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Rottamazione cartelle esattoriali ampliata: carichi 2000/2017 con domande entro Maggio 2018

La rottamazione per i carichi del 2017 può essere ottenuta anche nel caso in cui non risultino pagate rate dell’eventuale rateizzazione.

di Rita Sabelli | 18 Dicembre 2017

Con la conversione in legge del dl fiscale n.148/2017 (1) è stata ulteriormente ampliata la rottamazione delle cartelle esattoriali, ovvero dei carichi affidati al riscossore nazionale, l’Agenzia delle entrate-riscossione, includendo in pratica tutto il periodo 2000/2017 fino a Settembre.
Nel contempo viene dato più tempo per pagare la prima rata del 2018 delle rottamazioni già ottenute.

Vediamo un riassunto delle novità.
ROTTAMAZIONE GIÀ IN ESSERE RUOLI 2000/2016
Per chi ha già ottenuto una rottamazione cambia una delle rate del 2018:
– la rata del 30/4/2018 viene spostata al 31/7/2018;
– la rata del 30/9/2018 rimane invariata.
(per le eventuali rate insolute di luglio e settembre 2017 il pagamento era già stato spostato al 30/11/2017 e poi in extremis al 7/12/2017)

NUOVA ROTTAMAZIONE RUOLI 2000/2017
Ampliata ancora la nuova rottamazione già introdotta dalla versione originaria del Dl 148.

Possono accedere alla nuova rottamazione:
– tutti i carichi (cartelle esattoriali) affidati al riscossore nazionale nel periodo 2000-2016 per i quali non è stata presentata domanda di rottamazione;
– i carichi (cartelle esattoriali) affidati nel periodo 2000/2016 per i quali i debitori avevano presentato domanda di rottamazione non accettata a causa del mancato pagamento delle rate scadute al 31/12/2016 (per le rateizzazioni attive al 24/10/2016);
– i carichi (cartelle esattoriali) affidati nel periodo 1/1/2017 – 30/9/2017.

Entro il 31 Marzo 2018 l’Agenzia delle entrate-riscossione invierà ai debitori un avviso -via posta ordinaria- contenente il dettaglio dei carichi/cartelle rottamabili dell’anno 2017.
Entro il 15 Maggio 2018 va presentata la domanda con una modulistica presente sul sito dell’Agenzia delle entrate- riscossione. (https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/Definizione-agevolata-2017/)

Successivamente, per i carichi/cartelle del 2017:
Entro il 30 Giugno 2018 l’Agenzia delle entrate-riscossione comunica al debitore l’ammontare delle somme dovute e delle rate con giorno e mese di scadenza. Il pagamento del dovuto, con gli interessi, può essere fatto in un’unica soluzione oppure in cinque rate consecutive di uguale importo scadenti a luglio, settembre ottobre novembre 2018 e febbraio 2019.

E invece, per i carichi/cartelle del periodo 2000-2016
Entro il 30 Giugno 2018 l’Agenzia delle entrate-riscossione comunica al debitore l’importo delle rate scadute al 31/12/2016 ed eventualmente non pagate. Il pagamento deve poi avvenire entro il 31/7/2018, a pena l’improcedibilità della richiesta di rottamazione.
Entro il 30 Settembre 2018 comunica l’ammontare delle somme dovute e delle rate con giorno e mese di scadenza. I pagamenti possono avvenire in un’unica soluzione oppure a rate, per l’80% in due rate scadenti ad ottobre e novembre 2018 e per il 20% entro febbraio 2019.

Se le cartelle sono state rateizzate, la domanda di rottamazione fa scattare la sospensione delle rate in scadenza, ed anche la sospensione del termine di prescrizione per il recupero delle somme. La rottamazione per i carichi del 2017 può essere ottenuta anche nel caso in cui non risultino pagate rate dell’eventuale rateizzazione. Tutte le nuove disposizioni relative alla rottamazione sancite dalla conversione in legge del decreto legge 148/2017 si applicano anche alle domande presentate ai sensi di quanto prevedeva il decreto legge.

Nota sulle ingiunzioni fiscali:
 Gli enti locali (regioni, province, città metropolitane, comuni) per la riscossione dei propri credi effettuata con ingiunzione fiscale -quindi non affidata al riscossore nazionale ma fatta autonomamente, anche attraverso società concessionarie- POSSONO volontariamente aderire alla rottamazione stabilendone i criteri (esclusione delle sanzioni) entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 148, ovvero entro il 3/2/2018. Si precisa che sono coinvolte le ingiunzioni fiscali -emesse ai sensi del RD 639/1910- notificate entro il 16/10/2017.

Si fa presente che dal sito dell’Agenzia delle entrate-riscossione si accede alla modalità di richiesta online denominata “Fai D.A. te”: https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/Definizione-agevolata-2017/

Per informazioni sulla cartella esattoriale si veda la scheda pratica LA CARTELLA ESATTORIALE: https://sosonline.aduc.it/scheda/cartella+esattoriale_13231.php

(1) Dl 148/2017 convertito nella Legge 172/2017 art.1 che si riferisce al primo decreto della rottamazione, Dl 193/2016

Rita Sabelli, responsabile Aduc aggiornamento normativo

 

Pubblicato in : Primo pianoTag: aduc, legge di conversione, rottamazione, soluzione

Info Rita Sabelli

responsabile Aduc aggiornamento normativo

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