Dal 22 agosto
2019 e per i 180 gg previsti dalla normativa, i risparmiatori in possesso dei
titoli indennizzabili potranno presentare apposita istanza, esclusivamente in
via telematica, attraverso il PORTALE informatico reso disponibile sul sito
fondoindennizzorisparmiatori.consap.it.
Finalmente è arrivata la notizia tanto attesa da
parte di oltre duecentomila azionisti ed obbligazionisti subordinati travolti
dai fallimenti delle banche coinvolte nei crack finanziari nel periodo compreso
tra il 17 novembre 2015 ed il 31 dicembre 2017.
Sembrava essersi tutto fermato quando nei giorni
scorsi giravano voci che la Corte dei Conti ha eccepito che i “conti
dormienti”, da cui vogliono attingere i fondi per indennizzare i risparmiatori,
non si possono toccare.
A questo si è poi aggiunto un ingiustificato
ritardo da parte del Ministro Tria sulla firma dell’ultimo decreto (Decreto 8
agosto 2019), che sarebbe dovuta avvenire invece il 26 luglio scorso, secondo i
termini dettati dal primo decreto attuativo dell’11 giugno.
Nessuno poi ci avrebbe scommesso visti i timori
degli ultimi giorni legati alla caduta del Governo che avrebbe potuto bloccare
definitivamente la procedura per rendere operativo il fondo e dare avvio agli
indennizzi.
Insomma si è trattato di un vero e proprio Limbo
durato ben quattro anni e non scevro di ostacoli.
L’attivazione del fondo al momento dà uno
spiraglio di luce non solo ai risparmiatori, ma anche a tutte le associazioni
che si sono poste a tutela dei loro diritti. L’auspicio è che il 30% di
indennizzo previsto per gli azionisti venga elevato e che i tanti documenti richiesti
per l’articolazione della domanda da presentare solo telematicamente non
divengano un motivo per bocciare le istanze in caso di errori formali o carenze
giustificabili di documenti.
Come riportato dall’articolo 1 del nuovo
decreto, le istanze, corredate da tutta la documentazione necessaria, dovranno
essere inviate esclusivamente in via telematica ento il termine di 180 giorni
(a partire dal 22 agosto) compilando i moduli presenti sull’apposita
piattaforma informatica gestita da Consap (https://fondoindennizzorisparmiatori.consap.it/), la società del Mef che si occuperà
del supporto tecnico alla commissione indipendente di esperti che prenderà al
vaglio invece le domande.
Possono fare domanda i “risparmiatori” in
possesso dei titoli indennizzabili, nonché i loro “successori” per causa di
morte e i loro “familiari” (entro il secondo grado) che hanno acquisito la
titolarità dei titoli indennizzabili. La domanda può essere presentata anche
dai rappresentanti dagli aventi diritto.
Rimane attivo il regime del doppio binario
Il Fir erogherà gli indennizzi per il 30% delle
somme perdute agli ex azionisti e per il 95% agli ex obbligazionisti delle
banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e
prima del 1° gennaio 2018. Gli indennizzi saranno automatici per una platea
stimata del 90% del totale, ovvero, ricorda il Mef, per chi ha un reddito
imponibile inferiore ai 35.000 euro o un patrimonio mobiliare inferiore ai
100.000 euro. Per gli altri è previsto un processo di verifica semplificata da
parte di una Commissione tecnica istituita presso il ministero.
Inoltre, nel nuovo decreto sono state apportate
alcune modifiche:
il valore inferiore ai 100mila euro posseduto al
31 dicembre 2018 dovrà essere calcolato al netto degli strumenti finanziari
oggetto dei rimborsi, nonché dei contratti di assicurazione a capitalizzazione
o mista sulla vita. Per quanto riguarda, poi, il requisito reddituale dei 35
mila euro dichiarati ai fini Irpef, dovranno essere escluse le eventuali
prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forme di rendita.
Supporto ADUC
Noi di Aduc, date le perplessità che possono
sorgere nella compilazione delle istanze per via telematica, siamo a
disposizione dei risparmiatori nell’offrire un supporto tecnico. Qui le
informazioni del caso: https://www.aduc.it/iniziative/firma/id/14
Simone
Pirito, consulente Aduc per la tutela del risparmio

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