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Notifica multe con posta elettronica certificata, opportunità e punti critici

di Rita Sabelli | 5 Febbraio 2018

Le multe al codice della strada possono essere notificate, oltre che nelle modalità classiche, anche via posta elettronica certificata per coloro che ovviamente si muniscono di un indirizzo PEC. Si tratta di un particolare indirizzo email che consente, lo ricordiamo, di avere prova dell’invio e della ricezione dei messaggi con valore legale al pari di una raccomandata a/r.

Questa la novità arrivata grazie alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il 16 Gennaio scorso, del decreto ministeriale che attua in ritardo una normativa del 2013 (1), combinata con lo svilupparsi del cosiddetto “domicilio digitale” che dovrebbe a breve rendere possibile il dialogo e lo scambio telematico di dati ed atti digitali tra cittadino e pubblica amministrazione (2).

La prima cosa da dire è che il cittadino privato NON è obbligato a munirsi di indirizzo di posta elettronica certificata, e nel caso in cui decida di NON munirsene, le notifiche, di ogni tipo e di qualsiasi atto, avvengono nei modi soliti e tradizionali.

Altra cosa da evidenziare è un’anomalia temporale. La legge prevede che se l’indirizzo PEC per la notifica non viene fornito dal cittadino, l’ufficio accertatore deve cercarlo in archivi che lo contengano. Di fatto però al momento archivi pubblici degli indirizzi PEC dei cittadini-persone fisiche non esistono -pur se un recente decreto legislativo ne ha previsto uno nell’ambito del progetto del “domicilio digitale”- quindi la notifica telematica appare difficoltosa da realizzare soprattutto nei casi di notificazione differita, ovvero quando non c’e’ il fermo del mezzo.

La novità quindi appare al momento un po’ zoppa e comincerà ad avere sostanza, crediamo, solo nel momento in cui sarà finalmente pienamente attivo il domicilio digitale del cittadino.

Ma vediamo le regole.
La notifica via PEC può avvenire
– a colui che ha commesso la violazione, se viene fermato ed identificato al momento dell’accertamento, nel caso in cui abbia fornito un valido indirizzo pec, ovvero abbia un indirizzo pec iscritto nel nuovo pubblico elenco.
– al proprietario del mezzo con il quale è stata commessa la violazione -o di un altro soggetto obbligato in solido- sempre nel caso in cui si sia dotato di un indirizzo pec pubblicato nel nuovo pubblico elenco oppure abbia fornito detto indirizzo all’organo di polizia in occasione dell’attività di accertamento.

In ogni caso, se l’indirizzo pec non è stato fornito dal trasgressore o dal proprietario, l’organo di Polizia è tenuto a verificare se questo esiste consultando gli elenchi pubblici a cui ha accesso.

Gli archivi degli indirizzi PEC
Ma in quali archivi può trovare l’indirizzo l’ufficio accertante?
Per quanto riguarda società ed imprese -che sono obbligate a dotarsi di indirizzo PEC- esiste già da tempo l’archivio INI-PEC ad accesso pubblico e gratuito.

Per quanto riguarda i cittadini-persone fisiche la questione è più complessa perché l’archivio ufficiale di fatto ancora non c’e’. E’ stato introdotto dal D.lgs. 217/2017 nell’ambito del cosiddetto “domicilio digitale” ma per la sua operatività di attende l’Agenzia per l’Italia digitale che lo deve realizzare entro il 2019.

Dovrebbero forse essere i Comuni a dotarsi di archivi contenenti le PEC, ma rimarrebbe comunque aperta la questione in caso di violazioni commesse in Comuni diversi da quello proprio. L’unica soluzione, crediamo, sia la definitiva e piena attivazione del domicilio digitale in ambito nazionale.

Contenuto del messaggio di notifica
Nell’oggetto deve essere contenuta la dicitura “atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada”.
In allegato vi devono essere:
– la relata di notifica, ovvero una relazione della modalità di notificazione firmata digitalmente;
– la denominazione esatta e l’indirizzo dell’amministrazione e dell’ufficio periferico che ha provveduto all’invio dell’atto;
– l’indicazione del responsabile del procedimento di notificazione e, se diverso, di chi ha curato la redazione dell’atto;
– l’indirizzo ed il telefono dell’ufficio presso il quale è possibile esercitare il diritto di accesso, ovvero accedere alla documentazione cartacea;
– l’indirizzo PEC a cui gli atti o provvedimenti vengono notificati e l’indicazione dell’elenco da cui lo stesso è stato preso oppure le modalità con le quali è stato comunicato dal destinatario;
– copia per immagine del verbale di contestazione oppure copia informatica del documento informatico, con attestazione di conformità all’originale sottoscritta con firma digitale;
– ogni altra comunicazione o informazione utile al destinatario per esercitare il proprio diritto alla difesa.

Calcolo dei termini di notifica – prova dell’avvenuta notificazione
Come per le notifiche tradizionali anche per quelle via PEC il rispetto del termine di notifica si valuta in base alla data di INVIO del verbale (e non di ricezione).
A tal fine la legge specifica che i verbali via PEC risultano spediti nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore del servizio di posta elettronica certificata (art.6 comma 1 Dpr 68/2005).

Per quanto riguarda invece la valutazione del momento in cui la notifica si perfeziona con la consegna al destinatario -ai fini del calcolo del termine per fare ricorso o pagare, essenzialmente- la legge specifica che debba essere preso in considerazione il momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC, rilasciata dal gestore del servizio di posta al momento della consegna (art.6 comma 5 Dpr 68/2005).

Attenzione! La ricevuta di avvenuta consegna suddetta fa PIENA prova dell’avvenuta notificazione, a prescindere dal fatto che il messaggio venga letto oppure no, quindi ignorare un messaggio, come ignorare un avviso di giacenza nella procedura di notifica tradizionale via posta, può essere dannoso.

Notifica impossibile
Se la notifica via PEC non fosse possibile per causa imputabile al destinatario (casella piena, non funzionante, etc.), la copia analogica (cartacea) del messaggio, degli allegati, della ricevuta di accettazione e dell’avviso di mancata consegna viene notificata nei modi tradizionali, a spese del destinatario.
Se la notifica non risulta possibile per altri motivi tutta la procedura segue i modi tradizionali.

Per approfondimenti sull’argomento si vedano le schede
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC): GUIDA ALL’USO: https://sosonline.aduc.it/scheda/posta+elettronica+certificata+pec+guida+all+uso_16649.php
MULTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA: IL VERBALE E LA SUA NOTIFICA: https://sosonline.aduc.it/scheda/multe+violazioni+al+codice+della+strada+verbale+sua_12880.php

(1) Decreto Min.interno 18/12/2017 pubblicato sulla GU del 16/1/2018 attuativo del comma 5 quater dell’art.20 Dl 69/2013
https://sosonline.aduc.it/normativa/decreto+min+interno+18+12+2017+notificazione+multe_27384.php
(2) D.lgs.217/2017 di modifica al CAD, codice dell’amministrazione digitale, D.lgs. 82/2005

Rita Sabelli, responsabile Aduc aggiornamento normativo

Pubblicato in : Tutela e diritti - A cura di ADUCTag: aduc, amministrazione, decreto legislativo, fini, informazione, multe, persone, persone fisiche, polizia, provvedimenti, scambio, soluzione, valutazione

Info Rita Sabelli

responsabile Aduc aggiornamento normativo

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