Abbiamo aperto l’anno su Pensalibero ricordando che in Senato, subito dopo la pausa natalizia, avrebbe ripreso l’iter il provvedimento sugli appalti e le concessioni pubbliche che, destinato a recepire nel nostro ordinamento giuridico tre direttive europee del 2014 che riformano questi settori, porta a una nuova riscrittura del Codice dei contratti pubblici del 2006.
In effetti di questa nuova riscrittura ce n’era proprio bisogno giacché, con una abilità tutta nostrana nel riuscire a disciplinare in modo complicato e astruso anche cose relativamente semplici, qui – dove effettivamente la materia è piena di insidie – il nostro legislatore era stato capace di superare se stesso introducendo circa seicento modifiche al testo del Codice dei contratti pubblici del 2006. Il risultato? una normativa dalle mille sfaccettature e di difficile applicazione. Il paradiso degli avvocati. Ma certamente di scarsa utilità all’economia nazionale.
Da qui l’opportunità di cogliere la palla al balzo e, dovendo recepire i nuovi principi dell’UE, si è pensato bene di procedere al contestuale riordino dell’intera disciplina.
E così, sulla base della legge delega n.11 del 28 gennaio 2016, è stata predisposta la bozza del nuovo Codice e si è arrivati alla seduta del Consiglio dei ministri del 3 marzo dove finalmente la bozza è stata approvata. Siamo sul filo di lana perché altri passaggi (Consiglio di Stato, Conferenza unificata e Commissioni parlamentari varie) attendono l’articolato governativo e i tempi impostici dall’Europa scadono il 18 aprile.
Il ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, subito dopo l’approvazione, ha tenuto una conferenza stampa ed ha commentato il provvedimento con così tanti elogi che in confronto il comunicato del generale Diaz subito dopo la battaglia di Vittorio Veneto sarebbe parso sobrio.
Semplificazione, lotta alla corruzione, trasparenza e qualità sono – a suo dire – i cardini su cui poggia il nuovo sistema degli appalti pubblici.
Se così fosse sarebbe stato realizzato un vero gioiello in una legislazione come la nostra confusa e complicata. Ma è veramente così ?
Non si vuole qui entrare nel merito del testo che certamente esige una lettura attenta, anche per i profili nuovi e di sicuro apprezzamento che certamente presenta quali –tanto per fare alcuni esempi- le norme a favore delle piccole imprese, la più vasta gamma di strumenti che offre alle Amministrazioni pubbliche per la scelta del contraente o il dibattito pubblico che deve precedere la realizzazione delle grandi opere pubbliche, quelle che hanno un forte impatto sul territorio e sui cittadini che lo abitano.
Non si vuole qui, come dicevamo, stare a dire la nostra sui contenuti del Codice che sta per vedere la luce anche perché rischieremmo di annoiare tanti lettori.
Ci limitiamo invece a fare un mero esercizio di ginnastica intellettuale per dimostrare quanto sia facile per i nostri politici vendere chiacchiere ai mass media che le diffondono e magari le enfatizzano nella consapevolezza che, tanto quasi nessuno andrà poi a controllare la correttezza delle loro parole e comunque, quando mai ciò dovesse accadere, nel frattempo si sarà già insediato un altro Governo e le ciance precedenti saranno sommerse da quelle sopravvenute …
Ciò premesso prendiamo in considerazione uno dei termini adoperati dal titolare delle Infrastrutture e che tutte le televisioni e giornali si sono affrettati a enfatizzare: la snellezza del testo approvato in sede di Consiglio dei ministri.
Sul punto Delrio ha sottolineato come la sintesi normativa sia stata da lui stesso fortemente voluta e solo così si è potuto ridurre il numero di articoli dai 660 del vecchio Codice e del relativo regolamento di attuazione ai 217 del nuovo Codice. Se però andiamo più a fondo constatiamo come in realtà il precedente Codice da solo contava 257 articolo: dunque non c’è poi una gran differenza con la situazione attuale, anche tenuto conto del fatto che il nuovo Codice ha gli allegati e che molti articoli del rinviano a successivi decreti ministeriali che dovranno essere adottati .
Il maggior numero di norme era invece contenuto nel regolamento attuativo del 2010 che ora sarà sostituito dalla c.d. “soft regulation” costituita da linee guida dell’ANAC: una disciplina flessibile, quindi, in grado di modularsi rapidamente in base alle continue evoluzioni che da sempre caratterizzano il settore degli appalti pubblici.
L’intendimento di consentire un rapido adeguamento delle regole di applicazione delle norme primarie alle mutevoli esigenze che nascono dalla realtà operativa è buono ma, tenuto conto che il nostro ordinamento non conosce forme di “legge dolce”, si è già posta la questione di individuare le modalità per veicolare all’interno dell’ordinamento le linee guida proposte dall’Anac: non può Cantone, per quanto sia omaggiato e riverito in questo momento storico, sostituirsi a Mosè e portare le tavole in Parlamento.
Le linee guida, si dice già nella legge delega di gennaio, andranno trasfuse in un decreto del Ministro delle Infrastrutture previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Ma non si dimentica –come già alcuni hanno rilevato- che, stante la natura regolamentare del decreto, occorre anche il parere del Consiglio di Stato, il visto e la registrazione della Corte dei Conti? E se così è, dove è la snellezza e la flessibilità che le linee guida dovrebbero soddisfare?
Quello che abbiamo appena esposto è poca cosa se confrontato ad altre e ben più gravi occasioni ma il vizio è sempre lo stesso: si vende la pelle dell’orso non solo prima di averlo preso ma anche prima di averlo visto.

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