Tra le tipologie di
rapporti a divenire dormienti, i libretti postali fanno la parte del leone date
la loro storia e diffusione.
Sono dormienti, come disposto dagli articoli 1 e
2 del D.P.R. 22/6/2007 n. 116, Regolamento di attuazione dell’art. 1, comma
345, della legge 23/12/2005 n. 266, i rapporti che risultino non movimentati
dopo dieci anni dalla libera disponibilità delle somme ed abbiano un saldo
superiore a cento euro.
Gli importi per i libretti divenuti dormienti
fino al 30 novembre scorso non ancora devoluti al Fondo possono essere
recuperati presentandosi all’ufficio postale entro il prossimo 9 luglio. E’
possibile prelevare la somma oppure effettuare una qualsiasi operazione di
accredito e/o addebito, come anche compilare e firmare un apposito modulo.
Ancora, è possibile inviare una raccomandata o pec all’agenzia o anche alla
sede legale di Poste Italiane.
Trascorso il termine, sarà possibile recuperare
la somma presentando richiesta alla Consap, concessionaria della gestione di questo
e di altri fondi pubblici. Le somme sono reclamabili per dieci anni a partire
dalla data di devoluzione delle somme al Fondo. Informazioni e modulistica sono
in www.consap.it nella sezione Fondi e Attività.
I beneficiari di libretti e conti correnti
postali, come di quelli bancari, godono di questa opportunità preclusa ad altri
rapporti (basti pensare ai Buoni Fruttiferi Postali ed ai certificati di
deposito) perché i rapporti di loro pertinenza diventano dormienti ma non sono
prescritti. Riguardo i rapporti bancari, la sentenza di Cassazione n.788 del
20/1/2012 afferma che, se non vi è un termine di scadenza del contratto, il
cliente ha facoltà in qualsiasi momento di chiedere la restituzione della
somma, ed il fatto che non effettui richieste per un lungo periodo di tempo non
rappresenta un suo disinteresse bensì l’esercizio della sua facoltà di lasciare
l’importo in deposito. Con riferimento ai libretti postali, invece, è lo stesso
Codice Postale, ossia il D.P.R. 29/3/1973, n. 156, a prevedere -all’art. 168,
lettera c- che sono prescritti a favore dell’Amministrazione delle Poste i
crediti dei libretti con il decorso di trenta anni quando si tratti di credito
superiore a lire
mille tra capitale e interessi.
Le Poste, infine, sono sin dal principio state
esentate dall’obbligo di avvisare singolarmente gli interessati ai libretti
dormienti. Ciò in base alla particolare diffusione tra il pubblico, la quale
avrebbe comportato enormi costi di gestione. Valgono quindi gli avvisi apposti
nelle agenzie postali e nel sito internet.
Anna D’Antuono, legale, consulente Aduc

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