Anche questa volta il torto o la ragione non stanno da una parte sola. E quando in gioco è il rispetto dei diritti umani, la posta è troppo alta per poterci permettere di sbagliare.
Qualche settimana fa, a proposito del lungo e variegato decalogo dei ritardi dell’Italia, avevamo iniziato rilevando che “L’Europa dice che siamo in ritardo perché è da trent’anni che abbiamo firmato la Convenzione contro la tortura ma poi non l’ abbiamo prevista nei nostri codici …”
E in effetti è dal 1984 che la Convenzione Onu ci impegna a introdurre quel reato che ancora non abbiamo. Non solo. L’inerzia del Legislatore è ancora più evidente ove si pensi che il nostro Paese, nel 2007, è stato tra i primi a dare esecuzione al Regolamento del Consiglio d’Europa del 2005 recante la disciplina relativa al commercio di strumenti che potrebbero venire utilizzati per la pena di morte, per infliggere tortura o altri trattamenti inumani e degradanti. L’effetto è quindi avere introdotto sanzioni penali per la detenzione o il commercio di strumenti per la tortura, dimenticando però, anche in questa occasione, che, come reato, la tortura –tranne che nel codice militare- non c’è.
Passate diverse legislature, a marzo dello scorso anno, il Senato finalmente aveva approvato un disegno di legge. Divenuto urgente dopo la condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo per le violenze commesse alla scuola Diaz durante il G8 di Genova del 2001, la Camera lo ha votato a larghissima maggioranza, ma con diverse modifiche. Il testo è quindi tornato al Senato. E il dibattito si è riacceso.
Ecco i punti salienti del testo approdato al Senato:
- si punisce con la reclusione da 4 a 10 anni “chiunque, con violenza o minaccia, o con violazione degli obblighi di protezione, cura o assistenza, intenzionalmente cagiona ad una persona a lui affidata o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia, acute sofferenze fisiche o psichiche”, a causa dell’etnia, dell’orientamento sessuale, delle opinioni politiche o religiose al fine di ottenere informazioni, infliggere punizioni o vincere una resistenza;
- se il reato è commesso da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, la pena si alza tra i 5 e i 12 anni;
- si prevedono pene da 6 mesi a 3 anni per l’istigazione a commettere tortura, quale reato commesso da un pubblico ufficiale o dall’incarico di un pubblico servizio nei confronti di altro pubblico ufficiale o dall’incarico di un pubblico servizio (il reato scatta già solo per la condotta di istigazione, a prescindere dalla commissione effettiva della “tortura”);
- in aderenza al principio di diritto internazionale del “non respingimento” (non refoulement), si puntualizza il divieto di espulsioni, respingimenti ed estradizioni per i cittadini extracomunitari, quando vi sono fondati motivi per ritenere che nei rispettivi Paesi di provenienza gli stessi possano essere sottoposti a tortura.
Tornato al Senato, come prima dicevamo, il dibattito si è riacceso.
In sede di audizione alla Commissione giustizia, i giudizi di chi opera nell’interesse dello Stato sono stati diametralmente opposti.
Qui infatti i vertici delle Forze dell’ordine hanno in sostanza detto che la legge non va bene e che non si potrà garantire l’ordine pubblico, perché ogni tafferuglio darebbe seguito a un mare di denunce. Inoltre nel testo licenziato dalla Camera è scritto che può essere considerato un torturatore chi «causa una sofferenza acuta» (quindi anche con una singola manganellata) anche al fine di «vincere una resistenza» e questo si pone in contrasto con l’art. 53 del codice penale che stabilisce proprio l’opposto, essendo compito del poliziotto «vincere una resistenza».
Altro aspetto problematico, hanno fatto rilevare le Forze dell’ordine, è che tenuto conto dell’attuale contesto geo-politico diventerebbe difficile operare le espulsioni, per l’indeterminatezza di individuare i Paesi dove si pratica la tortura. Il testo proposto in alternativa sarebbe che «Non sono ammessi il respingimento o l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno Stato qualora sussistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura».
I Senatori concordano con i giudizi espressi dai capi delle Polizie anche se, nella stessa giornata, il Presidente dell’Associazione nazionale magistrati, al contrario, ha negato ogni rischio esprimendo “un giudizio completamente favorevole».
Chiamata poi in audizione l’Unione Camere Penali, anche questa ha espresso dissenso sul testo della Camera ma per motivi del tutto diversi da quelli rappresentati dalle Forze dell’ordine: il reato di tortura commesso da un pubblico ufficiale andrebbe disegnato come reato proprio, a dolo intenzionale (questa è la più grave forma di dolo e si verifica quando il soggetto assume un comportamento del tutto voluto) e specifico ( che si ha quando alla previsione e volontarietà dell’atto si aggiunge il perseguimento di un fine ulteriore).
E che dire noi come cittadini? Da una parte si affacciano alla memoria i casi in cui del manganello si è fatto un uso crudele e ingiusto proprio da parte di chi, per le strade o nelle carceri, deve gestire la sicurezza; dall’altro si riflette sul caso dell’ inaugurazione dell’Expo, dove i black bloc hanno fatto devastazioni e ferito poliziotti, mentre le Forze dell’ordine, cha si sono limitate ad arginare quelle violenze, sono state poi accusate di non avere tutelato la città …
Anche questa volta il torto o la ragione non stanno da una parte sola. E quando in gioco è il rispetto dei diritti umani, la posta è troppo alta per poterci permettere di sbagliare. Meglio approfondire e confrontarsi ancora.

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