritti.

La difesa della Costituzione passa dunque anche attraverso questa manifestazione di sfiducia che sarà espressa dal popolo italiano, il quale potrà così esprimere la sua sovranità, proprio nei termini previsti dall’art. 1 2° comma della Costituzione.

Ma è necessario quel coraggio che occorre nel momento nel quale lo Stato democratico è in gioco.

Questa occasione è irripetibile. E non va perduta.

Roberto Righi

Pubblicato in : SituazioneTag: 5 stelle, amministrazione, censura, corte costituzionale, costituzione, disposizione, elezioni, elezioni politiche, gran bretagna, lega, manifestazione, misure, movimento, natura, parlamento, popolo italiano, referendum, regime, scambio, stati uniti, stato democratico

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