Chi avrà dato una scorsa non distratta alla legge finanziaria, scorrendone il testo avrà potuto scorgere in quello zibaldone di norme eterogenee i commi 618 e 619 dell’articolo 1 finalizzati a dare un definitivo (?) assetto alle procedure concorsuali per il futuro reclutamento dei dirige nti scolastici ed una svolta diversa da quella formalizzata nel bando predisposto sotto la gestione Moratti per il concorso oggi in itinere. E, sapendo che le norme ad hoc conseguono spesso alla difesa di situazioni il più delle volte innominabili, si sarà certo chiesto quali interessi muovono in quella smilza normativa, difficilmente ipotizzando che essa possa rappresentare un atto di giustizia riparatoria nei confronti di docenti candidatisi all’esercizio di funzioni dirigenziali nell’ambito scolastico che si sono messi in discussione sottoponendo a giudizio critico la loro professionalità e la loro capacità ad assolvere la funzione.
Da circa un ventennio che la Dirigenza scolastica viene reclutata senza alcuna procedura concorsuale degna di questo nome, con l’inserimento di personale che – capace o meno che sia – per buona sorte si è trovato a svolgere tale compito e per il quale si è a suo tempo confezionata una leggina predisponente un canal e d’accesso riservato sottratto ad un serio scrutinio di m! erito. P er vero la stessa norma nell’occasione sottolineò l’eccezionalità di tale misura, chiarendo come per il futuro non si sarebbe più potuto prescindere dalla procedura concorsuale per il conferimento degli incarichi; ma ad eluderla provvide però subito la stessa Amministrazione semplicemente non bandendo con tempestività il concorso ordinario per la copertura dei posti resisi vacanti nel tempo, ma sopperendo alla deficienza d’organico con il conferimento di nuovi incarichi di Dirigenza, a loro volta prodromici ad una nuova leggina anch’essa finalizzata alla stabilizzazione dei neo incaricati..
A completare il quadro era poi lo stesso bando finalmente emanato a data recente per l’esperimento del concorso ordinario. In esso si introducevano barriere ad una più vasta partecipazione attraverso una inedita preselezione fondante su una previa graduatoria ancorata al possesso di titoli di servizio o di cultura; e tanto contrariamente a quanto già previsto per i concorsi nell’ambito del pubblico impiego, laddove la preselezione adempie alla funzione di non espandere la partecipazione ai candidati mostratisi ad un primo screening sicuramente inadeguati agli incarichi da assegnare, ma non certo a finalità preclusive mirate alla selezione di una concorrenza a numero chiuso che surrettiziamente introduceva un concorso nel concorso dai contorni odiosi, per essere tale procedura ad excludendum premiante per chi avesse titoli determinati dal caso (come ad esempio l’esercizio di funzioni vicarie di dirigenza, nella quasi totalità dei casi conseguente a scelte personalissime del Dirigente scolastico titolare) e mortificante per chi ne avesse di seri (come ad esempio la compresenza di titoli di servizio plurimi, il tetto di punteggio valutabile).
Era ovvio che i docenti più preparati esclusi dalle prove concorsuali in forza di tale perverso meccanismo concorsuale, avvertendo l’ingiustizia di un siffatto stato di cose , ricorressero alla giustizia amministrativa, dalla quale ha! nno fino ra ottenuto in via cautelare il riconoscimento del loro buon diritto; ed avendo esperito le prove scritte ed orali, in una cospicua percentuale hanno conseguito un giudizio di idoneità ed in alquanti casi anche l’ammissione al corso di formazione a numero chiuso, prodromico alla loro immissione in ruolo quali Dirigenti scolastici: a solare dimostrazione della cervelloticità dei criteri di preselezione fissati in bando ove finalizzati alla individuazione del personale migliore da inserire nella funzione, essendo chiaro che – ove i TAR non fossero intervenuti e ove fossero stati eseguiti alla lettera – avrebbero escluso dalle prove concorsuali candidati rivelatisi poi, in sede di comparazione, professionalmente più qualificati.
E’ in tale contesto che si pone il quadro normativo incluso nel caleidoscopio costituito dalla legge finanziaria: le norme d’indirizzo avrebbero voluto evitare per il futuro le sconcezze del bando passato; le norme d’immediata at tuazione avrebbero voluto evitare che il personale più preparato e meglio graduato potesse essere da espulso dalla Dirigenza scolastica ove la giustizia amministrativa avesse avuto un revirement fondante su appigli formali. C’era da sperare, nell’interesse della stessa Pubblica Amministrazione, che si affermasse la giustizia sostanziale; ma in questo paese per essa non c’è spazio.
Tre senatori di Rifondazione comunista hanno inserito in un decreto legge che si occupava di tutt’altre cose (il 300/2006, concernente la proroga di termini previsti da disposizioni legislative) un emendamento all’articolo, il cui effetto pratico è che i candidati ammessi con riserva al concorso in forza di provvedimenti giurisdizionali, anche se meglio graduati, dovrebbero essere reclutati in coda agli altri idonei ammessi a pieno titolo in virtù della preselezione ad usum delphini prevista nel bando; e sono riusciti a farlo passare in Senato, quasi certamente costringendo a tanto anche la Camera dei deputati, a meno che non voglia ! far deca dere in blocco per decorso di termini la normazione d’urgenza.
Che indurne? Che le assemblee legislative sono superficiali e distratte nello svolgimento della propria attività istituzionale; che la normazione avviene sulla base di valutazioni approssimative delle quali l’interesse generale è un referente lontano, mentre più vicini sono altri referenti spesso con nomi e cognomi noti ai proponenti ed il più delle volte ignoti alle stesse assemblee legislative, quasi sempre ai cittadini che sono obbligati al suo rispetto; che l’esigenza sociale del buon funzionamento delle istituzioni scolastiche cede il passo rispetto alla volontà di soddisfacimento di interessi particolari ammantati di apparenze nobili; che il desiderio di giustizia tout court è solo nelle parole e maschera più spesso privati e inconfessati (se non inconfessabili) desideri.
Giovanni Fiorentino

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