Non sarà sfuggita a molti la notizia – apparsa sui quotidiani una decina di giorni fa – della sentenza del giudice del lavoro di Boulogne-Billancourt (nei pressi di Parigi) che ha convalidato il licenziamento per giusta causa di due lavoratori che, scambiandosi delle battute su Facebook, avevano espresso giudizi critici (solo frasi scherzose, secondo i protagonisti della vicenda) sui superiori gerarchici dell’azienda-datore di lavoro. Non avendo sufficienti elementi di conoscenza della fattispecie non ritengo di esprimere un’opinione sulla correttezza o meno, alla luce del diritto del lavoro francese, della citata sentenza. Ma quanto è a disposizione è tuttavia sufficiente per affermare che l’utilizzo di un qualsiasi social network (Facebook è soltanto il più diffuso e conosciuto) deve essere improntato ad una grande prudenza e ad un rigoroso rispetto di determinate regole, peraltro mutuabili – in buona parte – dal banale buon senso.
Merita un breve cenno, intanto, la nostra stessa giurisprudenza – forse non cospicua quantitativamente ma già illuminante: in particolare, il Tribunale di Monza (sentenza 770 del 2.03.2010) si è pronunciato sul caso di una ragazza, portatrice di una patologia – una sorta di strabismo chiamato “esotropia congenita” -, che si è vista recapitare dall’ex-fidanzato – con cui era rimata in contatto – un messaggio sulla propria bacheca; il messaggio, che aveva ad oggetto la citata impefezione fisica, oltre a sue presunte preferenze e abitudini sessuali, sarebbe stato tale da arrecarle un danno alla reputazione, all’onore e al decoro. Il Tribunale, nel darle ragione, ha punito il responsabile condannandolo al risarcimento del danno nella misura di euro 15.000, oltre al pagamento delle spese processuali. Per altro verso, la rilevanza della comunicazione tramite social network non è sfuggita alla Suprema Corte (Cassazione penale, sez. II, sentenza 37151 del 29.09.2010), la quale ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone contro un’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari; ordinanza con cui era stata rigettata la richiesta di sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia in carcere nei confronti di un indagato che aveva violato la prescrizione di non comunicare con persone diverse dai familiari conviventi, per l’appunto utilizzando il social network Facebook.
Il Garante della Privacy ha pubblicato a suo tempo un libello dal titolo “Social network: attenzione agli effetti collaterali”, gratuitamente scaricabile dal sito istituzionale, il cui scopo è quello di “aiutare chi intende entrare in un social network o chi ne fa già parte a usare in modo consapevole uno strumento così nuovo”. Se i social network “sono lo strumento di condivisione per eccellenza e rappresentano straordinarie forme di comunicazione”, è vero nondimeno – si legge nel documento – che essi “comportano rischi per la sfera personale degli individui coinvolti”. In particolare, mi piace citare questo passo: “I social network sono strumenti che danno l’impressione di uno spazio personale, o di piccola comunità (…) si tratta però di un falso senso di intimità che può spingere gli utenti a esporre troppo la propria vita privata… “. Non c’è dubbio che i rischi attengono tanto all’ipotesi di una incontrollata, sconveniente e persino pericolosa sovra-esposizione della propria persona (e dei propri cari, tanto più se minori di età), quanto alla diffusione (il termine ‘diffusione’ non sta qui a caso) di dati e informazioni su terzi non consenzienti (e spesso neppure informati!). Vorrò in seguito entrare nei numerosi dettagli di questo argomento, che certo non può essere liquidato in poche righe.
Per il momento mi basta concludere che quando si interagisce con un social network, in tutto e per tutto possiamo (e dobbiamo) fingere di trovarci non già in una piazza virtuale, bensì in uno spazio fisico, reale, come la nostra Piazza della Signoria, come al cospetto attuale e fisico di un numero potenzialmente illimitato di persone – e così domandare a noi stessi: quello che sto per compiere o per affermare sul social network, potrei e/o vorrei ugualmente, legittimamente ed opportunamente ripeterlo dinanzi ad una folla da stadio? Ritengo trattarsi di un utile, di un proficuo esercizio preventivo, a portata dell’innato buon senso di ciascuno di noi: perché l’opportunità della comunicazione continua con gli altri non si trasformi in occasione di spiacevoli “sinistri”, con conseguenze ed effetti spesso neppure calcolabili. Quel “senso di intimità” cui fa riferimento il Garante è ad ogni effetto una vera e propria trappola: una trappola per sprovveduti (anche quando in buona fede)!
Paolo Marini

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