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Anche il Papa rifiuta la pena di morte. Non c’è più il boia di una volta

Oggi “è sempre più viva la consapevolezza che la dignità della persona non viene perduta”, neanche dopo aver commesso i crimini peggiori.

di Aldo A. Mola | 6 Agosto 2018

Con Rescritto pubblicato il 1° agosto 2018 negli Acta Apostolicae Sedis e nell’“Osservatore Romano”, papa Francesco ha mutato il titolo n. 2667 del Catechismo della chiesa cattolica. La modifica risale all’udienza concessa l’11 maggio scorso al prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, Luis Ladaria, sempre in perfetta sintonia con il pontefice. Il Catechismo pubblicato nel 1992 da papa Giovanni Paolo II raccomandava alle “autorità” di impiegare “mezzi incruenti per difendere le vite umane dall’aggressore e per proteggere l’ordine pubblico e la sicurezza delle persone”, sempre che risultassero “sufficienti”. Diversamente si passava alle “vie di fatto”. Il nuovo titolo 2267 insegna che “il ricorso alla pena di morte da parte della legittima autorità, dopo un processo regolare, fu ritenuta una risposta adeguata alla gravità di alcuni delitti e un mezzo accettabile, anche se estremo, per la tutela del bene comune”, ma oggi “è sempre più viva la consapevolezza che la dignità della persona non viene perduta”, neanche dopo aver commesso i crimini peggiori. Inoltre si è diffusa una nuova comprensione del senso delle sanzioni penali da parte dello Stato. Infine sono stati messi a punto sistemi di detenzione più efficaci, che garantiscono la doverosa difesa dei cittadini, ma, allo stesso tempo, “non tolgono al reo in modo definitivo la possibilità di redimersi”, come accadrebbe se venissero giustiziati. Le carceri di massima sicurezza non sono invenzioni recenti. Per capirlo, basta visitare il “pozzetto” del forte di San Leo nel quale venne gettato il conte di Cagliostro. Forse aiutato a morire a bastonate, ne uscì cadavere e della sua salma si perse ogni traccia.

Già l’11 ottobre 2017 al Pontificio consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione papa Francesco aveva dichiarato che “la pena di morte è inammissibile perché attenta all’inviolabilità e dignità della persona”.

Il Rescritto del 1° agosto è stato accolto dall’entusiasmo dei fautori dell’abolizione universale della pena capitale e dalle argomentate riserve di quanti rivendicano il fondamento teologico dell’uso della pena capitale, enunciato da Tommaso d’Aquino nella “Summa”, ripetutamente invocata dal Sacro Soglio quale fondamento della dottrina cattolica. Poiché il dibattito sull’“innovazione” bergogliana è destinato a durare, è opportuno domandarsi se e quanto essa davvero innovi e quali possano esserne le ricadute.

Una prima considerazione si impone. La nuova redazione del n. 2267 del Catechismo si appella alla “sensibilità” odierna dinnanzi all’equilibrio tra crimine e pena, alla luce della “dignità” originaria della persona e della sua redimibilità in stato di sicura contenzione, oggi possibile grazie ai progressi dei sistemi di detenzione: argomentazioni che rimangono sul piano dell’opportunità e dell’evoluzione sociale, cioè della “organizzazione”, in linea con il neopelagianesimo che proprio papa Bergoglio ha ripetutamente e solennemente condannato quale eresia, espressione di Satana, da estirpare senza misericordia.

La “novella” pontificia, a ben vedere, manca di forza declaratoria. Non è un comandamento chiaro e solenne, quale il celebre: “Non uccidere” (Gesù, Discorso della Montagna, Matteo 5, 21). Infatti essa lascia intatto il n. 2266, secondo il quale l’“insegnamento tradizionale della chiesa ha riconosciuto fondato il diritto e il dovere della legittima autorità pubblica di infliggere pene proporzionate alla gravità del delitto, senza escludere, in casi di estrema gravità, la pena di morte. Per analoghi motivi, i detentori dell’autorità hanno il diritto di usare le armi per respingere gli aggressori della comunità civile affidata alla loro responsabilità”.

La “novella” nulla modifica dei titoli ancora più impegnativi del Catechismo (2307-2317), che prevedono la “legittima difesa con la forza militare” da parte delle nazioni aggredite, ovvero la “guerra giusta”: tema vastissimo, richiamato al centro dell’attenzione da Giovanni Paolo II quando esplose la prima Guerra del Golfo. Al riguardo il titolo 2310 non lascia adito a dubbi: “I pubblici poteri hanno il diritto e il dovere di imporre ai cittadini gli obblighi necessari alla difesa nazionale. Coloro che si dedicano al servizio della patria nella vita militare sono servitori della sicurezza e della libertà dei popoli”; salva restando la ferma condanna di “ogni atto di guerra che indiscriminatamente mira alla distruzione di intere città o di vaste regioni e dei loro abitanti”, delitti “contro Dio e contro la stessa umanità”.

Il Catechismo di papa Giovanni Paolo II, nei punti non modificati da papa Bergoglio, predica infine il diritto e il dovere delle autorità pubbliche di regolamentare la produzione e il commercio delle armi, che in sé non costituiscono dunque “male assoluto” (a differenza di quanto tre anni fa asserito da papa Francesco a Redipuglia) perché rientrano nel diritto alla difesa teologicamente e dottrinalmente ammesso. Va aggiunto che tra i compiti più emotivamente dolorosi ma ineludibili del privare della vita vi è far parte di un plotone di esecuzione.

 

Alla riformulazione del titolo 2267 del Catechismo questo 1° agosto  2018 il pontefice è pervenuto settant’anni dopo la promulgazione della Costituzione italiana  che recita: “Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra”, all’epoca vigenti e successivamente modificate con la totale esclusione della pena capitale. Di più. L’abolizione  della tortura quale strumento processuale e della pena di morte costituisce speciale vanto della Grande Italia. Nella Repubblica di Venezia non si registrarono esecuzioni dall’inizio del Settecento. Il suo governo disponeva di mezzi detentivi leggendari, a cominciare dai Piombi. L’evasione di Giacomo Casanova, propiziata da conniventi sui quali lo scrittore libertino per molti motivi tacque (ne scrive Enrico Tiozzo, premio Carducci per la critica letteraria), costituì l’eccezione che conferma la regola. Altrettanto efficace era la macchina carceraria del Granducato di Toscana quando Pietro Leopoldo per primo in Europa abolì tortura e pena capitale.

Era invece ormai esanime la Repubblica romana quando nel 1849 pubblicò la sua mazziniana Costituzione (tutt’oggi esemplare), che sancì l’abolizione della pena di morte. Dalla nascita, nel 1861, la Nuova Italia si prefisse l’unificazione dei codici, prima il civile (1865), poi il penale (1889). Quest’ultimo venne varato dal governo presieduto dal massone Francesco Crispi, con il “fratello” Giuseppe Zanardelli alla Giustizia. Ancora una volta l’Italia anticipò i paesi tanto più decantati quali alfieri delle libertà: Francia, Gran Bretagna, Spagna, a tacere dell’Austria-Ungheria, ove l’“imperatore degli impiccati” Francesco Giuseppe nel 1882 firmò l’esecuzione capitale di Guglielmo Oberdan, suscitando l’indignazione di Victor Hugo e di Giosue Carducci, che a 15 anni era stato rinchiuso dalla Gendarmeria granducale nella cella “di forza” del carcere di Firenze. Se ne ricordò per il resto della vita: “Passa la nave mia, sola nel pianto…”, come documentammo con Guglielmo Adilardi dieci anni addietro.

Nel 1879 Umberto I, il “Re buono”, commutò in ergastolo la condanna a morte di Antonio Passannante, attentatore alla sua vita. Di fatto la pena capitale non veniva eseguita in Italia dieci anni prima della promulgazione del nuovo codice penale, vulnerato nel 1926 con la sua reintroduzione dopo i quattro attentati a Mussolini e poi con il “codice Rocco” del 1930, che la estese a molte fattispecie. Venne abolita definitivamente dal Luogotenente Umberto di Piemonte (agosto 1944), salve le misure eccezionali connesse allo stato di guerra e per i delitti di regime, con sentenze poi pronunciate da assisi straordinarie.

 

Anche se prudente e parziale, la “novella” di papa Bergoglio va plaudita per almeno tre motivi. In primo luogo la Chiesa di Roma risulta l’unica delle tre religioni abramitiche a prendere le distanze dal ricorso alla pena capitale come compensazione di crimini, quale ne sia la gravità. Secondo gli ebrei Dio stesso sanziona il peccatore. Valga d’esempio la punizione di chi venne sorpreso a raccogliere legna in giorno di sabato: “Mosè ed Aronne lo incarcerano in attesa di istruzioni dall’Altissimo. Jahve disse a Mosè: L’uomo deve essere messo a morte. Lo lapidi tutta la comunità fuori dall’accampamento. Tutta la comunità lo fece allora uscire, lo lapidò e quegli morì, come Jahvè aveva ordinato a Mosè” (Numeri, 15, 32-36). Lapidazione (una morte lenta e orrenda, usata anche ai danni delle prostitute, lasciando indenni i loro profittatori) per quattro arbusti, raccolti nelle ore vietate…

L’altra religione abramitica, l’islam in tutte le sue molteplici varianti, non solo prevede la pena capitale e altre punizioni corporali efferate (mutilazioni, frustate…), offensive della dignità umana, ma predica la guerra di conquista e lo sterminio dell’infedele che non si sottometta e non paghi il dovuto alla “umma”. Nei paesi ove dilagano, gli islamici sono impediti dalla legge comune di applicare il Corano, ma sappiamo come lo osservino “a casa loro” (Arabia Saudita, Iran, Turchia…) anche quando non sono fondamentalisti.

In secondo luogo, con la piccola ma significativa riforma del catechismo papa Bergoglio si rivolge anzitutto alla moltitudine di Stati di matrice cristiana che in Europa e nelle Americhe continuano ad applicare la pena capitale (dalla Bielorussia a una trentina di  componenti degli Stati Uniti d’America, a Cuba, Cile, Perù…). I loro governanti hanno qualche argomento in meno per continuare su una strada che alterna carceri sovraffollate spesso teatro di rivolte sanguinose (è il caso del Brasile) a fortilizi di massima sicurezza, come Guantanamo, ove la tortura fisica si accompagna a quella psicologica.

Va infine rilevato che, pur senza accennarvi, il pontefice avanza l’esecrazione nei confronti della condotta tenuta in passato dalla Santa Sede come governo statuale e dal Sacro Soglio quale suprema autorità teologica, dogmatica, dottrinale e catechistica: un percorso mirabilmente perlustrato da Luciano Pacomio, all’epoca vescovo di Mondovì, in “Storia e struttura del Catechismo” (Libreria Editrice Vaticana, 1992). Se la prima si limitò a condannare uomini e donne anche alla detenzione perpetua (da scontare talvolta in edifici religiosi), la seconda, poiché “Ecclesia abhorret a sanguine”, non esitò ad affidare al braccio secolare quanti via via ritenne dovessero essere fisicamente eliminati: anche sacerdoti previamente sconsacrati (avvenne ancora con Ugo Bassi e con il mazziniano don Enrico Napoleone Tazzoli, che si era messo in luce anche in un Convegno degli Scienziati Italiani) ed “eretici” impenitenti, da Arnaldo da Brescia a Giordano Bruno e molti altri ancora.

Chiusa la stagione delle sterili e superflue “scuse”, forse albeggia quella di una riflessione profonda sulla povertà di tante “antiche condanne”, pronunciate nei secoli senza argomenti teologicamente convincenti. È il caso della scomunica della Massoneria, revocata in dubbio nel 1974 dal prefetto della congregazione per la dottrina della Fede, cardinale Ferenc Seper che all’arcivescovo di New York, Joseph Kroll, scrisse che la chiesa può ormai accogliere i cristiani iscritti a logge che non cospirano contro di lei. Bisognava procedere “con discernimento” e senso della storia: l’humus dal quale è spuntata la piccola “riforma” bergogliana. Certo il Papato odierno è lontano anni luce dall’epoca in cui Mastro Titta suppliziava in Roma tra gli applausi di sadiche folle plaudenti. “Parva favilla gran fiamma seconda….”. Alla vigilia di San Lorenzo la Speranza è l’ultima a morire.

 

Aldo A. Mola

 

Pubblicato in : EditorialeTag: 1861, abolizione, anni, brasile, cella, chiesa, chiesa cattolica, costituzione, danni, dichiarato, discorso, espressione, europa, evasione, firenze, francia, giovanni paolo, governo, gran bretagna, guerra del golfo, guglielmo oberdan, iran, italia, la repubblica, massoneria

Info Aldo A. Mola

Nato a Cuneo nel 1943, Aldo Alessandro Mola è stato preside in alcuni licei dal 1977 al 1998. Nel 1980 riceve la medaglia d’oro di benemerito della scuola, della cultura e dell’arte. Docente di storia contemporanea all’Università degli Studi di Milano, è, dal 1986 direttore del Centro per la storia della Massoneria, e, dal 1992, contitolare della cattedra “Pierre-Théodore Verhaegen” dell’Université libre de Bruxelles.
È direttore del Centro Europeo Giovanni Giolitti, presidente del comitato cuneese dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano, dell’Associazione di studi sul saluzzese e del Centro studi e ricerche “Urbano Rattazzi” di Alessandria. Interessante anche il suo ultimo saggio, Mussolini a pieni voti? Da Facta al Duce. Inediti sulla crisi del 1922, da cui si scopre che la «marcia su Roma» dei fascisti in realtà non sarebbe mai avvenuta.
Editorialista del quotidiano Il Giornale del Piemonte e coordinatore editoriale de Il Parlamento italiano 1861-1992, Mola ha organizzato numerosi convegni di studi, specialmente per il Ministero della Difesa (Garibaldi, generale della libertà nel 1982, e la serie Forze Armate e Guerra di Liberazione). Direttore di collane di storia per vari editori, è, dal 1967, autore di saggi. Nel 2004 riceve il Premio alla Cultura dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Monarchico, è presidente di quella Consulta dei Senatori del Regno che sostiene Amedeo di Savoia-Aosta nella disputa sulla successione, e da anni sollecita il rientro in Italia delle salme dei sovrani Vittorio Emanuele III, che è tumulata ad Alessandria d’Egitto nella Cattedrale di Santa Caterina, della moglie Elena, sepolta a Montpellier, e di Umberto II e Maria José, seppelliti ad Altacomba, in Alta Savoia.

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