Partita dall’Associazione Lorenzo Guarnieri di Firenze e appoggiata da Matteo Renzi nell’ allora veste di Sindaco, l’idea che l’omicidio stradale debba avere una sua autonoma collocazione nel diritto penale conta all’incirca cinque anni di cammino.
A pochi giorni dalla fine di aprile è approdato in commissione Giustizia del Senato il testo del disegno di legge sul reato di omicidio stradale ([1]). Lo stesso testo si occupa anche dell’omicidio nautico nonché delle lesioni personali stradali e nautiche ma in questa sede le considerazioni si limiteranno al (purtroppo) famoso omicidio stradale.
Manca l’invocato “ergastolo” della patente, ossia il ritiro definitivo della stessa per chi guidando sotto l’effetto di alcol e/o di sostanze stupefacenti causa incidenti mortali, sostituito dalla sospensione della stessa da 5 a 12 anni, ma i lineamenti del nuovo reato comunque ci sono.
D’altra parte la percentuale degli incidenti per tali cause è alto e – costituendo, secondo stime recenti dell’Istituto superiore di Sanità, il 30-35% degli incidenti mortali – fa annoverare un numero annuo di vittime che si attesterebbe a circa 1.100-1.300 in tutta Italia.
Tornando al disegno di legge in questione, vediamone le premesse.
Partita dall’Associazione Lorenzo Guarnieri di Firenze e appoggiata da Matteo Renzi nell’ allora veste di Sindaco, l’idea che l’omicidio stradale debba avere una sua autonoma collocazione nel diritto penale conta all’incirca cinque anni di cammino.
Un’idea alla quale si è accompagnata un’ altalena fra continui “sì” e “no” del Governo – tra promesse rassicuranti alle associazioni dei familiari delle vittime degli incidenti stradali e ripensamenti non chiariti quanto alle motivazioni – che lascia perplessi, facendo balenare il sospetto che l’attenzione politica ondeggi non solo per riflessioni di carattere giuridico …
Ritengo in genere che il diritto non deve essere sovraffollato di tante regole e che ampliare il novero di queste non serve a migliorare la giustizia né tanto meno la vita della collettività, ma semmai ad approntare strumenti a vantaggio degli avvocati più avvezzi alle tortuosità normative per difendere chi si possa permettere alti onorari, con ciò aggiungendo ingiustizia nell’ingiustizia.
Però l’ esperienza recente di un rincorrersi di giudizi che smentiscono quelli precedenti e che fanno rotolare indietro i processi – mi riferisco alla decisione della Cassazione di fare tornare in appello la condanna a 21 anni di reclusione inflitta all’ imprenditore albanese Beti che, percorrendo l’autostrada contromano in stato di ebbrezza per mostrare alla fidanzata la sua bravura, causò la morte di quattro ragazzi francesi- fa riflettere. Ed è stata occasione legittima per tornare a ripensare all’ introduzione del reato di omicidio stradale.
Riassumiamo le vicende processuali che hanno preceduto l’esame della Cassazione.
L’accusa, nel corso dei processi di primo e secondo grado, aveva dimostrato il “dolo eventuale”; Beti, cioè, aveva tenuto una condotta pericolosa consapevolmente, accettando il rischio di quel che stava facendo e delle conseguenze che avrebbero potuto derivarne.
Ma, al vaglio della Corte, la linea dell’omicidio volontario introdotta per la prima volta dai giudici non è passata perché –è stato asserito- la condotta del Beti deve essere riportata nell’ambito della colpa e non della volontarietà. Di qui quindi il rinvio della Cassazione a un nuovo giudizio che commisurerà la pena tenendo conto che il Beti ha agito sì con tutte le aggravanti ascrivibili, ma per colpa e non per dolo.
La sentenza della Cassazione, al di là dello sdegno e dell’amarezza che ha provocato soprattutto nei familiari delle tante vittime della strada, non è una novità perché in effetti con l’attuale articolo 589 del codice penale, l’omicidio è colposo, aggravato da violazione del codice della strada, ed è punito con la reclusione da due a sette anni. Se la violazione riguarda alcol o droga, si sale a una pena da 3 a 10 anni. Inoltre l’arresto del responsabile è facoltativo.
Dopo la sentenza della Cassazione, a marzo, le manifestazioni in 24 città d’Italia dei familiari delle vittime della strada hanno riacceso l’attenzione delle istituzioni sulla sicurezza stradale e il testo sull’omicidio stradale appena andato all’esame della commissione Giustizia del Senato induce a un cauto ottimismo.
Qui l’omicidio stradale viene a configurarsi come una di via di mezzo tra l’attuale omicidio colposo aggravato (per imperizia, imprudenza) e l’omicidio volontario (guidando sotto effetto di alcol o stupefacenti, si accetta consapevolmente il rischio di uccidere qualcuno). La pena per chi provoca la morte di una persona è da 8 a 12 anni ed è stata inserita una terza fattispecie di reato, prevista per chi uccide avendo superato di un certo limite la velocità consentita. Va precisato che perché la guida sotto l’effetto di alcol sia rilevante al fine di configurare l’omicidio stradale occorre un tasso minimo di 0,8 g/l (rapporto tra grammo di alcol e litro di sangue), una soglia che comunque appare a molti troppo alta (l’alcol-zero alla guida si applica solo ai conducenti professionali e ai neopatentati).
Una considerazione finale, ovvia ma indiscutibile: maggiore attività di prevenzione e controlli stradali più serratati servirebbero molto più di ogni inasprimento delle pene. Sotto questo profilo, però, l’Italia sconta ancora ritardi.
[1] Per la lettura del testo del disegno di legge, il cui titolo completo è “Modifiche al Codice Penale e introduzione del reato di omicidio stradale e nautico e del reato di lesioni personali stradali e nautiche”, si veda http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=912751.

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