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Ciò che accade tra Grillo e Conte succede anche negli altri partiti

Nei partiti la pratica della democrazia è scomparsa e la pratica della cooptazione imperversa. A colloquio con il senatore Giorgio Pizzol che propose un disegno di Legge per la democrazia nei partiti. Di Nicola Cariglia

di Nicola Cariglia | 20 Luglio 2021

Fosse solo un problema dei 5Stelle, ci sarebbe da ridere. Conte e Grillo, da mesi, litigano, fanno pace, e poi nuovamente litigano. Si spartiscono il potere senza che nessuno ci metta bocca: non i senatori, nemmeno i deputati e, dei detentori delle cariche o dei ministri, nemmeno a parlarne. Tutti zitti e, soprattutto, attenti a non dispiacere all’uno o all’altro. Non si sa mai. Ma il problema è che i grillini e le loro pratiche non rappresentano una eccezione. Accade così in tutti i partiti. La pratica della democrazia è scomparsa e la pratica della cooptazione imperversa. Esistono alcuni capi che si spartiscono incarichi di partito e incarichi pubblici per affidarli ai loro fedeli: in pratica, dispiace dirlo e non vogliamo offendere, alla servitù. Quale altro ruolo può svolgere chi non viene democraticamente scelto ma viene piazzato in posizioni di potere in base alla fedeltà ad un capo? E’ il paradosso di questa democrazia afflitta dalla cooptazione. Si basa sui partiti, ma i partiti non conoscono la pratica democratica al loro interno: e tanto basta a spiegare perché il prestigio di tutte le forze politiche sia sceso così in basso.

Eppure, la storia dei nostri partiti avrebbe potuto avere un corso diverso. Sarebbe stato sufficiente dare ascolto a chi si era accorto delle nuvole che si stavano addensando. Ed aveva intuito il modo di correre ai ripari. Giorgio Pizzol, da senatore, presentò il 13 novembre 1991 il Disegno di legge n. 3047: “Norme di attuazione dell’articolo 49 della Costituzione”. L’art. 49, recita che “Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”. Purtroppo, mi dice Pizzol, “non sono mai riuscito a trovare nessuno che mi dicesse che il tema della democrazia interna ai partiti meritasse di essere messo all’ordine del giorno. E ciò in qualsiasi sede: politica, parlamentare, culturale”. Eppure eravamo alla vigilia di Tangentopoli: e non è azzardato pensare che tutta la mattanza che ne seguì si sarebbe potuta evitare se la legge Pizzol fosse stata discussa e approvata. “Desidero che tu sappia – ricorda Pizzol – che la mia esperienza politica è stata sempre improntata dalla mia idea fissa (o forse fissazione, malattia mentale) che senza la pratica effettiva della democrazia interna ai partiti non esiste democrazia”. Una fissazione che condusse Pizzol a scontrarsi  con gli apparati dei partiti nei quali ebbe a militare: sindaco comunista di Vittorio Veneto, senatore socialista e, a metà legislatura nel gruppo socialdemocratico come indipendente. Alla base di questi scontri, sempre il solito motivo: la scarsa democrazia dentro i partiti e la soffocante invadenza degli apparati. “ Vorrei proprio sperare che – come tu dici – siamo in una fase nella quale la nefasta tendenza viene contrastata per non dire invertita. Purtroppo le mie speranze sul punto sono molto più deboli delle tue”. Per questo il senatore Pizzol mi confessa che ancora non si sente pronto a scrivere un articolo sul tema della democrazia nei partiti che gli avevo sollecitato ben sapendo quanto gli stesse a cuore. Ci spero e penso che lo farà. Poiché sono ostinatamente un ottimista, mi piacerebbe che proprio lui si mettesse a capo di un gruppo di pressione per la democrazia nei partiti. Nel frattempo, sarà utile rileggere il suo disegno di legge del 1991, anche tenendo conto che la situazione di oggi non è quella di allora.

Nicola Cariglia


DISEGNO DI LEGGE

_____

Art. 1.

1. La presente legge, in attuazione dell’articolo 49 della Costituzione della Repubblica italiana, stabilisce le norme cui devono attenersi i partiti che intendono:

a) partecipare alle elezioni del Parlamento della Repubblica, dei consigli regionali, dei consigli provinciali, dei consigli comunali presentando liste contraddistinte dal rispettivo nome e simbolo;

b) beneficiare dei contributi finanziari dello Stato ai sensi della legge 2 maggio 1974, n. 195.

Art. 2.

1. I partiti indicati all’articolo 1 sono tenuti ad approvare uno statuto contenente norme le quali stabiliscano che:

a) l’iscrizione è consentita a tutti gli elettori salvo che non risultino iscritti ad altri partiti;

b) ogni iscritto è membro dell’assemblea del livello organizzativo minimo ed ha diritto di essere eletto:

  1) alle cariche direttive e rappresentative del livello stesso;

  2) a membro delle assemblee dei livelli superiori;

c) i membri delle assemblee dei livelli superiori sono eletti fra i membri delle assemblee dei livelli inferiori;

d) le cariche direttive e rappresentative di ogni livello nonché le designazioni a cariche pubbliche sono conseguite a seguito di elezioni da parte delle assemblee dei rispettivi livelli organizzativi. Le votazioni devono avvenire a scrutinio segreto e con voto personale. L’assemblea è valida se ha partecipato alla votazione almeno la metà degli iscritti nella prima convocazione ed un terzo nella seconda convocazione;

e) è competenza dell’assemblea per il proprio livello: approvare programmi annuali e pluriennali di attività; approvare il bilancio di previsione per l’anno solare successivo e il conto consuntivo per l’anno trascorso;

f) presso ogni livello organizzativo sono tenuti i seguenti libri sociali:

1) il testo dello statuto e l’eventuale testo delle norme attuative dello stesso;

2) il registro degli iscritti con l’indicazione dei nominativi e dei rispettivi indirizzi, dell’età e della professione e della data di iscrizione al partito;

3) il registro del patrimonio contenente in ordine cronologico l’indicazione delle entrate e delle uscite con gli estremi di ogni operazione. Allegata a detto registro sarà tenuta la documentazione delle operazioni in due distinte raccolte rispettivamente per le entrate per le spese;

g) ogni iscritto ha diritto di prendere visione dei documenti indicati nella lettera f) e di ottenerne copia salvo il rimborso delle sole spese di riproduzione.

2. L’approvazione dello statuto è competenza dell’assemblea del livello organizzativo più alto;

Art. 3

1. Ogni partito tra quelli indicati all’articolo 1 ha l’obbligo di depositare presso il comune, la provincia, la regione in cui si svolge la propria attività e presso il Ministero dell’interno una copia del proprio statuto.

2. È tenuto inoltre a dare comunicazione agli enti suindicati, depositando la documentazione relativa alle seguenti attività svolte nel rispettivo territorio:

 a) avvisi di convocazione delle assemblee indicate all’articolo 2;

 b) verbali dello svolgimento delle assemblee indicate nello stesso articolo 2.

Art. 4

1. Ogni elettore ha diritto di prendere visione e di estrarre copia dei documenti indicati nell’articolo 3, secondo le disposizioni degli articoli 24 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 5

1. Le assemblee indicate all’articolo 2 sono aperte al pubblico; della data del loro svolgimento deve essere data notizia almeno 15 giorni prima mediante affissione dell’avviso di convocazione all’esterno della sede del livello organizzativo che le ha indette.

Art. 6

1. Qualsiasi violazione delle norme precedenti comporta:

a) la perdita del diritto di cui all’articolo 1, lettera a), nel territorio dell’ente istituzionale in cui opera il livello organizzativo responsabile della violazione;

b) la perdita rispettivamente del 20, 40, 60 e 100 per cento dei benefici finanziari indicati nell’articolo 1, lettera b), a seconda che delle violazioni siano responsabili i livelli organizzativi operanti nel territorio di un comune, di una provincia, di una regione o della Repubblica.

2. I provvedimenti relativi all’attuazione delle norme previste dal presente articolo sono disposti con provvedimento del prefetto o del Ministro dell’interno nell’ambito delle rispettive competenze territoriali.

Art. 7

1. Ciascun elettore ha facoltà di segnalare le violazioni della presente legge al sindaco, al presidente della provincia, al presidente della Giunta regionale, al prefetto, i quali sono tenuti a presentare rapporto di quanto a loro conoscenza in relazione ai fatti segnalati al Ministro dell’interno e all’autorità giudiziaria.

Pubblicato in : EditorialeTag: consigli regionali, costituzione, democrazia, elezioni, legislatura, notizia, parlamento, provvedimenti, repubblica, repubblica italiana, responsabili, scontri, senatore, statuto

Info Nicola Cariglia

Nicola Cariglia ha svolto un’intensa attività giornalistica in RAI, dove entra nel 1970. Per vari anni è stato Vice Direttore della Direzione Esteri RAI (auttalmente RAI International), Direttore della Sede di Pescara e Direttore della Sede RAI per la Toscana.
Ha avuto anche una importante parentesi politico-amministrativa, ricoprendo tra gli altri incarichi quello di Vicesindaco di Firenze e Presidente della Società di gestione dell’Aeroporto di Firenze.
Dal 2002 è Presidente e co-fondatore del Gruppo dei Centouno e Direttore di PensaLibero.it
Dal 2009 è Presidente della Fondazione Filippo Turati, Ente Morale Onlus associato alle Nazioni Unite.

Interazioni del lettore

Commenti

  1. Giampaolo Mercanzin

    20 Luglio 2021 alle 10:52

    I PARTITI, dovrebbero essere una PIRAMIDE ROVESCIATA, invece sono in mano a gruppi inamovibili di potere, dove pochissime persone decidono tutto. In definitiva è la re-istituzione di una specie di “gran Consiglio, che usa la parola democratico come copertura dei potenti di turno. Principe di questo sistema è stato Berlusconi, copiato e utilizzato per mantenere lo STATU QUO conseguente al “colpo di stato” venduto come II^ REPUBBLICA. Ma i cittadini italiani per tradizione non hanno a cuore il sistema democratico. Importante è la vigenza della regola fondamentale “Francia o Spagna, purché se magna”! La storia è lunga e non c’è filosofia che la scardini!

    Rispondi

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