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Pillole di diritto. Cadere per strada. Che fare?

di Smeralda Cappetti | 13 Maggio 2023

Quando il pedone trova un’insidia presente sul marciapiede e, inciampando, cade al suolo, il danno dovrà essere risarcito dall’ente proprietario della strada ai sensi dell’art. 2051 c.c.
Bisogna chiedersi chi sia il proprietario della strada sulla quale si è verificato l’incidente (comune, provincia o regione), per non sbagliare ad indirizzare la richiesta di danni.
La legge, infatti, impone al proprietario, chiunque esso sia, di avere cura dei beni che ha in custodia, vigilando e controllando che siano in perfette condizioni e non causino danno a nessuno.
Quindi, cosa bisogna provare?
Se camminando per strada e, a causa di una buca, si cade, per il risarcimento dei danni si dovrà dimostrare come si è verificato l’incidente, i danni riportati e le spese sostenute per le cure.
In particolare, si dovrà provare che lo stato dei luoghi presentava un pericolo tale da rendere inevitabile l’incidente e, infine, di essersi comportato con prudenza.

La prima cosa da fare è chiamare il soccorso pubblico, 118,

In seguito, tramite raccomandata A/R di diffida ad adempiere all’ente proprietario della strada, si dovrà provare:
– il danno fisico subito e certificato dai soccorsi;
– la responsabilità dell’ente pubblico gestore della strada;
– che la strada era in pessime condizioni e non segnalata;
– l’inevitabilità dell’incidente (scarsa visibilità e imprevedibilità dello stesso).

L’art. 2947 del Codice Civile stabilisce che in caso di fatto illecito il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni.
Questo termine di prescrizione si applica anche per la richiesta di risarcimento danni per caduta in strada.

Smeralda Cappetti

Qui il video sul canale YouTube di Aduc
 https://www.youtube.com/embed/rv1biEeU0WA

Pubblicato in : Tutela e diritti - A cura di ADUCTag: anni, danni

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