Qualche giorno fa ci siamo occupati della
consegna di raccomandate, pacchi e atti giudiziari in tempi di Coronavirus (1)
In sintesi, Poste italiane ha comunicato tramite
il proprio sito che dal 6 marzo 2020 i postini non fanno più firmare gli avvisi
di ricevimento per raccomandate, pacchi e assicurate ma citofonano al
destinatario, gli dicono che stanno per lasciare un plico in cassetta e firmano
loro l’avviso di ricevimento. L’avviso pubblicato sul sito di Poste
italiane non specificava un diverso trattamento per gli atti giudiziari, tanto
che nel comunicato sottolineavamo l’illegittimità delle eventuali notifiche
“consegnate” dal postino senza identificazione del destinatario.
Ricontrollando il sito di Poste italiane oggi
(2), l’avviso è stato modificato e prevede una specifica disciplina della
notifica di atti giudiziari (cartelle esattoriali, multe, citazioni in giudizio
ecc.):
“Per le notifiche a mezzo posta, tenuto conto
della impossibilità di effettuare il recapito a mano, a tutela della salute dei
lavoratori e degli utenti, gli invii saranno direttamente depositati presso gli
Uffici Postali e si darà corso agli adempimenti prescritti dall’art. 8 della
legge 890/1982, con rilascio di “avviso in busta chiusa a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento”, (c.d. CAD). Tale operatività, adottata
in emergenza sanitaria, sarà annotata altresì sull’avviso di ricevimento (Mod.
23L)”.
Tradotto in italiano il postino “finge” che in
casa non ci sia nessuno, applica cioè le norme che disciplinano la consegna
dell’atto giudiziario in assenza del destinatario: lascia un avviso di
giacenza, riporta il plico presso l’ufficio postale e il giorno dopo avvisa il
destinatario con raccomandata AR (anche questa a sua volta da consegnare “in
remoto” al malcapitato destinatario) che il plico può essere ritirato presso
l’ufficio postale. Trascorsi dieci giorni dall’invio di questa seconda
raccomandata senza che il plico sia stato ritirato, la notifica si perfeziona
per compiuta giacenza e la cartolina di ritorno dell’atto giudiziario viene restituita
al mittente con l’indicazione della compiuta giacenza.
Tutto bene? No, perchè il destinatario non era
assente e – tocca ripetere – Poste italiane non può modificare le leggi dello
Stato, nemmeno in emergenza Coronavirus.
Secondo la società – stando al comunicato
pubblicato sul sito – le “legislazione creativa” di Poste sarebbe finalizzata a
“contribuire alle misure di contenimento del virus COVID-19” “a tutela della
salute dei lavoratori e degli utenti”.
Il fine è nobile, per carità, ma la misura
scelta inefficace e illegittima. Inefficace perchè così si “tutela” il
portalettere e non si tutela nè l’utente (che dovrà recarsi all’ufficio
postale), nè i dipendenti di Poste che lavorano negli uffici (che
dovranno consegnare all’utente il plico), nè la collettività (perchè
ci ritroveremo tutti quanti all’ufficio postale a ritirare le notifiche).
Illegittima perchè esiste una legge dello
Stato (l. 890/1982) che disciplina le notifiche e che non consente a Poste di
considerare assente chi invece è in casa. Di qui l’inevitabile contenzioso
giudiziario che ne seguirà in termini di invalidità delle
notifiche (quindi delle multe, delle cartelle esattoriali e, per i giudizi
fra privati, con l’allungamento dei tempi per la necessità, come minimo, di
rinnovare la notifica).
Le soluzioni sono due:
– chiedere al legislatore di valutare una
disciplina transitoria;
– far consegnare i plichi nel rispetto della
salute sia del postino che del destinatario, semplicemente mantenendo la
distanza di sicurezza.
Chiediamo a Poste italiane di intervenire quanto
prima per porre fine alle irregolarità segnalate, nell’interesse di postini e
cittadini.
1 – https://www.aduc.it/comunicato/coronavirus+poste+italiane+legittime+consegne+senza_30760.php
2 – https://www.poste.it/emergenza-covid19.html
Emmanuela Bertucci, legale, consulente Aduc

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