
Nuove indicazioni
OPZIONE DONNA E RISCATTO CONTRIBUTI
L’Istituto di previdenza, con il messaggio Inps del 6 luglio scorso, n. 2547, fornisce nuove istruzioni sull’accesso alla pensione anticipata “Opzione donna”.
Con il precedente messaggio del 21\ dicembre 2021, n. 4560, l’Ente previdenziale ha già fornito chiarimenti sull’accesso al trattamento pensionistico nel caso di riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 1996 con onere determinato con il criterio del calcolo “a percentuale”.
In particolare, è stato disposto in via eccezionale che l’opzione al sistema contributivo, che non abbia prodotto effetti sostanziali fino al pagamento dell’onere del riscatto, non preclude il diritto alla pensione anticipata purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
perfezionamento, alla data di presentazione della domanda di riscatto, dei requisiti (anagrafico e contributivo) per la pensione anticipata, tenendo conto anche della contribuzione da riscattare;
opzione al sistema contributivo e presentazione dell’istanza di riscatto inoltrata in data anteriore a quella di pubblicazione del messaggio.
Inoltre, la richiesta di pensione anticipata Opzione donna doveva essere trasmessa entro il 31 dicembre 2021.
Ora l’Inps chiarisce che la previsione di carattere eccezionale trova applicazione anche nei casi di presentazione della domanda di pensione anticipata in data successiva al 31 dicembre 2021, ferme restando le condizioni specificate.
Assistenza familiari disabili
RILASCIO NUOVA FUNZIONALITA’ “RINUNCIA”
L’Istituto di previdenza, con il messaggio del 10 luglio scorso, n. 2600, ha informato gli utenti che lo sportello telematico per l’acquisizione delle domande per la fruizione del congedo straordinario per assistere familiari disabili gravi è stato integrato con una nuova funzionalità, al fine di consentire la variazione di condizioni dichiarate in una domanda già presentata.
In particolare, è stato realizzato il nuovo servizio, “Rinuncia”, per consentire agli utenti di comunicare all’Istituto la volontà di rinunciare, in tutto o in parte, al periodo richiesto in una domanda già presentata.
La comunicazione di variazione può essere effettuata solo per le domande in corso di fruizione nel mese di presentazione della rinuncia. Ciò vuol dire che il periodo richiesto nella richiesta originaria deve ricoprire, in tutto o in parte, il mese in cui si presenta la rinuncia. La data di rinuncia, inoltre, deve ricadere nel mese di presentazione della comunicazione della variazione.
Lo stesso messaggio contiene anche un esempio e le informazioni necessarie per poter procedere ai diversi casi di domande di rinuncia.
Reddito di cittadinanza 2023
RIDUZIONE DELLA DURATA
Con la circolare Inps del 12 luglio scorso, n. 61 l’Istituto di previdenza illustra le modifiche apportate alla normativa che disciplina il Reddito di cittadinanza dalla legge di Bilancio 2023, la quale non interviene sui requisiti richiesti per beneficiare della misura ma ne riduce la durata.
In particolare, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, ai sensi dell’articolo 1, comma 313, della legge n. 197/2022, la misura è riconosciuta ai beneficiari nel limite massimo di sette mensilità. Sono esclusi da tale previsione i nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, minorenni o persone con almeno sessant’anni di età.
L’erogazione della prestazione, inoltre, non potrà proseguire oltre il 31 dicembre 2023 e si decade dal diritto al Reddito di cittadinanza dopo il rifiuto della prima offerta di lavoro congrua.
La stessa circolare illustra nel dettaglio la casistica di fruibilità della prestazione, le modalità di determinazione del beneficio in base alla composizione del nucleo familiare e la condizione occupazionale ed economica del richiedente.
Reddito di cittadinanza
DISCIPLINA TRANSITORIA FINO AL 31 DICEMBRE 2023
L’Istituto di previdenza con il messaggio Inps del 12 luglio scorso, n. 2632 ha illustrato la disciplina transitoria per la fruizione del Reddito di cittadinanza, vigente fino al 31 dicembre 2023, e che dal 1° gennaio 2024 verrà sostituito dall’Assegno di inclusione (Adi) e dal Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl).
L’Assegno unico e universale (Auu), quindi, non sarà più erogato d’ufficio, come è avvenuto sinora, insieme al Reddito di cittadinanza.
I nuclei familiari che hanno diritto alla prestazione di Assegno unico e universale anche dopo la scadenza delle sette mensilità del Reddito di cittadinanza, dovranno presentare una domanda per il riconoscimento dell’assegno entro l’ultimo giorno del mese di competenza del Reddito di cittadinanza.
Anche i nuclei ai quali non si applica il limite di fruizione del Reddito di cittadinanza per le sette mensilità, dovranno presentare una domanda per il riconoscimento dell’Auu, qualora percepiscano la quota integrativa nell’importo del Reddito di cittadinanza, entro l’ultimo giorno del mese di competenza del Reddito di cittadinanza per percepire l’Auu con continuità a partire dal mese successivo alla cessazione dei pagamenti di Rdc.
Welfare
L’INVALIDITA’ CIVILE
Secondo l’art. art. 2 della legge n. 118 del 30 marzo del 1971 sono mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo (compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico o per insufficienze mentali dovute a difetti sensoriali e funzionali), che hanno subito una riduzione permanente della capacità lavorativa di almeno un terzo o, se minori, con persistenti difficoltà nel fare i compiti e nelle funzioni proprie della loro età.
La Costituzione italiana tutela la dignità umana attraverso la solidarietà di tutti i cittadini nei confronti di coloro riconosciuti meritevoli di tutela e protezione a causa invalidità, minorazioni congenite o acquisite. In particolare, l’assistenza sociale degli invalidi civili si traduce con sostegni economici, quali indennità, assegni e pensioni, e non economici, quali agevolazioni fiscali, assistenza sanitaria, permessi ex legge 104/1992 o collocamento obbligatorio al lavoro.
Condizione necessaria ma non sufficiente per accedere a tali trattamenti di sostegni e protezioni, è che l’invalidità (pari ad almeno il 74%) sia ufficialmente accertata e riconosciuta dalle competenti amministrazioni dello Stato.
Pensione di invalidità civile
La pensione di invalidità civile è una pensione concessa a domanda, erogata ai cittadini con redditi insufficienti e con una riduzione della capacità di lavoro o di svolgimento delle normali funzioni quotidiane superiore al 73%.
Sono considerati invalidi civili:
i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo
i cittadini ciechi, ossia affetti da cecità totale o con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi
i cittadini sordi, ossia affetti da sordità congenita o acquisita entro i 12 anni di età, tale da impedire il normale apprendimento del linguaggio parlato. Il requisito per la concessione della pensione prevede una soglia uditiva di ipoacusia di almeno 75 decibel
i cittadini affetti da Talassemia e da drepanocitosi, riconosciute dalla Asl. Dal 2004 la pensione è stata estesa anche ai portatori di talassodrepanocitosi e talassemia intermedia.
Carlo Pareto
(Da “Avanti Online”)

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