
La tragedia che nei giorni scorsi ha colpito in modo devastante e con un pesante carico di lutti, le zone della Regione Emilia-Romagna, ha suscitato un’enorme impressione nell’opinione pubblica, sicché si è cercato di capirne le cause negli scritti sui giornali, nelle discussioni e dibattiti televisivi che si sono avuti nei giorni successivi al verificarsi dell’evento calamitoso.
Varie sono state le ipotesi avanzate quali, per dirne alcune, l’urbanizzazione eccessiva del territorio, che di conseguenza è stato impermiabilizzato, il disboscamento dei terreni forestali, lo scarso interesse per la manutenzione dei fiumi e ,più in generale, per l’assetto idrogeologico. E si è scritto anche di come questa società abbia rinunziato ad utilizzare quei criteri, fondati sulla sostenibilità, che dovrebbero caratterizzare, oggi e cioè in piena crisi climatica, il nostro sviluppo socio-economico.
Si tratta di rilievi che rispondono tutti a verità, ma nessuno dei vari interlocutori si è chiesto, almeno così ci è parso, quale sia ‘ Autorità alla quale fa capo l’interesse pubblico concernente la messa in sicurezza dei bacini fluviali e quale uso abbia essa fatto dei suoi poteri. E’, questa, una domanda fondamentale perché non è pensabile un disinteresse in questo senso della Pubblica Amministrazione.
Vero è che fin dalla formazione dello Stato unitario ci si pose il problema della regimazione dei corsi d’acqua, già consci dello condizione di fragilità del nostro territorio, tant’ è che uno studioso del valore di Giustino Fortunato parlò allora di “ sfasciume idrogeologico” che connotava la nostra penisola. In tempi più recenti lo Stato ha affrontato il problema idrogeologico attraverso una sua struttura periferica di natura tecnica che ha visto l’azione congiunta del Corpo forestale e del Genio civile.
Certo , l’impegno profuso non sempre è risultato bastevole soprattutto di fronte all’espansione di un edilizia che rimanendo incontrollata- come negli anni del cosiddetto miracolo economico- andava costruendo in modo disordinato anche nelle aree golenali dei fiumi. Oggi, in seguito all’entrata in vigore. della legge n.431 del 1986, è vietato costruire ad una distanza inferiore di 150 metri dagli argini dei fiumi.
Possiamo muovere varie critiche all’ amministrazione statale e ,soprattutto, che avrebbe potuto fare di più nel dare attuazione alle disposizioni della legge, ma è un dato assodato che la struttura deputata alla sistemazione idrogeologica del territorio non ha mancato di agire fino a quando le competenze nel settore sono state, improvvidamente-per usare un termine eufemistico- trasferite alla Regione. Fino ad allora la regimazione dei fiumi si sviluppava, ai sensi del testo base 30 dicembr1923 n.3267 , tutt’ora vigente, con l’ iniziale perimetrazione del bacino montano- perché la difesa del suolo la si fa a monte delle zone di pianura- da parte del Corpo forestale e del Genio civile d’intesa fra loro, per poi procedere all’attuazione, lungo il corso del fiume, delle opere sistematorie idraulico- forestali, “consistenti in rimboschimenti, rinsaldamenti ed opere costruttive immediatamente connesse, “ nonché in altre opere di interesse idraulico che si fossero rese necessarie
Con il trasferimento del settore relativo alla difesa idrogeologica alle Regioni , lo Stato è rimasto privo delle ordinarie strutture amministrative d’intervento per conservare solo la funzione legislativa, da esercitare peraltro, a livello di principi generali. L’amministrazione relativa alla difesa del suolo cessava di essere una funzione statale per divenire di interesse della Regione, sicché per ogni intervento emergenziale che si fosse reso necessario, lo Stato doveva ricorrere alle strutture regionali non avendone più di proprie.
Conviene osservare che l’Amministrazione centrale in una prima fase del decollo dell’ordinamento regionale si era riservata il settore del quale stiamo trattando .Era ,infatti, palese che si veniva a compiere un salto nel buoi conferendo una funzione, di tanto interesse pubblico e delicatezza, ad un Ente appena sorto e delimitato da dei confini amministrativi che seguivano tutt’altre logiche dalla difesa del suolo, mentre per contro si andava perdendo un patrimonio di esperienze e di uomini plurisecolare.
La riserva statale, rinvenibile nel decreto delegato n.11 del 15 gennaio del 1972, nonostante fosse stata legittimata dalla Corte Costituzionale in seguito al ricorso regionale, ebbe breve durata, perché di lì a qualche anno, il Parlamento votò il decreto legislativo 24 luglio 1977 n.616, con il quale furono trasferite alle Regioni “ le funzioni concernenti la sistemazione idrogeologica e la conservazione del suolo.”
Sarà bene ricordare, a questo punto, che le Regioni furono pensate dai Padri costituenti come Enti che avrebbero esercitato la funzione legislativa in un numero tassativo di materie -nel rispetto dei principi generali di ciascuna materia regionalizzata fissati dallo Stato,-con il fine di cogliere gli aspetti peculiari del proprio territorio . Le Regioni hanno però accentuato nel corso degli anni l’esercizio della funzione amministrativa per divenire un Ente politico antagonista dello Stato.
Certo è che dal momento che le Regioni hanno ricevuto le funzioni trasferite loro dallo Stato nel settore in esame, ci si rese conto di come queste avessero sottovalutato la portata del trasferimento. Di ciò si ebbe la prova quando esse, in larga maggioranza, anziché ripetere il modello amministrativo statale, preferirono utilizzare lo strumento della delega privilegiando per la gestione dell’assetto idrogeologico, gli Enti a base democratica, ovvero il sistema delle autonomie locali presso il quale la funzioni è stata spezzettata senza accertare se gli Enti delegatari fossero in possesso delle competenze tecniche necessarie.
L’inerzia regionale e degli Enti locali fu avvertita dal Parlamento che varò la legge. n.183 del 1989- poi integrata dal decreto n.152 del 2006 -che istituì per ogni bacino fluviale una speciale autorità tecnica con il compito di mettere in sicurezza il territorio mediante un apposito piano di bacino. L’autorità di bacino era però titolare di un potere programmatorio, ma non del potere di dare attuazione alle proprie prescrizioni, concernenti in particolare le prescrizioni urbanistiche le quali rimanevano di competenza dei Comuni. Diversamente si sarebbe alterato la ripartizione costituzionale delle competenze degli Enti locali
Questo lo scenario amministrativo nel quale si è verificato la tragedia dell’Emilia-Romagna con l’esautorazione dell’ amministrazione statale. Ora quanto residua dello Stato in materia, ossia il potere legislativo in relazione ai principi fondamentali di ciascuna materia regionalizzata, lo si vuole eliminare attribuendo alle Regioni la competenza esclusiva non solo in materia di difesa del suolo e più in generale di “governo del territorio “, ma in tutta una serie di materie, esattamente ventitré, fra le quali la “ produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, i “ porti e aeroporti civili “, le” grandi reti di trasporto e navigazione”, la“ valorizzazione dei beni culturali “, la” tutela della salute “ ecc.
La ragione per la quale lo Stato dovrebbe dismettere le proprie funzioni per attribuirle alle Regioni che le richiedono, rimane incomprensibile quanto sconcertante ,perché essa riposa solo sulla pretesa di un partito di Governo che vede l’Autonomia differenziata in funzione elettorale. Che poi essa ,come è stato scritto sul Corriere della sera da un noto opinionista ,“costituisca un formidabile colpo di piccone contro ciò che sopravvive del nostro Stato e dell’unità della nazione “, non conta proprio nulla.
Alberto Abrami

Gentile lettore, di certo lo Stato poteva fare di più, e forse anche meglio, ma le Regioni non hanno capito l’importanza della funzione trasferita, con il risultato che hanno fatto poco o nulla
Insomma il Polesine, Firenze 1966 sono sfuggite alla provvidenziale competenza statale.