
PARLAMENTO
Due Camere con poteri diversi. Una, la Camera dei Deputati, dai 630 membri attuali a 500 più 18 in rappresentanza degli italiani all’estero, con competenze generaliste, l’altra, il Senato federale, 252 membri invece degli attuali 315, in rappresentanza delle regioni. La Camera è eletta per 5 anni, i senatori restano in carica fino alla proclamazione dei nuovi e vengono eletti in ciascuna regione insieme ai rispettivi consigli. Ogni regione avrà almeno sei senatori, uno per la Valle d’Aosta e due per il Molise. Oltre ai senatori ai lavori del Senato federale partecipano, senza diritto di voto, rappresentanti delle regioni e dei poteri locali. L’età per essere eletti al Senato si abbassa da 40 a 25 anni.
ITER LEGISLATIVO
Viene superato il bicameralismo attuale in base al quale le due camere hanno identiche competenze. Con la riforma La Camera esaminerà le leggi sulle materie riservate allo Stato (immigrazione, difesa, politica estera etc.); il Senato avrà 30 giorni (15 in caso di decreti) per proporre delle modifiche ma la decisione definitiva spetta comunque alla Camera. Il Senato si occupa delle questioni comuni a Stato e Regioni (art. 117 cost.). La Camera può proporre modifiche ma l’ultima parola spetta al Senato.
IL PREMIER
Il premier non ha più bisogno del voto di fiducia della Camera. In pratica si tratta di una elezione diretta. Il Capo dello Stato nomina Primo Ministro il candidato premier della coalizione vincente (nella Costituzione attuale il Presidente della Repubblica può conferire l’incarico a chiunque. Il requisito essenziale è che poi ci sia una maggioranza in Parlamento che vota il governo. Negli ultimi anni per prassi il Presidente nomina il leader della coalizione vincente ma non sarebbe obbligato a farlo). Con la riforma il Parlamento vota solo il programma. Il premier ha poi il potere di nominare e revocare i ministri e di sciogliere le Camere. Il Parlamento può presentare una mozione di sfiducia con l’indicazione del nuovo premier, se questa passa il vecchio premier si deve dimettere
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E’ eletto per sette anni da una assemblea della repubblica formata da deputati, senatori, presidenti delle regioni e due rappresentanti per ogni consiglio regionale. Il presidente rappresenta la nazione, è garante della costituzione e dell’unità federale della repubblica. Fra i suoi poteri la promulgazione delle leggi, l’indizione delle elezioni e dei referendum, l’invio di messaggi alle Camere, presiede il CSM e nomina il vice (che oggi è eletto dal Csm al suo interno), nomina i presidenti del Cnel e delle Authority, può concedere la grazia (resta però la controfirma del ministro della giustizia). Scioglie le Camere solo su richiesta del premier, in caso di morte o impedimento dello stesso o di voto di sfiducia della Camera. Per essere eletto servono 40 anni e non più 50
DEVOLUTION
Alle regioni passa la competenza esclusiva su assistenza e organizzazione sanitaria, organizzazione scolastica con la definizione della parte di programmi di interesse della regione, la polizia amministrativa regionale e locale. E’ introdotto il concetto di interesse nazionale. Sulla base di questo il governo può bloccare una legge regionale, se la regione insiste la questione sarà sottoposta al Parlamento in seduta comune che dovrà decidere entro 15 giorni.
Il federalismo fiscale è rimandato a tre anni dopo l’entrata in vigore della legge
CORTE COSTITUZIONALE E CSM
La Consulta resta composta da 15 membri. Il Parlamento ne nomina 7 (4 il senato federale, 3 la camera). 4 ne nomina il Presidente della Repubblica, 4 i magistrati. Scaduto il mandato, il giudice costituzionale non potrà, per tre anni, far parte del parlamento, del governo o ricoprire incarichi di nomina governativa.
Il Csm viene eletto dai magistrati per due terzi, per un sesto dalla Camera e per un sesto dal Senato federale (oggi il Parlamento ne elegge un terzo in seduta comune)
ENTRATA IN VIGORE
La nuova costituzione entra in vigore a scaglioni:
Dopo il referendum: eleggibilità e immunità dei parlamentari, età per il Quirinale, federalismo, interesse nazionale, authority
Dal 2011: iter delle leggi, Senato federale, premierato, nuovi poteri del Capo dello Stato
Dal 2016: riduzione dei parlamentari, contestualità delle elezioni di Senato federale e regioni

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