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Investimento in diamanti. Ecco perché le banche devono risarcire

di ADUC | 15 Luglio 2019

E’ ormai accertato che la nota vendita dei diamanti ai risparmiatori dà luogo, per le banche, all’obbligo di risarcimento del danno.
Ciò è stato chiarito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Provvedimento PS 10677 – 1) e dal TAR del Lazio sez. I del 14.11.2018, secondo i quali la scorrettezza del comportamento tenuto dagli Istituti è stata determinante nella vendita delle pietre ed ha generato il suddetto obbligo di risarcire il pregiudizio economico subito dai consumatori.
L’entità del danno subìto viene quantificata, in termini teorici e generali, dal TAR del Lazio nella sentenza citata, come la “sproporzione tra valore e costo dell’investimento dato assolutamente acclarato e neppure contestato ””.
Il Tribunale di Verona con l’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 23 maggio 2019 si pone su questa linea e, riempiendo di contenuto concreto l’asserzione teorica del TAR, calcola il reale valore delle gemme senza ricorrere ad una consulenza tecnica d’ufficio, ma sulla base di una valutazione (di parte, ma fatta propria dal giudice che decide equitativamente) fondata sull’indice RAPAPORT ed incrementata di alcune percentuali.
Il criterio adottato dal Giudice veronese è del tutto condivisibile e ci sorprende che non costituisca, anche per le banche, il cardine per la valutazione delle proposte transattive. Si tratta di un calcolo semplice ed alla portata di tutti che esclude costi per l’intervento di consulenti. Unico aspetto che potrebbe, sotto questo profilo, differenziare le nostre indicazioni dalla sentenza del Tribunale di Verona è che, invece di usare l’indice RAPAPORT, previsto per il commercio all’ingrosso (il Giudice di Verona ha dovuto, infatti, applicare cospicui correttivi in aumento) si potrebbe utilizzare, direttamente e senza correttivi, l’indice IDEX valido per il commercio al dettaglio delle gemme.
Ad avviso di chi scrive, questa posizione è estremamente vantaggiosa anche per la banca perché:
a) il danno vero è molto superiore alla differenza fra prezzo pagato e valore teorico. Il danno vero è, in sostanza, l’intero prezzo pagato per la semplice, ma essenziale, ragione che i diamanti sono, di fatto, completamente invendibili. Il mercato dei diamanti, dopo quanto è accaduto, non esiste più. Nè vale obiettare che il mercato riprenderà (forse) fra qualche anno.
Non appare, poi, doversi escludere tout court, dal conteggio, anche il lucro cessante vale a dire la promessa di ottimi rendimenti che le società venditrici vantavano quando piazzavano le gemme.
b) la soccombenza della banca in giudizio appare, visti i precedenti, probabile. La soccombenza dei risparmiatori in alcune cause che si sono svolte fino ad ora sembra addebitabile più ad una improvvida impostazione delle relative domande che ad un orientamento della giurisprudenza sfavorevole ai risparmiatori stessi.
E’, altresì, probabile, secondo noi, che le spese giudiziali – stante anche la serialità del contenzioso che si profila – verrebbero addebitate alla banca soccombente e va sottolineato che la loro incidenza si profila tutt’altro che trascurabile.
Da un conto approssimativo da noi fatto in relazione alla citata sentenza del Tribunale di Verona, emerge che – con un valore della causa intorno ai 50.000,00 euro – la condanna alle spese sia stata, all’incirca, intorno alla notevole cifra di 9.000,00 euro complessivi.
In ogni caso, cioè anche in caso di sistemazione bonaria, la banca dovrebbe considerare di rifondere (in tutto o in parte) le spese legali dal momento che si tratta di un contenzioso a lei addebitabile e che non è pensabile che il singolo risparmiatore sarebbe stato in grado, da solo, di tutelare le proprie ragioni.
c) le banche soddisfacendo i loro clienti, riusciranno – forse – a tenerseli.
d) quale che sia la definizione di questa dolorosa vicenda, il risparmiatore uscirà, comunque, con un danno (non solo economico) da essa.
e) al punto in cui siamo, se le proposte definizioni bonarie non dovessero essere conformi ai criteri esposti e che a noi sembrano del tutto equi, non potremo far altro che indirizzare i risparmiatori verso la promozione di giudizi.

1 – https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2017/10/alias-8980
Anna Maria Fasulo e Libero Giulietti, legali, consulenti Aduc

Pubblicato in : Tutela e diritti - A cura di ADUCTag: aduc, banche, consumatori, costi, euro, giurisprudenza, mercato, orientamento, tar, valutazione

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