Dal 2 aprile in vigore le norme
C’è il timore che i contorni incerti della tenuità del fatto lascino zone d’ombra troppo ampie e aperte alle diverse sensibilità dei giudicanti, a tutto danno di una giustizia che si vorrebbe uguale per tutti.
Dal prossimo 2 aprile entreranno in vigore le “disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto” introdotte dal d. lgs n. 28 /2015, appena pubblicato nella G.U. n. 64 del 18 marzo.
Il provvedimento, preceduto nei mesi scorsi da un vivace dibattito, era stato varato dal Consiglio dei Ministri la scorsa settimana. Subito dopo il Ministro Alfano si era però affrettato a rassicurare, via tweet, che per i furti in appartamento le pene saranno aumentate …
Che ci si sia resi conto che qui la tenuità del fatto non può valere e che questi reati sono in preoccupante aumento? In effetti, stando ai dati del Censis: negli ultimi dieci anni il loro incremento è stato del 127%; in Italia viene svaligiata una casa ogni due minuti; Asti, Pavia e Torino sono le province più colpite.
Tornando alla non punibilità dei reati, le condizioni cui il Governo avrebbe dovuto attenersi per disciplinare tale ipotesi erano state già fissate dalla legge “Svuota carceri” del 2014: condotte sanzionabili con la pena pecuniaria (sola o congiunta a pena detentiva) o con la detenzione non superiore a cinque anni quando risultano la particolare tenuità del fatto e la condotta non abituale del soggetto. Il decreto appena varato ne dà attuazione ma, recependo le critiche mosse da più parti e le osservazioni emerse durante i vari passaggi nelle Commissioni parlamentari, ha opportunamente puntualizzato con più rigore le condizioni poste dalla legge di delega.
Quanto alla prima condizione, ha precisato il decreto, l’offesa non sarà comunque da ritenere lieve tutte le volte che il reato è stato commesso per motivi futili o sia contraddistinto da crudeltà o sevizie, ovvero approfittando delle condizioni di impossibilità di difendersi della vittima. In ogni caso poi a essere escluse dalla non punibilità sono le condotte che, seppure come conseguenze non volute, hanno provocato la morte o le lesioni gravissime della persona offesa dal reato.
La seconda condizione è che l’autore del reato non sia delinquente abituale, professionale o per tendenza[1] e che –questo è stato aggiunto nel decreto- non abbia commesso un reato consistente in condotte plurime, abituali e reiterate (come lo stalking o i maltrattamenti in famiglia).
Chiaro intendimento delle nuove disposizioni –certamente apprezzabile- è quello di evitare che fatti commessi occasionalmente e che presentano una gravità non rilevante possano arrivare ad essere oggetto di processi penali con ciò sovraffollando le già sofferenti aule di giustizia.
Il reato però rimane tale -sarebbe sbagliato parlare di depenalizzazione- tant’è che di esso rimarrà traccia nel casellario giudiziale come precedente penale a carico dell’interessato.
Una volta che il giudice abbia dichiarato la non punibilità dell’autore del reato, al soggetto offeso non rimane che l’azione risarcitoria in sede civile: una strada lunga e defatigante, anche per i più pazienti …
Ferme restando le due condizioni, il novero dei reati non punibili è ampio ed eterogeneo: si va dai reati contro la pubblica amministrazione (abuso d’ufficio, rifiuto di atti d’ufficio, ecc.) a quelli contro la persona (omissione di soccorso, violazione di domicilio, ecc.) o contro il patrimonio (furto semplice, appropriazione indebita, ecc.). Ambiti diversi dove non sempre sarà facile valutare la tenuità del fatto. Facendo esempi concreti di reati in ipotesi non punibili: quando un’istigazione a delinquere potrà costituire un reato tenue? quando non è stata di per sé sola determinante ai fini della commissione del reato o quando invece è tenue il reato commesso? e poi il furto: il reato sarà di lieve offensività avuto esclusivo riguardo al valore della cosa rubata senza che possa venire in considerazione l’impatto emotivo che lo stesso e la sua archiviazione provochi sulla vittima che sia, tanto per fare un esempio, un’ anziana pensionata.
E l’opinione pubblica riuscirà a giustificare queste impunità? insomma: di quanto il diritto e la giustizia continueranno ad allontanarsi dal comune sentire della collettività?
Ma l’istituto di cui si è detto è atteso al banco di prova anche sotto un altro profilo. Il timore è che i contorni incerti della tenuità del fatto lascino zone d’ombra troppo ampie e aperte alle diverse sensibilità dei giudicanti, a tutto danno di una giustizia che si vorrebbe uguale per tutti.
[1] Si vedano in proposito, nel codice penale: gli artt.102 e 103 (“delinquente abituale”); l’art.105 (“Delinquente professionale”); l’art.108 (“Delinquente per tendenza”).

La riflessione è interessante e mi consente di precisare, per grandi linee, che un “embrione” di processo c’è. Infatti: l’archiviazione per tenuità del fatto è chiesta al Giudice dal Pubblico Ministero (dalla “pubblica accusa”, come si usa dire), il Giudice “può” sentire le parti (se queste lo richiedono) e poi decidere se archiviare o restituire gli atti al Pubblico Ministero per proseguire il processo.
Giuseppe Macrina