Ogni
estate, il colpo di calore è fatale per molti animali lasciati troppo a lungo
all’interno di un’automobile. Alcuni proprietari preferiscono non far uscire
dall’auto il loro amico a quattro zampe mentre fanno acquisti. Probabilmente
pensano che lì sia al sicuro. Dopotutto, i finestrini sono un po’ aperti … Ma
è un grosso errore!
Lasciare un animale in macchina: quali sono i
rischi?
Tutti coloro che frequentano e che conoscono
bene gli animali consigliano ai padroni di non lasciare il loro cane o il loro
gatto nella propria automobile, anche per pochi minuti. In estate, anche quando
le ondate di calore non infuriano o addirittura l’auto è parcheggiata
all’ombra, la temperatura dell’abitacolo sale molto rapidamente.
Non ne sei convinto?
E’ notorio, supportato anche da studi, che
quando il termometro segna una temperatura esterna di soli 22 gradi centigradi,
la temperatura interna di un’auto parcheggiata al sole aumenta a circa 50 gradi
in meno di un’ora. E quando le temperature esterne superano i 40 gradi – il che
non è raro, durante l’estate, in pieno sole – la temperatura in macchina può
arrivare fino a 100 gradi! E lasciare i finestrini socchiusi servirebbe solo,
al massimo, a rallentare il fenomeno … di poco più di un minuto.
Si aggiunga a questo che i nostri cani – come i
nostri gatti – hanno fisiologicamente molti più problemi di noi nel regolare la
loro temperatura corporea. E’ evidente quindi che, in un’auto al sole, possono
diventare stressati, disidratati, soffrire di colpi di calore e morire
asfissiati in pochi minuti.
Cosa dice la legge. Sostare e parcheggiare. La
legge e il Codice Penale.
Per il Codice della strada il riferimento al
trasporto degli animali si limita alla sicurezza del guidatore. Quindi se è un
cane solo, e non arreca disturbo e pericolo, può viaggiare libero in auto, due
o più cani devono invece essere trasportati in una delle tre seguenti condizioni:
1- Trasportino (o Kennel rigido); 2- Cintura di sicurezza per cani con
imbragatura (pettorina); 3- Nel bagagliaio con rete divisoria rigida.
Per quanto riguarda invece il benessere degli
animali occorre prendere in considerazione il Codice penale e le sentenze della
Cassazione che confermano come lasciare il cane in auto può ravvisare il reato
di abbandono e causare sofferenza all’animale.
In particolare gli articoli cui fare riferimento
sono il 727 (Abbandono di animali) che prevede che “Chiunque abbandona animali
domestici … è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a
10.000 euro.”; il 544-ter (Maltrattamento di animali), in particolare
“Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero
lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili
per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da 3 mesi a 18
mesi o con la multa da 5.000 euro a 30.000 euro” e l’articolo 544-sexies con la
confisca dell’animale.
Almeno due sentenze della Corte di Cassazione
confermano come lasciare il cane in auto possa ravvisare il reato di
maltrattamento. In particolare la Corte di Cassazione con la sentenza n. 44902
del 16 novembre 2012 investita del ricorso di una donna già condannata dal
Tribunale di Torre Annunziata, sez. distaccata di Sorrento per il reato
previsto dall’art. 727 c.p. La donna era stata ritenuta penalmente perseguibile
perché, in una giornata con temperatura particolarmente elevata, aveva lasciato
il proprio cane chiuso in auto con i finestrini chiusi.
Concetto ribadito dalla Corte con la sentenza n.
14250 del 9 aprile 2015 che ha confermato una sentenza di condanna inflitta a
due imputati che per diverse ore avevano lasciato un Beagle in auto quando all’esterno
c’era una temperatura di circa 30 gradi, ai sensi all’articolo 727 secondo
comma del codice penale.
Oltre al Codice Penale occorre tenere presente i
regolamenti dei parcheggi o le specifiche ordinanze comunali. Ad esempio Roma
prevede che “è vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o
rimorchio o altro mezzo di contenzione al sole dal mese di aprile al mese di
ottobre compreso di ogni anno; è altresì vietato lasciare soli animali chiusi,
in autoveicoli e/o rimorchi permanentemente anche se all’ombra e con i
finestrini aperti. (…)”.
In caso di violazione, scatta una sanzione
pecuniaria da 200 a 500 euro.
Infine ci possono anche essere regolamenti
interni, ad esempio, dei campeggi. Laddove è prevista l’ammissione di cani e/o
animali da compagnia, si specifica tra le diverse condizioni, che il cane non
venga lasciato incustodito.
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NOTE
Codice Penale
Art. 727.
Abbandono di animali
Chiunque abbandona animali domestici o che
abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un
anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene
animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi
sofferenze.
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Art. 544 ter Maltrattamento di animali
“1. Chiunque, per crudeltà o senza
necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a
comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche
etologiche è punito con la reclusione da 3 mesi a 18 mesi o con la multa da
5 000 euro a 30 000 euro.
2. La stessa pena si applica a chiunque
somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a
trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
3. La pena è aumentata della metà se dai fatti
cui al primo comma deriva la morte dell’animale.”
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Art. 544 sexies Confisca e pene accessorie
Nel caso di condanna, o di applicazione delle
pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, per o delitti previsti dagli articoli 544 ter, 544 quarter e 544
quinquies, è sempre ordinata la confisca dell’animale, salvo che appartenga a
persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da 3 mesi a 3 anni
dell’attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la
sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata
nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è
disposta l’interdizione dall’esercizio delle attività medesime.
Donatella Poretti, consulente Aduc
cura la rubrica web di Aduc “Vita da cani”: https://avvertenze.aduc.it/vitadacani/

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