Il principio di trasparenza affonda le sue radici in una legge del 1865 con riferimento alle espropriazioni ma è con la legge n. 241/1990 che esso – inteso in termini di accesso alle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle Amministrazioni pubbliche – diviene uno dei criteri “guida” dell’azione amministrativa: ciò in quanto la trasparenza si qualifica come espressione di un altro principio, quello costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione. La novità di questi ultimi anni è però la “scoperta” della trasparenza amministrativa come mezzo e strumento per chiudere spazi alla corruzione.
Proprio su questi temi si è svolta a Palazzo Vecchio, il 27 gennaio, la Giornata della Trasparenza, promossa dall’assessore del Comune di Firenze Federico Gianassi che l’ha definita come “una importante occasione di confronto che offre spunti interessanti per gli atti che nella prossima settimana la Giunta approverà in materia di trasparenza e anticorruzione”.
Tra gli intervenuti, anche il consigliere speciale del sindaco per la legalità, Giuseppe Quattrocchi, che ha sottolineato come la trasparenza sia il primo scudo da ergere contro la corruzione e ha accennato alla figura del «whistleblower».
Il richiamo a questo istituto di matrice anglosassone – di cui già si è avuto modo di dire proprio su queste pagine [1]– non è casuale.
Proprio in questi giorni, infatti, la Camera ha dato il via libera ad un nuovo disegno di legge che ora passa al Senato sul “whistleblowing”, l’istituto che apre la possibilità di segnalare comportamenti illeciti commessi nell’ambito lavorativo in cui opera il dipendente e di cui questi sia venuto a conoscenza nello svolgimento della sua attività.
L’iniziativa legislativa mira a integrare e ampliare la disciplina attualmente prevista dalla legge Severino. Da un lato implementa la norma già vigente per i dipendenti pubblici includendo gli Enti pubblici economici e gli Enti di diritto privato sotto controllo pubblico, dall’altro allarga la tutela al settore privato e si applica (indipendentemente dal tipo di contratto) anche a consulenti e collaboratori e a chi lavora in imprese che forniscono beni e servizi alla Pubblica Amministrazione.
Ci si preoccupa in primo luogo di assicurare maggiori garanzie al lavoratore che, rendendo noto il fatto, si espone a un rischio non indifferente.
Il dipendente che in buona fede segnala ai responsabili anticorruzione, all’Anac o ai magistrati ordinari e contabili illeciti che abbia conosciuto in ragione del rapporto di lavoro non potrà essere discriminato a seguito del suo operato con provvedimenti quali trasferimenti, demansionamenti o addirittura con il licenziamento.
Nel caso di violazione a quanto sopra detto, il responsabile che adottasse atteggiamenti persecutori nei confronti del lavoratore verrebbe sanzionato dall’ Anac – che oramai è considerata, a torto o a ragione, il Robin Hood degli onesti – con pesanti multe che vanno da un minimo di cinque mila euro ad un massimo di trenta mila.
L’Autorità di Cantone avrà anche il compito di redigere delle linee guida per definire strumenti adatti a garantire la segretezza del segnalante.
L’Amministrazione distratta che non si adeguasse a queste linee guida verrebbe a sua volta sanzionata con multe cha vanno da tre a cinque mila euro.
Personalmente iniziative come questa non convincono granché.
La ragione è duplice. Ancora una volta si individua quale perno di tutta la disciplina un Ente che ha già una infinità di compiti e che si appresta oramai a diventare lo sceriffo di tutte le questioni che riguardano direttamente o indirettamente fenomeni corruttivi.
Con tutto il positivo apprezzamento per Cantone ed i suoi collaboratori a noi pare che si stia veramente esagerando soprattutto se si tiene bene a mente la storia recente di un Paese come il nostro che non è nuovo a questi processi di beatificazione, salvo poi con altrettanta rapidità criticare e demonizzare chi, poco prima, era incensato e lodato.
E poi , sì è vero che nel disegno di legge figura la “clausola anti-calunnie” e quindi ogni tutela viene meno nel caso di condanna del segnalante in sede penale (anche in primo grado) per calunnia, diffamazione o altri reati commessi con la denuncia. Ma sappiamo anche quanto difficile e complicato è l’accertamento della verità e quanto farraginosa è la macchina della giustizia. E poi è certo che nel caso di false (o anche solo errate) informazioni il malcapitato che è stato inquisito si vedrà restituita appieno la sua reputazione ad iter concluso, dopo tutto il clamore mediatico ?
Insomma in un momento in cui le leggi sono fatte il più delle volte per cavalcare l’onda emotiva del momento e raccogliere consenso sociale non vorremmo trovarci dinanzi all’ennesima inopportuna “legge proclama”.
[1] http://www.whistleblowing.it/giuseppe%20macrina.pdf

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