Considerazioni sulla importante sentenza di rigetto pronunciata dalle sezioni unite della Cassazione in ordine al diritto-dovere del governo di stipulare intese in materia religiosa.

La vicenda – che certamente non è da giudicarsi ancora conclusa, considerata anche la possibilità del Governo di sollevare conflitto di attribuzione di poteri davanti al supremo organo della Corte Costituzionale – concerne in tema fattuale il potere di determinazione del governo nazionale, in via esclusiva, di stipulare intese in materia religiosa con i soggetti giuridici a tal fine legittimati.
La questione può apparire alquanto complessa, anche sul piano strettamente giuridico. Cercando di semplificare: a) esiste un potere esclusivo del governo in materia religiosa, e quindi un diritto esclusivo di scegliersi la parte o le parti con cui sottoscrivere un’intesa? b) quale spazio o ambito giuridico è definito e risulta quindi circoscritto dall’uso, spesso equivoco, del termine religione? c) in ordine a quale o quali presupposti di diritto un soggetto, ritenuto tale dall’ordinamento, non è tuttavia considerato tale in materia religiosa?
Come si vede, questi sono soltanto alcuni degli interrogativi, riterrei piuttosto gravosi e sostanziali, attraverso i quali si discute da quasi un ventennio (http://www.uaar.it/news/2013/06/29/intesa-stato-uaar-cassazione-respinge-ricorso-del-governo/). Nel frattempo, anche in materia, è subentrata la disciplina del Trattato di Lisbona che regola il funzionamento dell’Unione Europea. In particolare, il consolidato articolo 17 del Trattato stabilisce: “1. L‘Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale. 2. L’Unione rispetta ugualmente lo status di cui godono, in virtù del diritto nazionale, le organizzazioni filosofiche e non confessionali. 3. Riconoscendone l’identità e il contributo specifico, l’Unione mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni”.
E pertanto: se è lecito sostenere che il Trattato in parola attribuisce ad ogni singolo Stato membro dell’Unione il diritto di riconoscimento al proprio interno dello status di chiese, associazioni o comunità religiose e inoltre di organizzazioni filosofiche e non confessionali; è lecito anche escludere un dovere di riconoscimento al proprio interno di uno status di chiese, associazioni o comunità religiose e inoltre di organizzazioni filosofiche e non confessionali universalmente riconosciute o almeno riconosciute tali per caratteristiche proprie dall’ordinamento giuridico dell’Unione Europea?
E ancora: riconoscendone l’identità, il governo di ogni singolo Stato membro è ugualmente disposto a riconoscerne il contributo specifico? Perché, in fin dei conti, la questione sostanziale e non formale si riduce a questo: il governo nazionale è disponibile a riconoscere il contributo specifico, valido ed efficace, che l’associazione o altro, in quanto unione di persone, è in grado di dare per il benessere del paese?
E quindi: ritiene il nostro governo nazionale di potersi avvalere in positivo dell’opera degli atei, sia uti singuli che uti cives, oppure viceversa che essi debbano ancora essere considerati cittadini di serie B?

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