• Passa al contenuto principale
  • Skip to after header navigation
  • Skip to site footer

Iscriviti alla newsletter

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
Pensalibero.it, Informazione laica on line

Pensalibero.it, Informazione laica on line

Quotidiano on line indipendente di area laica dove parlare di politica e tanto altro

  • Editoriali
  • Primo piano
  • Cultura ed eventi
  • Blog
    • AttuoPoesia (L’attualità letta dalla Poesia)
    • CornerBlog
    • Metamorfosi
  • Dossier

  • Editoriali
  • Primo piano
  • Cultura ed eventi
  • Blog
    • AttuoPoesia (L’attualità letta dalla Poesia)
    • CornerBlog
    • Metamorfosi
  • Dossier

Separazione coniugi. Pas. Violenza o conflitto? Cassazione conferma il conflitto

di Sara Astorino | 31 Maggio 2021

Cosa indica l’acronimo Pas?
Con tale acronimo ci si riferisce all’alienazione parentale ovvero a quelle situazioni in cui vi sarebbe un processo di rifiuto psicologico da parte di un figlio rivolto ad uno o ad entrambi i genitori per via dell’influenza dell’altro.
Tale alienazione si verificherebbe all’interno dei contesti legati alle separazioni e ai divorzi soprattutto quando tra i coniugi la conflittualità è molto alta relativamente alla custodia dei figli.

Analizziamo la sentenza n. 13217/2021 della Corte di Cassazione, https://www.dire.it/wp-content/uploads/2021/05/Ordinanza-Cassazione-13217_2021.pdf,
con la quale nuovamente la Corte conferma l’inesistenza e la conseguente inapplicabilità nei Tribunali della PAS.
Questa sentenza, che per la prima volta adduce motivazioni chiare e precise per definire e dichiarare infondata la PAS, fa seguito alle sentenze emesse sempre dalla Corte di Cassazione
n. 13274/2019, https://www.aiaf-veneto.it/wp-content/uploads/2019/06/Cass.-Civ.-n.-13274-del-2019.pdf,
n. 6919/2016, https://www.rivistafamilia.it/wp-content/uploads/2016/05/M.-CARAI-Cass.-08.04.2016-n.-6919.pdf,
e n. 7041/2013, https://www.questionegiustizia.it/data/doc/74/cassazione_sentenza_7041-2013.pdf.

Il caso
Il Tribunale di Treviso aveva disposto l’affidamento esclusivo di una minore esclusivamente sulla base dei risultati emersi dalla CTU, consulenza tecnica d’ufficio, che aveva evidenziato come la condotta della madre fosse «finalizzata all’estraneazione della minore dal padre, ovvero ad allontanarla da quest’ultimo».
Nella CTU si faceva espresso riferimento alla PAS tanto che si riteneva che la madre fosse afflitta dalla sindrome della madre malevola che avrebbe portato la stessa a mettere in pratica una serie di azioni e comportamenti allo scopo di danneggiare la figura del padre.
Anche la Corte di Appello di Venezia aveva confermato la sentenza.
La donna decisa a negare questa sindrome decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione che ha annullato la sentenza.

La decisione della Corte di Cassazione
Secondo la Corte, che ha confermato le proprie precedenti pronunce, la sindrome della madre malevola citata nella CTU è direttamente riconducibile alla PAS.
PAS che per gli Ermellini non ha alcuna validità scientifica ma si fonderebbe sul principio della colpa d’autore, detto anche principio della colpa per il modo di essere.
Il principio, sviluppato negli anni 40 dal modello penale nazista, prevede che debba essere punito non tanto il fatto commesso ma il modo d’essere dell’agente.
Partendo da questo elemento la Corte di Cassazione evidenzia come il fondamento scientifico della PAS sia controverso e come, nel caso analizzato, la CTU si sia basata non su una corretta analisi del carattere della donna ma su valutazioni stigmatizzate.
Afferma la Corte “dagli atti emerge, invece – continua l’ordinanza -, che le asprezze caratteriali della ricorrente sono state valutate in senso fortemente stigmatizzante, come espressione di un’ineluttabile ed irrecuperabile incapacità di esprimere le capacità genitoriali nei confronti della figlia, pur in mancanza di condotte di oggettiva trascuratezza o incuria verso quest’ultima”.
“La pronuncia impugnata appare, dunque, essere espressione di una inammissibile valutazione di tatertyp, ovvero configurando, a carico della ricorrente, nei rapporti con la figlia minore, una sorta di “colpa d’autore” connessa alla postulata sindrome”
Le indicazioni della Corte di Cassazione sul futuro
L’importanza dell’ordinanza sta nelle indicazioni che vengono fornite nel merito poiché viene indicata la prassi che dovrà essere seguita dai Giudici in questi casi.
«Il giudice di merito, nell’aderire alle conclusioni dell’accertamento peritale, non può, ove all’elaborato siano state mosse specifiche e precise censure, limitarsi al mero richiamo alle conclusioni del consulente, ma è tenuto (…) a verificare il fondamento, sul piano scientifico, di una consulenza che presenti devianze dalla scienza medica ufficiale e che risulti, sullo stesso piano della validità scientifica, oggetto di plurime critiche e perplessità da parte del mondo accademico internazionale, dovendosi escludere la possibilità, in ambito giudiziario, di adottare soluzioni prive del necessario conforto scientifico e potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che intendono scongiurare».

Perché la PAS ha creato problemi in ambito giuridico ed è stata mal vista?
La PAS diviene un problema soprattutto nelle situazioni di maltrattamento.
Nelle stesse il rischio è quello di non considerare il principio del superiore interesse del minore e di far riferimento al diritto alla genitorialità a prescindere dal contesto, anche quando il contesto è violento. In buona sostanza vi è la tendenza a confondere la violenza con il conflitto interno a una coppia che si sta separando.

Sara Astorino, legale, consulente Aduc

Pubblicato in : Tutela e diritti - A cura di ADUCTag: aduc, anni, danni, espressione, figlio, genitori, merito, mondo, processo, separazione, valutazione

Info Sara Astorino

Interazioni del lettore

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Sidebar

Iscriviti alla nostra Community WhatsApp

Ultimi commenti

  • Gianni su Emergenza casa: tra legalità calpestata e la distorsione del welfare nazionale
  • Luca Bagatin su Nobel a Pillay, uno schiaffo alla lotta contro l’antisemitismo
  • Enzo Baccioli (Nuvola Rossa) su Giorgia, credimi: pace impossibile con la jihad
  • Leone Vincenzo su Miccichè, la Corte dei Conti condanna l’ex presidente dell’Ars: oltre 42 mila euro per l’uso dell’auto di servizio
  • Ugo Malasoma su Naza non è un film documento ma verità amputata
  • Anna La Mattina su Sánchez chiude il ciclo e porta la Spagna alle urne: la casa fa saltare la maggioranza!
  • Enzo Baccioli (Nuvola Rossa) su Giorgetti, l’uomo che sta rimettendo in piedi l’Italia mentre gli altri chiacchierano
  • Enzo Baccioli (Nuvola Rossa) su Giorgetti, l’uomo che sta rimettendo in piedi l’Italia mentre gli altri chiacchierano
  • Luca Bagatin su Giorgetti, l’uomo che sta rimettendo in piedi l’Italia mentre gli altri chiacchierano

Argomenti

aduc anni berlusconi cina commissione consenso conti costi costituzione crisi democrazia dichiarato elezioni euro europa firenze francia futuro germania giovani governo italia lavoro lega mercato merito milano mondo movimento nato natura notizia parlamento pd persone processo renzi repubblica roma scuola soldi stati uniti sviluppo toscana usa

Gli articoli pubblicati da Pensalibero non sono retribuiti ed il sito non raccoglie pubblicità.
Le foto sono tratte in larga parte da internet attraverso i più diffusi motori di ricerca e considerate di pubblico dominio.
Qualora si ritenessero violati diritti d’autore di immagini qui pubblicate, preghiamo di contattare la redazione (redazione@pensalibero.it) che provvederà a rimuoverle.

Pensalibero.it

REDAZIONE

Direttore Responsabile
ad interim
Cesare Mannucci

Vice Direttore
ad interim
Claudio Tirinnanzi

WebMaster
Claudio Tirinnanzi

redazione@pensalibero.it

Rimani aggiornato

Attraverso la nostra newsletter riceverai settimanalmente tutti i nostri aggiornamenti

Iscriviti ora

Chi siamo

  • Chi siamo
  • Credits
  • Autori
  • Accesso autori

Note

Gli articoli pubblicati da Pensalibero non sono retribuiti ed il sito non raccoglie pubblicità.
Le foto sono tratte in larga parte da internet attraverso i più diffusi motori di ricerca e considerate di pubblico dominio.
Qualora si ritenessero violati diritti d’autore di immagini qui pubblicate, preghiamo di contattare la redazione (redazione@pensalibero.it) che provvederà a rimuoverle.

Copyright 2004 © Tutti i diritti riservati. Iscrizione al Tribunale di Firenze n. 5418 del 21-4-2005. I contributi al sito non sono retribuiti