La Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 146 di Venerdì 24 Giugno 2022 ha annunciato che è stata presentata presso la Corte suprema di cassazione una proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare dal titolo: «Modifica dell’articolo 116 comma 3 della Costituzione, concernente il riconoscimento alle Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia, e dell’art. 117, commi 1, 2 e 3, con l’introduzione di una clausola di supremazia della legge statale, e lo spostamento di alcune materie di potestà legislativa concorrente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.».
La proposta è sottoscritta, primo firmatario Massimo Villone, da docenti di diritto costituzionale, docenti di varie discipline, rappresentanti sindacali del mondo della cultura e della scuola, esponenti del Coordinamento per la democrazia costituzionale, etc.
Seguirà l’ulteriore raccolta di firme, almeno 50.000, per dare completa attuazione a quanto prevede la Costituzione, all’art. 71, in materia di esercizio del diritto di proposta di leggi da parte del popolo.
C’è da porre in risalto che, rispetto al passato in cui le proposte di legge di iniziativa popolare venivano sistematicamente ignorate dal Parlamento, ci sono due novità che consentono di rendere azionabile e concreto l’esercizio del diritto di proposta. Si tratta della riforma, introdotta nel 2017 (Presidenza Piero Grasso), del regolamento del Senato (art. 74) che rende certa la discussione in aula del progetto di legge, a prescindere dall’esito.
A ciò si aggiunge la possibilità di raccogliere firme non solo con i banchetti nelle piazze, ma anche online (d.l. 77/2021). Una procedura, quest’ultima, che facilita la raccolta delle firme e che rende efficace il coinvolgimento dei cittadini.
L’iniziativa risponde alla necessità di porre riparo sia agli “errori” ordinamentali commessi quando furono modificate, nel 2001, le norme del Titolo V della Costituzione in materia di autonomia delle regioni e sia alle gravissime e intollerabili diseguaglianze di natura economico-sociale (sanità e scuola comprese) emerse durante la pandemia. Sta di fatto che proprio la pandemia ha messo in luce la fragilità, le carenze, le inefficienze e la irrazionalità dell’architettura politico-istituzionale del livello regionale, specialmente in materia di sanità e di scuola.
A fronte degli “errori” ordinamentali della riforma del 2001, errori che hanno dato luogo a polemiche di varia natura e ad un nutrito contenzioso di rilevanza costituzionale, le ormai evidenti diseguaglianze tradiscono i diritti fondamentali dei cittadini.
Inoltre, stanno emergendo da molto tempo fatti e comportamenti sconcertanti specialmente nelle trattative semi-segrete tra Ministro/a delle autonomie e regioni per la realizzazione di specifiche intese. Siffatto modo di procedere appalesa la volontà di affievolire i poteri e il ruolo del Parlamento che, per come vorrebbero i sostenitori ad oltranza dell’autonomia regionale differenziata, dovrebbe limitarsi a ratificare o respingere l’intesa Governo-Regione senza nemmeno poter incidere sui contenuti della stessa intesa.
La proposta di iniziativa popolare costituisce uno stimolo e un sollecito al Parlamento per rivedere e affrontare i temi dell’autonomia differenziata, la quale ultima non deve essere un pretesto per trasformare l’Italia in tante piccole repubblichette.
In particolare, è da mettere a fuoco il fatto che i decisori politico-istituzionali delle Regioni Veneto, Lombardia ed Emilia stanno dimostrando di voler interpretare e realizzare l’autonomia differenziata introdotta nel 2001 in modo da pregiudicare l’unità del Paese.
Incombe una spada di Damocle che vorrebbe tagliare a fette l’Italia nonostante il processo unitario faticosamente realizzato poco più di 150 anni fa e nonostante l’inderogabilità dell’unità e dell’indivisibilità della Repubblica definita con l’art. 5 della Costituzione.
In proposito, vorrei ricordare che il contenuto dell’art. 5 sull’unità e indivisibilità della Repubblica era incluso, nel progetto di Costituzione entrata in vigore l’1-1-1948, all’art. 106 e precisamente nel Titolo V riguardante le Regioni, le Province e i Comuni. Ma i Padri e le Madri costituenti, nella stesura definitiva della nostra Carta, lo spostarono all’interno dei primi 12 articoli contenenti i “Principi Fondamentali”. Quindi il concetto di unità-indivisibilità, che è anteposto al concetto di autonomia-decentramento, non riguarda aspetti funzionali di natura territoriale o di gestione a livello decentrato, ma attiene ai principi supremi. Nello stesso modo, rimangono e non possono non rimanere integri ed eguali in tutto il territorio nazionale i principi di solidarietà, di libertà, di pari dignità e di eguaglianza (artt. 2 e 3 della Costituzione).
Ometto di soffermarmi sulle palesi diseguaglianze già emerse durante la pandemia in materia di sanità, ma vorrei mettere in particolare evidenza, a proposito delle “ambizioni” del livello regionale di mettere mano alla scuola, che in un’Italia frantumata attraverso l’autonomia regionale differenziata, finanche la libertà d’insegnamento verrebbe rimessa in discussione. Infatti, molteplici e differenti sarebbero i soggetti preposti a programmare, attuare e tutelare i cinque pilastri posti a presidio della libertà d’insegnamento: reclutamento, trasferimento di sede, trattamento economico, procedimento disciplinare, aggiornamento professionale dei docenti.
Antonio Pileggi

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