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Vita da cani. Come viaggiare e sostare con il cane in auto o nel camper. Codice della strada e Codice penale alla mano!

di Donatella Poretti | 29 Maggio 2017

Viaggiare in auto o in Camper. Le regole del Codice della strada
Il Camper e’ soggetto agli stessi divieti e limitazioni e alla stessa disciplina dei veicoli piu’ in generale (art. 185 Codice della Strada). Quindi per quanto riguarda la circolazione e il trasporto di animali vale l’art. 169 che recita: “(…) è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.“
Quindi se e’ un cane solo, e non arreca disturbo e pericolo, puo’ viaggiare libero in auto, due o piu’ cani devono essere trasportati in una delle tre seguenti condizioni: 1- Trasportino (o Kennel rigido); 2- Cintura di sicurezza per cani con imbragatura (pettorina); 3- Nel bagagliaio con rete divisoria rigida.
Nel Camper, quindi, possono stare nell’abitacolo purche’ separati dalla zona guida se sono due o piu’ di due cani.

Sostare e parcheggiare. La legge e il Codice Penale. Le regole delle aree attrezzate, dei campeggi
Per il Codice della strada il riferimento al trasporto degli animali si limita quindi alla sicurezza del guidatore. Per quanto riguarda invece il benessere degli animali occorre prendere in considerazione il Codice penale e le sentenze della Cassazione che confermano come lasciare il cane in auto puo’ ravvisare il reato di abbandono e causare sofferenza all’animale. In particolare gli articoli cui fare riferimento sono il 727 (Abbandono di animali) che prevede che “Chiunque abbandona animali domestici … è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.”; il 544-ter (Maltrattamento di animali), in particolare “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da 3 mesi a 18 mesi o con la multa da 5 000 euro a 30 000 euro” e l’articolo 544-sexies con la confisca
dell’animale.

Almeno due sentenze della Corte di Cassazione confermano come lasciare il cane in auto possa ravvisare il reato di maltrattamento. In particolare la Corte di Cassazione con la sentenza n. 44902 del 16 novembre 2012 investita del ricorso di una donna già condannata dal Tribunale di Torre Annunziata, sez. distaccata di Sorrento per il reato previsto dall’art. 727 c.p. La donna era stata ritenuta penalmente perseguibile perché, in una giornata con temperatura particolarmente elevata, aveva lasciato il proprio cane chiuso in auto con i finestrini chiusi.
Concetto ribadito dalla Corte con la sentenza n. 14250 del 9 aprile 2015 che ha confermato una sentenza di condanna inflitta a due imputati che per diverse ore avevano lasciato un Beagle in auto quando all’esterno c’era una temperatura di circa 30 gradi, ai sensi all’articolo 727 secondo comma del codice penale.

Oltre al Codice Penale occorre tenere presente i regolamenti interni ad esempio dei campeggi. Laddove e’ prevista l’ammissione, si specifica ad esempio tra le diverse condizioni, che il cane non venga lasciato incustodito.

———————————-

Codice Penale

Art. 727.
Abbandono di animali.
Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.

Art. 544 ter Maltrattamento di animali
“1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da 3 mesi a 18 mesi o con la multa da 5 000 euro a 30 000 euro.
2. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
3. La pena è aumentata della metà se dai fatti cui al primo comma deriva la morte dell’animale.”

Art. 544 sexies Confisca e pene accessorie
Nel caso di condanna, o di applicazione delle pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per o delitti previsti dagli articoli 544 ter, 544 quarter e 544 quinquies, è sempre ordinata la confisca dell’animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da 3 mesi a 3 anni dell’attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l’interdizione dall’esercizio delle attività medesime.

Donatella Poretti, consulente Aduc
cura la rubrica web “Vita da Cani”: http://avvertenze.aduc.it/vitadacani/

Pubblicato in : Tutela e diritti - A cura di ADUCTag: aduc, animali domestici, anni, direzione generale, euro, natura, trattamenti

Info Donatella Poretti

Donatella Poretti è un politica italiana. Esponente dei Radicali Italiani e dell’Associazione Luca Coscioni, è stata eletta alla camera dei deputati. Cura la rubrica “Vita da cani” sul web di Aduc.

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