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Maxi-sanzioni per assegni non trasferibili: un’ingiustizia che deve essere sanata

Un assegno emesso per l’importo di 1.000 euro, vale a dire un centesimo sopra il massimo consentito, sanzionato con 6.000 euro di oblazione più 5 euro di spese.

di Anna D'Antuono | 26 Febbraio 2018

Da alcune settimane stiamo ricevendo numerose richieste di assistenza riguardo sanzioni comminate dal Nucleo antiriciclaggio della competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell’Economia, per aver emesso e accettato in pagamento assegni bancari di importo superiore a 999,99 euro senza la clausola di non trasferibilità. Sanzioni comminate a chi emette l’assegno ed anche a chi lo incassa.

Si tratta di dimenticanze che colpiscono chi firma assegni molto di rado e che ancora possede libretti di assegni liberi rilasciati dalle banche oltre dieci anni fa. Il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Decreto Antiriciclaggio) ha infatti previsto che le banche possano rilasciare alla clientela assegni privi della clausola di non trasferibilità soltanto dietro esplicita richiesta e il pagamento del bollo pari a 1,5 euro per ciascun titolo. Da allora, gli assegni liberi sono divenuti merce rara anche perché nel tempo l’importo a partire da cui non era consentito emetterli è più volte calato: dagli originali 12.500 euro si è passati agli attuali 1.000 euro stabiliti dal cosiddetto ”Decreto salva-Italia”, ossia il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Niente affatto rari, invece, sono gli assegni rilasciati dagli istituti di credito oramai da oltre dieci anni e ancora in possesso della clientela.

Cosa è accaduto: il Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 90 ha introdotto, a partire dal 4 luglio dello scorso anno, delle sanzioni di importo tra 3.000 e 50.000 euro. Fino ad allora, invece, la sanzione spaziava tra l’1% e il 40% dell’importo dell’assegno.

La modifica ha cambiato anche l’importo dell’oblazione, vale a dire la possibilità di definire il procedimento mediante il pagamento di un importo pari al doppio del minimo, facendolo passare dal 2% del valore dell’assegno a seimila euro!

La banca presso cui si versa l’assegno ed anche la banca transata presso cui è aperto il conto dell’emittente non hanno alcun obbligo di verificare la forma del titolo sotto l’aspetto della normativa sui trasferimenti in contanti. Non vi è quindi modo di reclamare nei loro confronti se non magari appellandosi al principio di diligenza dell’accorto bancario. Strada non agevole.

Cosa fare se si riceve la sanzione: occorre inviare all’Ufficio emittente le proprie osservazioni in cui far notare che si è trattato esclusivamente di un errore, che l’assegno fa parte di un vecchio libretto di cui ancora si è in possesso, che un simile errore non era mai accaduto prima e che l’importo del titolo non è elevato.
L’Ufficio dovrebbe a quel punto applicare la sanzione minima pari a tremila euro che si può a quel punto pagare godendo di una riduzione di altri mille. L’importo di duemila euro è il minimo che si può raggiungere, quindi.

Cosa occorre per risolvere la vicenda nel suo complesso: una modifica legislativa che faccia tornare le sanzioni al regime precedente. E’ assurdo dover sottostare ad una sanzione di duemila euro per il solo fatto di aver commesso una leggerezza derivante dalla scarsa dimestichezza con gli assegni e non dalla volontà di infrangere la legge.

Per finire, pubblichiamo il caso-limite, termine quanto mai azzeccato. Un assegno emesso per l’importo di 1.000 euro, vale a dire un centesimo sopra il massimo consentito, sanzionato con 6.000 euro di oblazione più 5 euro di spese. Sanzione che ha colpito entrambi: emittente e beneficiario! Con l’invio osservazioni, si otterrà la riduzione a 2.000 euro ciascuno, ma si tratta appunto di importi spropositati ed ingiustificati.
Qui l’immagine della sanzione: https://www.aduc.it/generale/files/images/investire/obladioblada.png?1519403489210

Anna D’Antuono, legale, consulente Aduc

Pubblicato in : Primo pianoTag: 2011, 4 luglio, aduc, anni, banche, decreto legislativo, euro, istituti di credito, italia, regime

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