A noi il verdetto serve a ricordare il rigore del principio “nullum crimen, nulla poena sine lege” che trova espressa enunciazione nell’art. 25, comma 2, della Costituzione.
“All’origine della causa vi è un ricorso … proposto contro la Repubblica italiana con il quale un cittadino di tale Stato, il sig. Bruno Contrada («il ricorrente»), ha adito la Corte il 4 luglio 2008 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»)…..” inizia così la sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell’uomo lo scorso aprile che troviamo, pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia, http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.wp;jsessionid=0E16B6C986DAC9B518C58AD1DC9119E8.ajpAL01?facetNode_1=0_8_1_8&facetNode_2=1_2(2015)&previsiousPage=mg_1_20&contentId=SDU1143400.
Per la Corte, Bruno Contrada non doveva essere condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, il reato secondo cui una persona, pur senza essere inserita nella struttura di un’organizzazione mafiosa, svolge un’attività di intermediazione o in qualche modo contribuisce agli obiettivi dell’organizzazione stessa (tra le accuse mosse nei confronti di Contrada, la più grave fu quella di avere fatto una soffiata per far fuggire Totò Riina).
La sentenza di Strasburgo conclude, con decisione presa dai giudici all’unanimità, che il ricorso è ricevibile, dichiara che vi è stata violazione dell’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (la norma che stabilisce che nessuno possa «essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale”) e che pertanto l’Italia dovrà versare al ricorrente 10.000 euro per il danno morale e 2.500 euro per le spese sostenute dinnanzi alla Corte stessa.
Tutti ricorderemo che Contrada, oggi di 83 anni, è stato “il numero tre del SISDE”, come allora si chiamavano i servizi segreti italiani. Le sue alterne vicende giudiziarie hanno avuto inizio a Natale del 1992, hanno riguardato fatti commessi tra il 1979 e il 1988, lo hanno portato a una condanna di 10 anni, conclusasi per fine pena a ottobre 2012. Vicende, quindi, che affondano le radici negli anni oscuri delle (reali? presunte? verità assiomatiche?) trattative Stato-mafia, in cui da ultimo anche il Presidente Giorgio Napolitano è stato coinvolto chiamato come teste dalla Procura di Palermo.
Non mi pare che il verdetto europeo abbia avuto grande eco, forse per un inconfessato senso di “fastidio” per una sentenza assolutoria a favore di un rappresentante delle istituzioni che è stato parte di quella pagina di storia del nostro Paese che non piace. Sospetti e interrogativi sempre e comunque graveranno su Contrada: colpevole? colpevole ma per avere obbedito a ordini superiori? Probabilmente sì, ma non è questo che qui interessa.
In questa sede si vuole solo rilevare l’importanza della pronuncia della CEDU sotto il profilo giuridico, per i principi che essa riafferma. Ripercorriamone i passaggi essenziali:
- il ricorrente, Contrada appunto, sostiene che all’epoca dei fatti al lui ascritti (1979-1988) il reato contestatogli (concorso esterno in associazione mafiosa) non era prevedibile essendo il frutto dell’evoluzione giurisprudenziale successiva, definitivamente consolidata nel 1994;
- la parte chiamata in causa, lo Stato italiano, dal canto suo, oppone invece che la giurisprudenza aveva, già prima dell’epoca di contestazione dei fatti, individuato e riconosciuto lo specifico reato (1968 – 1989);
- la Corte premette che l’art. 7, che il ricorrente ritiene essere stato violato, si inquadra in un più generale sistema di protezione voluto dalla Convenzione in forza del quale non si permette deroga alcuna ai principi base della stessa, neppure in tempo di guerra o in qualsiasi altro caso, ad esempio in occasione di un possibile pericolo idoneo a minacciare concretamente la vita nazionale;
- l’art. 7 ha la funzione di non permettere che alcuno venga incolpato nel caso in cui non vi sia una specifica norma scritta al momento in cui è commesso il fatto incriminato;
- il ricorrente si può considerare colpevole solo se all’epoca dei fatti poteva conoscere le conseguenze penali della sua condotta e quindi solo se già esisteva una norma incriminatrice;
- se il reato addebitato è di creazione giurisprudenziale, occorre individuare il momento preciso in cui è stata esplicitamente ammessa l’esistenza del reato stesso e solo da quel momento la condotta sarà punibile;
- all’epoca dei fatti ascritti al ricorrente, il reato di concorso esterno per associazione mafiosa non era ancora ben delineato, sicché vi è stata una palese violazione del citato art. 7.
Oltre che a un intuibile conforto sotto il profilo morale, a cosa potrà servire a Bruno Contrada questa assoluzione dopo 23 anni dall’inizio delle sue peripezie processuali? a fissare un punto a suo favore nel processo di revisione che, richiesto due mesi fa dal suo avvocato per la quarta volta, la Corte di appello di Caltanissetta ha fissato per il prossimo 18 giugno. La sentenza della Corte Europea potrebbe essere un elemento nuovo per ottenere la cancellazione della condanna.
A noi il verdetto serve a ricordare il rigore del principio “nullum crimen, nulla poena sine lege” che trova espressa enunciazione nell’art. 25, comma 2, della Costituzione.
Serve a ricordare che il sistema processuale deve essere “puro” e non piegato o comunque inquinato dal contesto emozionale o dalle questioni politiche e ideologiche del momento, perché ogni deroga apre la porta ad altre pericolose deroghe.
E serve anche a non dimenticare che per secoli, dall’antica Roma di Cicerone sino alle epoche recenti, l’Italia è stata considerata la terra dove il Diritto è nato e si è affermato.

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