Le norme dei
decreti speciali in materia sono contraddittorie (1), e abbiamo sperato che,
via via che avanzavano un giorno dopo l’altro, qualcosa cambiasse. Ma al
momento non è accaduto nulla.
Quindi ci ritroviamo con viaggi annullati
(quelli dentro le date di validità delle restrizioni alla mobilità) per i quali
non è chiaro se si possa pretendere un rimborso o un voucher di uguale valore
da utilizzare entro un tot tempo. Allo stato dei fatti, a differenza di quanto
prevede il codice del consumo, la decisione su “rimborso o voucher”, gli
organizzatori del viaggio la interpretano, più o meno tutti, solo con l’opzione
voucher.
Vedremo gli sviluppi della situazione,
soprattutto in virtù del fatto che il decreto in vigore sarà definitivo solo
dopo l’approvazione, che deve avvenire entro 60 giorni dal 2 marzo 2020.
Di seguito la risposta “standard” che diamo ai
numerosi viaggiatori che ci stanno chiedendo come comportarsi.
Il decreto legge (02/03/2020) che ha
disciplinato in emergenza la questione, oltre a stabilire che sia il
consumatore a chiedere il rimborso, è entrato in vigore PRIMA delle misure di
contenimento che hanno investito l’intero territorio nazionale. E quindi dovrebbe
riguardare (art.28) solo le persone in quarantena, persone domiciliate o
residenti nelle “prime” zone rosse, persone che dovevano recarsi nelle “prime”
zone rosse, persone che dovevano andare all’estero in un Paese che non consente
accesso a stranieri in ragione dell’emergenza pandemia.
Il decreto prevede espressamente che queste
persone possono esercitare il diritto di recesso e che l’organizzatore del
viaggio può rimborsare in denaro o voucher con validità di un anno o con un
viaggio equivalente o superiore.
Il decreto può quindi essere interpretato che
per chi non abita nelle “prime” zone rosse” si applica il solo codice civile,
art. 1463, che prevede la sola restituzione di quanto pagato (e non il
voucher).
E’ bene ricordare che il decreto NON SI OCCUPA
delle cancellazioni da parte dei tour operator o dei vettori. Quindi in casi
del genere il consumatore ha diritto al rimborso integrale del viaggio.
Infine, il decreto legge dovrà essere convertito
in legge e in quell’occasione le sue norme, inclusa questa, potrebbero essere
modificate.
Cautelativamente quindi suggeriamo di inviare la
propria richiesta di rimborso a mezzo raccomandata AR o pec e di attendere, per
valutare se sarà possibile pretendere il rimborso economico e non accontentarsi
del voucher, la conversione in legge che dovrà avvenire entro 60 giorni dal 2
marzo 2020: http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
1 – https://sosonline.aduc.it/scheda/coronavirus+misure+sostegno+ai+cittadini_30769.php
COMUNICATO STAMPA DELL’ADUC

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