
L’emergenza climatica costituisce una delle più gravi minacce che l’umanità abbia mai affrontato. Non si tratta più di un problema remoto, destinato alle generazioni future, ma di una crisi concreta e attuale che sta già producendo conseguenze devastanti sulla salute, sulla sicurezza, sull’ambiente e sulla sopravvivenza stessa delle persone. Ondate di calore sempre più intense, eventi meteorologici estremi, incendi, desertificazione, scarsità idrica, innalzamento dei mari e perdita di biodiversità rappresentano soltanto alcune delle manifestazioni di un fenomeno globale che sta modificando profondamente gli equilibri naturali e sociali del pianeta. In questo scenario drammatico emerge una questione destinata a ridefinire il rapporto tra diritto, politica e giustizia: i cittadini possono rivolgersi ai tribunali per chiedere protezione contro l’inazione dello Stato di fronte alla crisi climatica? Oppure affidare ai giudici la tutela dei diritti minacciati dal cambiamento climatico significherebbe attribuire loro un potere eccessivo, capace di invadere il terreno della politica e della democrazia rappresentativa?
L’analisi affronta questa problematica respingendo con forza l’idea secondo cui il giudice che interviene sull’emergenza climatica svolgerebbe una funzione impropriamente “creativa”. Al contrario, viene sostenuto che la magistratura, quando si occupa di crisi climatica, non inventa nuove regole né si sostituisce al legislatore, ma applica principi e norme già esistenti nell’ordinamento costituzionale, europeo e internazionale. La tutela dell’ambiente, della salute, della dignità umana e del diritto alla vita non rappresentano obiettivi opzionali affidati alla discrezionalità assoluta della politica, ma obblighi giuridici precisi che vincolano le istituzioni pubbliche. Di conseguenza, il ricorso alla giustizia climatica non costituisce una deviazione dal sistema democratico, bensì uno strumento attraverso il quale i cittadini possono chiedere il rispetto di diritti fondamentali minacciati da una situazione di pericolo senza precedenti.
Per comprendere la portata di questa trasformazione, viene innanzitutto distinta la categoria delle cosiddette “azioni climatiche strategiche” dalle controversie ordinarie nelle quali il cambiamento climatico rappresenta soltanto uno degli elementi del giudizio. Le azioni strategiche climatiche consistono in cause promosse contro gli Stati o altri soggetti pubblici per contestarne l’inerzia rispetto all’obbligo di prevenire o limitare gli effetti della crisi ambientale. In tali casi, il giudice civile è chiamato ad accertare se l’omessa adozione di misure adeguate possa configurare una responsabilità per l’esposizione della collettività a un rischio grave e crescente. Non si tratta dunque di imporre scelte politiche arbitrarie, ma di verificare se lo Stato abbia rispettato i propri doveri di protezione nei confronti dei cittadini.
In Italia, il dibattito sul contenzioso climatico è ancora relativamente giovane e non dispone di una giurisprudenza ampia e consolidata. Tuttavia, alcuni importanti segnali mostrano come anche l’ordinamento italiano stia progressivamente riconoscendo la rilevanza giuridica dell’emergenza climatica. Viene richiamata una significativa ordinanza della Corte di cassazione del 2021, nella quale si afferma che lo Stato è tenuto a garantire condizioni di vita compatibili con il rispetto della dignità personale anche in presenza dei rischi derivanti dal cambiamento climatico. Tale pronuncia si inserisce all’interno di una più ampia tradizione costituzionale che riconosce l’esistenza di un obbligo di prevenzione in capo a chi possiede il potere di intervenire per eliminare situazioni di pericolo. In altre parole, chi ha la possibilità di impedire un danno grave non può restare inattivo senza assumersi una responsabilità giuridica.
Uno dei punti più rilevanti dell’analisi riguarda il rapporto tra diritto e scienza. Per lungo tempo, infatti, una parte della dottrina ha sostenuto che il giudice non possa basare le proprie decisioni sulle conoscenze scientifiche relative al cambiamento climatico, poiché ciò lo trasformerebbe in un soggetto capace di “creare” diritto attraverso valutazioni tecniche e politiche. Questa impostazione viene contestata radicalmente. La scienza, infatti, non produce norme giuridiche, ma fornisce gli strumenti necessari per comprendere l’entità del rischio e le conseguenze delle decisioni pubbliche. Ignorare le acquisizioni scientifiche significherebbe adottare decisioni irresponsabili e prive di contatto con la realtà concreta della crisi climatica.
In questo contesto assume un ruolo fondamentale il principio di precauzione, ormai riconosciuto come uno dei cardini del diritto europeo e internazionale. Tale principio impone alle istituzioni di adottare le misure maggiormente idonee a prevenire danni gravi e irreversibili, anche quando non vi sia una certezza assoluta sugli effetti futuri del rischio. La precauzione richiede dunque che le decisioni pubbliche siano orientate alla minimizzazione dei rischi e alla protezione dei diritti fondamentali sulla base della “migliore scienza disponibile”. Il giudice che applica questo principio non si sostituisce al legislatore, ma verifica se lo Stato abbia agito in modo coerente con i propri obblighi di tutela.
Da questa prospettiva, la scienza climatica assume un valore centrale non come fonte autonoma di diritto, ma come strumento indispensabile per accertare la gravità della situazione e valutare l’adeguatezza delle risposte istituzionali. L’analisi richiama il quadro normativo internazionale ed europeo costruito attorno alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e all’Accordo di Parigi, che ha fissato l’obiettivo di limitare il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2°C, puntando a contenere l’aumento della temperatura entro 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali. Tali obblighi sono stati recepiti dall’Unione europea e risultano quindi vincolanti anche per gli Stati membri, incidendo direttamente sulle politiche ambientali ed economiche nazionali.
L’importanza di questi vincoli normativi emerge con particolare evidenza anche nell’ordinamento italiano, soprattutto dopo la riforma degli artt. 9 e 41 della Costituzione, che hanno rafforzato la tutela dell’ambiente, della biodiversità e delle generazioni future. L’ambiente non è più considerato soltanto un interesse pubblico generico, ma un valore costituzionale fondamentale che limita e orienta l’attività economica e l’azione dello Stato. Ciò significa che le politiche pubbliche devono essere compatibili con la protezione delle condizioni essenziali della vita umana e con la prevenzione dei danni climatici.
Particolarmente incisiva è la parte dedicata ai dati scientifici elaborati dall’Intergovernmental Panel on Climate Change, l’organismo internazionale che sintetizza lo stato delle conoscenze scientifiche sul cambiamento climatico. I più recenti rapporti dell’IPCC dimostrano che il superamento della soglia di 1,5°C produrrà conseguenze devastanti sulla salute e sulla sopravvivenza umana. Aumento delle temperature, diffusione di malattie, crisi alimentari, scarsità d’acqua, eventi estremi e collasso degli ecosistemi sono fenomeni già in corso e destinati ad aggravarsi rapidamente. In questo quadro emerge il concetto di “morti in eccesso”, utilizzato per indicare i decessi provocati direttamente o indirettamente dall’aggravarsi della crisi climatica rispetto a scenari alternativi in cui le emissioni sarebbero state ridotte.
Le “morti in eccesso” rappresentano uno degli aspetti più drammatici dell’emergenza climatica, poiché mostrano che il cambiamento climatico non è soltanto una questione ambientale o economica, ma una crisi umanitaria e sociale che incide direttamente sul diritto alla vita. Secondo l’analisi proposta, questi danni non possono essere considerati accettabili né compensabili attraverso mere valutazioni economiche. Nessun bilanciamento politico può giustificare la perdita di vite umane evitabili quando esistono strumenti giuridici e scientifici capaci di ridurre il rischio.
Per questa ragione, le situazioni di pericolo legate all’emergenza climatica devono essere considerate pienamente giustiziabili. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ha più volte affermato che i danni ambientali gravi e significativi possono costituire violazioni dei diritti fondamentali e che gli Stati hanno l’obbligo positivo di prevenire tali rischi. La tutela giurisdizionale assume quindi una funzione essenziale nella protezione delle persone contro l’inerzia istituzionale.
La conclusione dell’analisi è netta: negare ai cittadini la possibilità di rivolgersi ai giudici in nome di una presunta difesa della democrazia significherebbe, in realtà, attribuire allo Stato una sorta di immunità rispetto alla distruzione delle condizioni fondamentali della vita umana. In presenza della più grande situazione di pericolo mai affrontata dalla società contemporanea, impedire il controllo giurisdizionale sulle scelte pubbliche equivarrebbe a sottrarre la tutela dei diritti fondamentali a qualsiasi forma di garanzia effettiva.
La giustizia climatica, pertanto, non rappresenta un’anomalia né una degenerazione del sistema democratico. Essa costituisce piuttosto una risposta necessaria a una crisi globale che mette in discussione il futuro stesso delle società contemporanee. Il ricorso al giudice non serve a sostituire la politica, ma a impedire che l’inerzia politica produca conseguenze irreversibili sulla vita delle persone e delle generazioni future. In questo senso, il processo climatico non è soltanto uno strumento giuridico, ma anche un potente richiamo etico e costituzionale alla responsabilità collettiva di proteggere il pianeta e la dignità umana.
Calogero Jonathan Amato

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