Secondo una recentissima sentenza della Corte Costituzionale i poteri della Corte dei Conti non possono spingersi fino al punto di vincolare e inibire la potestà legislativa dei Consigli regionali.

In questi giorni decisivi per il riassetto istituzionale del Paese, è passata sotto silenzio una sentenza della Corte Costituzionale che, poche settimane fa, ha spuntato le armi della Corte dei Conti nei confronti delle Regioni spendaccione e fatto emergere palesi carenze e criticità della riforma del titolo V della Costituzione (o, quantomeno, della sua applicazione e delle sue conseguenze). Per arrivare alla sentenza, però, bisogna fare un passo indietro, precisamente all’ottobre del 2012.
Allora il Governo Monti, ormai prossimo ad affrontare la crisi che ne avrebbe decretato la fine, emanava uno dei provvedimenti più simbolicamente rilevanti del suo mandato: il decreto legge sui costi della politica (DL 174/2012). Un testo molto complesso, ma in linea di massima univoco, quanto meno nella ratio che lo ispirava, rispetto alla “migliore” tradizione della decretazione d’urgenza all’italiana.
Una delle principali misure contenute nel decreto era il deciso potenziamento dei poteri accordati alla Corte dei Conti nel controllo dei bilanci delle Regioni; tema, in quel periodo, quanto mai scottante e inserito nel DL sulla scia emotiva dei tanti scandali avvenuti nei mesi immediatamente precedenti.
Per tentare di rammendare le tasche bucate di Regioni ed enti locali, il Governo intervenne usando le maniere forti, affidando alla Corte dei Conti il controllo preventivo di legittimità su tutti i singoli atti delle amministrazioni, nonché la verifica del rispetto del pareggio di bilancio. In caso di violazioni, qualora avesse rilevato spese sprovviste della dovuta copertura, la Corte avrebbe potuto bloccarle e obbligare le amministrazioni a modificare gli atti contestati.
Dall’iter parlamentare, tuttavia, la legge ne uscì amputata del controllo preventivo sui singoli atti. Alla Corte rimaneva, fra le varie previsioni, il potere-dovere di verifica semestrale sulla legittimità e regolarità delle gestioni, nonché sul funzionamento dei controlli interni e sul rispetto delle regole contabili e del pareggio di bilancio. All’accertamento della mancata adozione di misure correttive a violazioni commesse nella predisposizione di bilanci preventivi e rendiconti consuntivi poteva seguire la facoltà di bloccare i programmi di spesa scoperti (e quindi le relative leggi) e l’obbligo, per i governatori, di “adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio” (art. 1, comma 7).
Al prevedibile grido disperato delle regioni ha fatto seguito un primo ricorso del Friuli-Venezia Giulia, a febbraio 2013, seguito di lì a poco da Sardegna e Provincia autonoma di Trento.
Le varie contestazioni sono state raccolte ed esaminate dalla Corte nella sentenza 39/2014, depositata in cancelleria il 6 marzo scorso, che ha depotenziato, praticamente azzerandolo, il ruolo dei magistrati contabili. Questi ultimi, infatti, potranno e dovranno continuare a esaminare i bilanci (preventivi e consuntivi) delle regioni per monitorare il rispetto del patto di stabilità e l’assenza di irregolarità in grado di portarle al dissesto, ma non avranno più alcun potere di intervento, cioè non potranno più, una volta accertati squilibri finanziari o violazioni del Patto, costringere i governatori a riscrivere i bilanci prima di sostenere le spese contestate.
Secondo la Consulta, infatti, i poteri della Corte dei Conti non possono spingersi fino al punto di vincolare e inibire la potestà legislativa dei Consigli regionali “che, in base all’assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione, la esercitano in piena autonomia politica, senza che organi a essi estranei possano né vincolarla né incidere sull’efficacia degli atti che ne sono espressione”.
La sentenza è solo l’ultimo degli episodi che svelano la fragilità del sistema regionalistico italiano, dove il riconoscimento di maggiore autonomia (legislativa, tributaria, amministrativa) non è andato di pari passi con il conferimento di maggiore responsabilità e, quindi, sanzionabilità.
Probabilmente la Corte non poteva concludere diversamente, dovendo asserire, Carta costituzionale alla mano, che il controllo di legittimità è unico e ad essa affidato. Nella sentenza, infatti, si legge che “la disposizione impugnata ha introdotto una nuova forma di controllo di legittimità costituzionale delle leggi che illegittimamente si aggiunge a quello effettuato dalla Corte costituzionale, alla quale l’art. 134 Cost. affida in via esclusiva il compito di garantire la legittimità costituzionale della legislazione (anche regionale) attraverso pronunce idonee a determinare la cessazione dell’efficacia giuridica delle leggi dichiarate illegittime”.
Se così è, è evidente, ancora una volta, l’inadeguatezza del disegno regionalistico del 2001 a costruire bilanciamento tra poteri non solo verticale, ma anche orizzontale, e la necessità di prendere sul serio la riforma del titolo V, rendendo l’autonomia inscindibile dalla responsabilità.

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