Se anche l’Italia non è più nelle secche e la svolta in questo 2015 c’è stata , come Matteo Renzi ha fortemente affermato, sono molti i nodi irrisolti che il vecchio anno ha consegnato al 2016.
Tralasciando la situazione economica, con qualche debole segnale di ripresa ma di certo ancora in grosso affanno, puntiamo l’attenzione sulle questioni istituzionali e legislative.
Infatti nel panorama non solo figurano l’appuntamento delle amministrative, il referendum sulle riforme, ma anche: la possibile istituzione di una commissione bicamerale d’inchiesta sulla vigilanza del sistema bancario, dopo il nuovo “caso banche” prepotentemente affacciatosi di recente; il ddl unioni civili, sul quale manca un punto di incontro soprattutto in merito alla possibile step child adoption; l’introduzione nel sistema dell’acquisizione della cittadinanza italiana, del principio dello jus soli “temperato”, il cui disegno di legge è stato approvato dalla Camera lo scorso ottobre; il ddl per l’istituzione del reato di tortura, approvato in aprile alla Camera ma che si è arenato a Palazzo Madama[1]; il ddl sulla prescrizione, con il nodo del raddoppio dei tempi per i reati di corruzione, approvato alla Camera in marzo ma che non figura ancora nel calendario dei lavori del Senato.
Dopo la pausa natalizia, il Senato riaprirà i battenti il 12 gennaio.
A quella data riprenderà l’iter il provvedimento – già passato al vaglio della Camera – sugli appalti e le concessioni pubbliche che, destinato a recepire nel nostro ordinamento giuridico tre direttive europee del 2014 che riformano questi settori, porta a una nuova riscrittura del Codice dei contratti pubblici del 2006. In Senato il percorso sarà necessariamente breve in quanto le direttive europee impongono il loro ingresso negli ordinamenti giuridici degli Stati membri entro il 18 aprile 2016 (vale la pena di ricordare che tale tipologia di atti per quanto dettagliati e completi siano, non possono porsi come self-executing).
In via generale va sottolineato che le direttive si ispirano a un principio comune molto importante: quello di riconoscere ampi margini di discrezionalità alle Amministrazioni aggiudicatrici, in cambio però, in capo alle stesse, di maggiore responsabilità per le scelte effettuate.
E’ un principio del tutto nuovo per il nostro ordinamento atteso che il Codice del 2006 e le successive modifiche e integrazioni via via succedutesi negli anni esprimevano netta la volontà del Legislatore di fornire una minuziosa disciplina su ogni possibile aspetto delle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici e di ridurre fortemente i margini di discrezionalità delle Amministrazioni pubbliche. Tutto ciò nel convincimento che una regolamentazione minuziosa evitasse l’insorgere di fenomeni di illegalità, corruzione o, comunque, di malaffare.
L’esperienza ci ha invece dato ampiamente atto del contrario.
Non solo mala amministrazione e corruttele hanno proliferato con conseguente danno per la finanza pubblica e per l’immagine del Paese, ma quanto anche che questa “asfissia” normativa e questo rigoroso formalismo, che si sono alimentati di continui interventi legislativi per apportare aggiustamenti e deroghe, hanno incentivato il contenzioso amministrativo.
Tra i criteri direttivi cui attenersi nel riscrivere il nuovo Codice dei contratti pubblici, c’è invece anche il divieto di gold plating – a dire il vero già vigente in generale per il recepimento del diritto europeo – ossia il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive.
Sarà la volta buona? L’occasione non è da perdere perché il rilancio delle opere pubbliche è condizione imprescindibile per la crescita della competitività del sistema produttivo nazionale e del mercato interno.

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