
Si fa presente che l’ordinamento penitenziario italiano prevedeva già varie forme di detenzione domiciliare, misura alternativa che fu introdotta la prima volta nel 1986.
La legge approvata definitivamente il 29 luglio scorso e non ancora pubblicata, pur ampliando le condizioni in base a cui i condannati alcool-tossicodipendenti potranno accedere alla detenzione domiciliare, nel contempo si scontra con alcuni seri problemi attuativi che impediranno che la nuova norma si traduca in rapidi provvedimenti esecutivi.
Nella legge manca soprattutto la previsione di un maggiore stanziamento di fondi che, in caso contrario, allungherà “sine die” i tempi dell’attesa per la concessione di questo beneficio.
In particolare, si segnalano come punti critici :
• Le molteplici condizioni previste per la concessione “sine qua non”
• I provvedimenti concessivi e la gestione della loro esecuzione ricadranno interamente sulla magistratura di sorveglianza
• I tribunali di sorveglianza e i relativi uffici locali sono già da tempo in grave difficoltà su tutto il territorio nazionale per carenza di organico sia per numero di magistrati che, soprattutto, per scarsissimo personale addetto alle cancellerie, preposte ad istruire i procedimenti di concessione delle misure alternative
Se già attualmente la durata dei tempi previsti dalla legge per adempiere alle istanze dei detenuti sono spesso considerati “non perentori”, allungando così l’attesa dei provvedimenti, ci si chiede cosa accadrà adesso senza una previsione di aumento degli organici, adeguata ai bisogni con contestuale copertura finanziaria.
In ultimo, e non di minore criticità, è la questione del numero limitato di posti disponibili nelle attuali strutture socio-riabilitative residenziali e semi-residenziali per la cura e il recupero dei condannati alcool-tossicodipendenti, mentre si ipotizza un numero di possibili beneficiari che potrebbe arrivare addirittura a 10.000 unità.
Mariantonietta Cerbo

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