“Secondo la Corte il prelievo istituito dal comma 486, articolo 1, legge 147/2012 non è configurabile come tributo non essendo acquisito allo Stato, né destinato alla fiscalità generale essendo prelevato in via diretta dall’Inps e dagli enti previdenziali coinvolti i quali lo trattengono all’interno delle proprie gestioni. La tesi non è persuasiva. Si confonde pubblico con statuale, mentre la finalità del concorso è quella generale della collettività. Configurare la spesa degli enti previdenziali come avulsi dalle finalità dell’ordinamento appare una forzatura. Le prestazioni imposte si caratterizzano solo per l’imposizione (senza che la volontà del privato vi concorra) e possono coprire una vasta gamma di prestazioni, mentre le prestazioni finalizzate alla spesa pubblica, sono sempre tributarie, qualunque sia il settore o l’ambito di essa. La Corte è costretta a “inventare” garanzie costituzionali incomprensibili quando dice che il contributo di solidarietà è consentito al legislatore ove non ecceda i limiti di ragionevolezza e affidamento e della tutela previdenziale. Quando il sacrificio «trova giustificazione nell’emergenza economica ma nella sostanza è un tributo, se questo viola i principi costituzionali l’imposizione è incostituzionale». La Corte è un giudice che fa politica. Il sillogismo puramente logico deve cedere il passo alle ragioni concrete che la Corte, collegialmente, adotta. Dunque il contributo non è un tributo, con tutte le cautele confuse che la Corte ha dovuto scrivere. La Corte, ha scritto Sabino Cassese, si interessa di politica sotto specie di diritti, attraverso il diritto. È giudice delle regole non dei fini. Nella sentenza in esame è chiaro che la Corte voleva tutelare dei fini ma la motivazione in diritto è posticcia”.
Tagli alle pensioni, il difficile equilibrio tra conti e diritti: attacco frontale alla Corte Costituzionale.
Il prof. Enrico De Mita demolisce la sentenza 173/16 con la quale la Consulta ha legittimato il prelievo Letta sugli assegni Inps e Inpgi.

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