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Libretti e conti correnti postali dormienti: come recuperare le somme depositate

di Anna D'Antuono | 30 Marzo 2020

Tra le tipologie di rapporti a divenire dormienti, i libretti postali fanno la parte del leone date la loro storia e diffusione.
Sono dormienti, come disposto dagli articoli 1 e 2 del D.P.R. 22/6/2007 n. 116, Regolamento di attuazione dell’art. 1, comma 345, della legge 23/12/2005 n. 266, i rapporti che risultino non movimentati dopo dieci anni dalla libera disponibilità delle somme ed abbiano un saldo superiore a cento euro.
Gli importi per i libretti divenuti dormienti fino al 30 novembre scorso non ancora devoluti al Fondo possono essere recuperati presentandosi all’ufficio postale entro il prossimo 9 luglio. E’ possibile prelevare la somma oppure effettuare una qualsiasi operazione di accredito e/o addebito, come anche compilare e firmare un apposito modulo. Ancora, è possibile inviare una raccomandata o pec all’agenzia o anche alla sede legale di Poste Italiane.
Trascorso il termine, sarà possibile recuperare la somma presentando richiesta alla Consap, concessionaria della gestione di questo e di altri fondi pubblici. Le somme sono reclamabili per dieci anni a partire dalla data di devoluzione delle somme al Fondo. Informazioni e modulistica sono in www.consap.it nella sezione Fondi e Attività.
I beneficiari di libretti e conti correnti postali, come di quelli bancari, godono di questa opportunità preclusa ad altri rapporti (basti pensare ai Buoni Fruttiferi Postali ed ai certificati di deposito) perché i rapporti di loro pertinenza diventano dormienti ma non sono prescritti. Riguardo i rapporti bancari, la sentenza di Cassazione n.788 del 20/1/2012 afferma che, se non vi è un termine di scadenza del contratto, il cliente ha facoltà in qualsiasi momento di chiedere la restituzione della somma, ed il fatto che non effettui richieste per un lungo periodo di tempo non rappresenta un suo disinteresse bensì l’esercizio della sua facoltà di lasciare l’importo in deposito. Con riferimento ai libretti postali, invece, è lo stesso Codice Postale, ossia il D.P.R. 29/3/1973, n. 156, a prevedere -all’art. 168, lettera c- che sono prescritti a favore dell’Amministrazione delle Poste i crediti dei libretti con il decorso di trenta anni quando si tratti di credito superiore a lire
mille tra capitale e interessi.
Le Poste, infine, sono sin dal principio state esentate dall’obbligo di avvisare singolarmente gli interessati ai libretti dormienti. Ciò in base alla particolare diffusione tra il pubblico, la quale avrebbe comportato enormi costi di gestione. Valgono quindi gli avvisi apposti nelle agenzie postali e nel sito internet.


Anna D’Antuono, legale, consulente Aduc

Pubblicato in : Tutela e diritti - A cura di ADUCTag: aduc, amministrazione, anni, conti, costi, euro, fondi pubblici

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