L’anonimato del segnalante non è e non può essere assoluto e ciò apre le porte al rischio che il whistleblowing diventi un istituto a cui scarsamente si farà ricorso, come d’altra parte in questi due anni è accaduto.
Poche settimane fa, a marzo, è stato presentato a Palazzo Vecchio il “Piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Firenze 2015-2017”.
In effetti, prevenire è ancor meglio che curare … questo vecchio e sano principio vale anche laddove ci si vuole contrapporre alla corruzione. E quando si parla di corruzione non si intendono solo quegli atti e comportamenti che possono finire davanti al giudice penale ma anche tutte quelle irregolarità che comunque sono espressione di maladministration e minano l’ autorevolezza dell’ Amministrazione, centrale o periferica che sia.
Tornando al Piano triennale di Firenze, questo, redatto in base alle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione dell’ANAC, si compone di una parte relativa alle iniziative del Comune volte a favorire la trasparenza e a dare ai cittadini una “radiografia” di quello che al suo interno succede (dipendenti, bandi di gara, bilanci, ecc.) e di una seconda parte che esplora le azioni che l’ Amministrazione comunale mette in campo al fine di prevenire fenomeni di corruttela nel suo stesso ambito: dalla rotazione del personale, alle politiche contro il conflitto di interessi fino al controllo sugli incarichi esterni, solo per citarne alcune.
Nel 2015, promette il Piano, ci si occuperà anche della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, attivando strumenti e misure informatiche che ne garantiranno la completa riservatezza. Verrà quindi data migliore attuazione al nuovo istituto del whistleblowing, mutuato – sia pure con modalità diverse- dall’esperienza degli Stati Uniti e della Gran Bretagna.
E su questa novità, le cose mi tornano solo in parte.
Si è d’accordo con Oscar Giannino quando su Pensalibero scrive che per combattere la corruzione (http://www.pensalibero.it/blog/2015/03/30/corruzione-ce-una-via-piu-efficace-dellorgia-manettara-ma-lo-stato-non-la-pratica/) c’è una via più efficace dell’ “orgia manettara”, quella che punta alle misure preventive e che, sotto questo profilo, l’esperienza dell’ANAC affidata a Raffaele Cantone funziona.
Ma sul “segnalatore di illeciti” – c.d. whistleblower, da “to blow in the whistle” che letteralmente vuole dire “soffiare nel fischietto” e richiama alla mente non solo l’arbitro che vede il rigore ma anche “la soffiata” e “la spiata” – su cui Cantone punta molto, qualcosa –come dicevo- non torna del tutto…
Una rapida premessa.
Già dal 2013, con la legge Severino, è stata istituzionalizzata nel nostro sistema giuridico la figura del whistleblower, come colui che testimonia un illecito o una irregolarità sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, e lo segnala al superiore gerarchico o all’ autorità giudiziaria o alla Corte dei conti. Dal 22 ottobre 2014, in attuazione della l. 114/2014, si è aperto un nuovo canale perché il dipendente potrà scegliere la via per segnalare le irregolarità, rivolgendosi anziché alla propria Amministrazione, direttamente all’ANAC. In ogni caso non sono giustamente ammesse le segnalazioni anonime, con l’evidente intento di evitare il proliferare di denunce infondate. E’ quindi opportuno che il segnalatore valuti prima la verosimiglianza e il fumus di fondatezza della condotta illecita perché altrimenti potrebbe poi scattare nei suoi confronti il reato di calunnia o di diffamazione.
L’idea di prevedere la figura del dipendente- whistleblower è certamente buona. Spesso è dall’interno di una struttura che meglio se ne percepiscono anomalie, fatti che causano, o potenzialmente sono in grado di causare, un danno anche solo di immagine alla struttura stessa o ai soggetti che con questa si relazionano (cittadini, pazienti, consumatori, ecc.), casi di corruzione e concussione .
La legge poi si preoccupa della tutela del dipendente che ha effettuato la segnalazione dettando particolari cautele:
- l’Amministrazione ha l’obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa l’identità del segnalante ( da qui l’attivazione di strumenti informatici idonei che il Comune di Firenze sta predisponendo);
- l’identità stessa non può essere rivelata senza il consenso del segnalante, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato (giustamente qui il legislatore ha inteso garantire a quest’ultimo di conoscere il suo accusatore per potersi difendere adeguatamente dalla accuse);
- il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia, può segnalare (anche attraverso il sindacato) all’Ispettorato della funzione pubblica i fatti di discriminazione.
Tirando le somme, al di là di tutte le cautele che le Amministrazioni possono escogitare, l’anonimato del segnalante non è e non può essere assoluto e ciò apre le porte al rischio che il whistleblowing diventi un istituto a cui scarsamente si farà ricorso, come d’altra parte in questi due anni è accaduto. O meglio, mentre il rischio è più remoto quando il dipendente pubblico si trovi ad avere contezza di reati penali (esiste un vero e proprio obbligo giuridico per questo), sembra probabile che l’istituto venga disatteso a fronte di altre irregolarità.
Vuoi per malinteso spirito di corpo o per semplice indolenza, vuoi perché si pensa che tanto alla segnalazione non seguiranno i fatti o perché si teme di incorrere nelle “beghe” successive (etichettatura di “spione” compresa), risulta purtroppo difficile pensare che ad esempio tutte le negligenze mediche verranno segnalate ….
Sotto quest’aspetto, occorrerà che vi sia un’evoluzione culturale perché al whistleblowing non siamo ancora abituati.

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