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Targhe estere, divieto di circolazione per residenti in Italia viola diritto europeo e internazionale

di Aaron Jorgos Lau | 9 Febbraio 2020

Da gennaio 2019 i residenti in Italia da più di 60 giorni, alla guida di un’auto con targa estera, rischiano di subire pesanti sanzioni. La multa può arrivare a 2.848 Euro e il veicolo è sottoposto a sequestro: la carta di circolazione viene trattenuta dagli agenti accertatori e l’auto deve essere condotta dal luogo di accertamento fino a un luogo privato di deposito. Da quel momento in poi l’auto non potrà più circolare fino a che non sarà immatricolata in Italia o si decida di condurla fuori dal territorio nazionale, previa regolare autorizzazione (foglio di via) rilasciata dalla motorizzazione.

Il divieto è stato inserito nell’art. 93 del codice della strada (1) dal primo decreto sicurezza del Governo Giallo-Verde e prevede solo poche eccezioni. A nostro avviso, tale divieto è incompatibile con una serie di normative internazionali, applicabili in materia, che lo rendono illegittimo e incostituzionale.

In particolare, la direttiva europea n. CEE 83/182, vieta agli Stati membri di imporre imposte sulla circolazione (il bollo) di auto immatricolate all’estero che circolano per un massimo di 6 mesi nel corso di un anno sul territorio italiano. Per godere di questa franchigia è, inoltre, necessario che il conducente abbia la “residenza normale” all’estero. Il concetto di residenza normale prescinde dalla residenza anagrafica e si determina, ai sensi dell’art. 7 della stessa direttiva: “si intende per «residenza normale» il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia durante almeno 185 giorni all’anno (…)Tuttavia, nel caso di una persona i cui legami professionali siano situati in un luogo diverso da quello dei suoi legami personali e che pertanto sia indotta a soggiornare alternativamente in luoghi diversi situati in due o più Stati membri, si presume che la residenza normale sia quella del luogo dei legami personali, purché tale persona vi ritorni
regolarmente. (…) La frequenza di un’università o di una scuola non implica il trasferimento della residenza normale.”

Per approfondire il contesto normativo si rinvia a questo articolo (2).

Da quanto sopra deriva che ci si può opporre al verbale se, al momento dell’accertamento,
A) si ha la residenza anagrafica in Italia da più di 60 giorni ma non si ha la residenza normale, cioè che si abiti in Italia da meno di 6 mesi,
oppure se,
B) a prescindere dal tempo di residenza in Italia, si è studenti stranieri in Italia o si lavora in Italia ma il centro della propria vita personale (legami familiari) è in un altro Paese.

Per fare ricorso contro la multa è però essenziale non aver pagato la sanzione pecuniaria in misura ridotta al momento dell’accertamento su strada. Infatti, il pagamento in misura ridotta implica la rinuncia al ricorso in opposizione. Purtroppo, l’automobilista sarà spesso indotto a pagare la sanzione in misura ridotta direttamente all’agente accertatore perché, avendo il veicolo targa estera, sarà minacciato di fermo amministrativo immediato (art. 207 , comma 3, Codice della strada), che comporta la rimozione del veicolo con carro attrezzi e deposito presso un custode, ovviamente, con ulteriori costi.

C’è però un modo per salvare capra e cavoli: si deve chiedere di pagare una cauzione, assicurandosi che di ciò sia fatta espressa menzione nel verbale di accertamento, che, nel caso di auto con targa europea, corrisponde all’ammontare della sanzione in misura ridotta (art. 207, comma 2 e 2 bis). In questo modo si può evitare il fermo immediato e proporre opposizione entro il termine di 30 giorni al giudice di pace.

Se però si paga la multa in misura ridotta, e quindi non è più possibile impugnare il verbale di accertamento, crediamo che ci sia comunque un rimedio. Riteniamo infatti che nelle circostanze A) e B) sopra descritte, la sanzione emessa sia comunque illegittima, perché la norma a monte è in contrasto con il diritto europeo (1). Si potrebbe, dunque, tentare una domanda di risarcimento del danno patrimoniale (importo della sanzione e danno da fermo del veicolo) contro la Repubblica Italiana per violazione del diritto europeo.

Se si è stati colpiti da un verbale che si crede illegittimo e non ci si rassegna non esitate a contattarci (3) per valutare insieme le possibili azioni.

1 – http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285!vig=2020-01-21
2 – http://www.jolau.com/sul-contrasto-tra-il-nuovo-art-93-comma-1-bis-d-lgs-30-aprile-1992-n-285-e-successive-modificazioni-e-le-norme-europee-e-internazionali-vigenti/
3 – https://www.aduc.it/info/consulenza.php


Aaron Jorgos Lau, legale, consulente Aduc

Pubblicato in : Tutela e diritti - A cura di ADUCTag: aduc, costi, euro, governo, italia, la repubblica, opposizione, patrimoniale, repubblica, repubblica italiana, stati membri, stranieri, studenti

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