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Suicidio assistito. Il fine giustifica i mezzi

Ogni persona adulta in grado di intendere e di volere è libera di decidere sulla propria vita.

di Mario Rampichini | 7 Ottobre 2019

Così ho scritto nel mio manifestino “Rinascimento liberale – come e perché realizzarlo” (http://rinascimentoliberale.it/RL.pdf) che, come ho detto agli Stati generali dei liberali, costituisce il mio programma massimo per i liberali italiani uniti. Si tratta a mio parere di un diritto di libertà fondamentale, che comprende non solo il suicidio assistito ma anche l’eutanasia.

Dovrei quindi essere soddisfatto per la sentenza annunciata il 25 settembre 2019  dalla Corte costituzionale, che dichiara non punibile, a certe condizioni, l’assistenza al suicidio.

Ma io sono anche un fautore della legalità e credo che la Costituzione debba essere rispettata da tutte le autorità, anche e soprattutto dalla Corte costituzionale, che invece spesso, come in questo caso, non applica la Costituzione ma la interpreta, con effetti devastanti per la democrazia.

La libertà di decidere sulla propria vita dev’essere stabilita per tutti dalla legge, o meglio ancora dalla Costituzione, non concessa caso per caso dai giudici.

Nel seguito cerco di spiegare perché.

Nel Comunicato del 25 settembre 2019 della Corte Costituzionale si legge “la Corte ha ritenuto non punibile ai sensi dell’articolo 580 del codice penale, a determinate condizioni, chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio”

La Corte contraddice così la propria Ordinanza 207/2018 (Decisione  del 24/10/2018), dove, giudicando sul ricorsocontro l’Art. 580 del codice penale[1] “per ritenuto contrasto con gli artt. 2, 13, primo comma, e 117 della Costituzione[2], così si esprimeva:

4.– Nel merito, la tesi della Corte rimettente, nella sua assolutezza, non può essere condivisa.

8.– Da quanto sinora osservato deriva, dunque, che l’incriminazione dell’aiuto al suicidio non può essere ritenuta incompatibile con la Costituzione.

(e  in effetti non si vede come l’art. 580 CP possa essere in contrasto con gli articoli citati della Costituzione: nessuno, neanche la Corte Costituzionale, può inventare diritti o doveri, indicati genericamente nell’art. 2, se non espressamente stabiliti nel seguito della Costituzione)

e concludeva dichiarandosi incompetente, sia pure con una formula alquanto ambigua:

questa Corte reputa doveroso – in uno spirito di leale e dialettica collaborazione istituzionale – consentire, nella specie, al Parlamento ogni opportuna riflessione e iniziativa.

L’anno scorso quindi la Corte consentiva, bontà sua, al Parlamento di fare il suo lavoro, mentre ora legifera al posto suo. Si tratta qui evidentemente di usurpazione del potere politico,  un reato previsto dal codice penale[3]. È lecito chiedere che ne pensa il Presidente della Repubblica?

Mario Rampichini


[1] Art. 580. Istigazione o aiuto al suicidio

Chiunque determina altrui al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene,è punito con la reclusione da uno a cinque anni sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima. Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell’articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d’intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all’omicidio.

[2] ART. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

ART. 13. La libertà personale è inviolabile.

ART. 117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto

della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario

e dagli obblighi internazionali.

[3] Art. 287. Usurpazione di potere politico o di comando militare

Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell’esercitarlo indebitamente

è punito con la reclusione da sei a quindici anni.

Pubblicato in : EditorialeTag: anni, corte costituzionale, costituzione, democrazia, la repubblica, lavoro, Liberali, merito, parlamento, presidente della repubblica, repubblica

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