Ho scritto questo breve e frettoloso testo dopo aver ripreso in mano un vecchio testo di Diritto Costituzionale. Dunque, in primo luogo il Presidente della Repubblica è un organo di garanzia, all’interno di un ordinamento basato sulla divisione dei poteri, non superiore a nessun’altro, tant’è che non ha alcuna attribuzione esclusiva (tranne lo scioglimento delle Camere, che deve rispondere tuttavia a criteri di neutralità tra le forze politiche), cioè a dire “non è titolare di alcuna funzione sua propria“.
Che cosa vuol dire tutto ciò?
Che gli atti da lui emanati devono innanzitutto essere controfirmati, altrimenti non potrebbe sussistere il requisito dell’ “irresponsabilità“. Lo stesso scioglimento delle Camere deve essere controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Veniamo agli aspetti più dibattuti in questi giorni. Non può nominare lui un Presidente del Consiglio, e non può nominare nemmeno i ministri.
Il Presidente del Consiglio deve essere infatti espressione del Parlamento e deve emergere dai colloqui tesi ad accertare la sussistenza di una maggioranza. Nel caso questa non si riesca a trovare, si va alle elezioni con il governo che c’è.
Sempre per salvaguardare la non esclusività delle funzioni, la stessa nomina del Presidente del Consiglio va controfirmata. Da chi? Dallo stesso Primo Ministro nominato.
E veniamo ai ministri.
L’art. 92 della Costituzione afferma esplicitamente che i Ministri sono nominati dal Presidente delle Repubblica “su proposta del Presidente del Consiglio“.
Può il Presidente delle Repubblica opporsi alla nomina di un ministro proposto? sì, entro certi limiti, ma ciò che non può fare è imporre una persona di suo gradimento.
E qui sorge il problema, perche’ se c’e’ una maggioranza che propone un Primo Ministro, e per suo tramite dei Ministri presentabili, il Presidente delle Repubblica, tranne casi eclatanti (ma che la Costituzione non enumera) non può instaurare un braccio di ferro con la maggioranza che si è formata, in quanto, dopo il giuramento del Governo, c’è la procedura decisiva del voto di fiducia delle Camere, che deve avvenire tassativamente entro 10 giorni dal giuramento stesso.
Quindi è al Parlamento che in ultima istanza è demandata l’ultima parola.
Se sorge un conflitto grave tra Presidente della Repubblica e Parlamento, nel senso che viene a quest’ultimo sottratta anche la proposta e quindi la designazione del Primo Ministro, si precipita in piena crisi delle istituzioni.
E non è una constatazione che faccio a cuor leggero.
Se poi si passa alla designazione di un Primo Ministro “motu proprio” da parte del Presidente della Repubblica, come appena accaduto in queste ore, in presenza di una maggioranza di Governo che c’è e che ne propone uno diverso (Conte aveva ricevuto già l’invito di Macron a incontrarsi), vado a memoria, ebbene, di tale procedura non ci sono precedenti in Italia.
Anche perché un Presidente del Consiglio che si presentasse in Parlamento senza una maggioranza, sarebbe bocciato dalla maggioranza esistente e non rappresentata. Se poi il Presidente della Repubblica volesse addirittura sciogliere le Camere, è ovvio che potrebbe contare su un Presidente del Consiglio che controfirmerebbe il provvedimento. E infatti Cottarelli, premier incaricato al posto di Conte, si è affrettato a dichiarare: in caso di mancanza di fiducia parlamentare “Porterò il Paese alle elezioni“.
Già, ma mancanza di “fiducia” verso chi? Cottarelli o chi lo ha incaricato “motu proprio”?
Finita la stesura di questo articolo mi sono imbattuto in un’intervista al prof. Onida, uno dei maestri costituzionalisti della mia generazione. Ebbene, sono felice di scoprire che siamo sulla sua stessa linea interpretativa.
LPF

Lo spread sale oltre 300.
“I mercati insegneranno agli italiani come votare”. Dichiarazione choc del commissario Ue al Bilancio Oettinger
https://www.huffingtonpost.it/2018/05/29/i-mercati-insegneranno-agli-italiani-come-votare-dichiarazione-choc-del-commissario-ue-al-bilancio-oettinger_a_23445844/?utm_hp_ref=it-homepage