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La nuova normativa su intestatario di patente e libretto

di Luca Bozzi | 8 Febbraio 2015

Chi utilizza un veicolo intestato a un soggetto diverso dal familiare convivente, per un periodo pari o superiore a 30 giorni consecutivi, deve provvedere ad aggiornare con il proprio nome il libretto di circolazione di detto veicolo.

 

Il 3 novembre scorso è entrata in vigore una nuova norma che prevede l’obbligo di aggiornare il libretto di circolazione dei veicoli con il nome di chi li utilizza realmente, se diverso dal proprietario o da un familiare convivente dello stesso. Tale disposizione, contenuta nell’art. 94, comma 4-bis del Codice della Strada, è stata oggetto di recenti chiarimenti interpretativi da parte della Motorizzazione Civile, diramati con circolare n. 15513 del 10 luglio 2014.

Vediamo, nel dettaglio, quali sono le novità introdotte dalla nuova normativa.

 

In cosa consiste il nuovo obbligo

Chi utilizza un veicolo intestato a un soggetto diverso dal familiare convivente, per un periodo pari o superiore a 30 giorni consecutivi, deve provvedere ad aggiornare con il proprio nome il libretto di circolazione di detto veicolo. Tale obbligo, comunque, scatta solo se l’uso del mezzo è esclusivo e personale; questo significa che sono esonerati dalla nuova disposizione tutti coloro che condividono un veicolo con altri, che siano questi amici o parenti. Resta sempre escluso dal nuovo obbligo l’uso di veicoli intestati a familiari conviventi. Inoltre ricordiamo che tale obbligo nulla a che vedere con la polizza assicurativa associata al veicolo che, come sempre, può presentare intestatario e contraenti anche differenti.

 

Come aggiornare il libretto di circolazione

Se si rientra nelle fattispecie assoggettate alle nuove disposizioni del Codice della Strada, per adempiere all’obbligo in esame è necessario effettuare una comunicazione alla Motorizzazione Civile, entro 30 giorni dall’inizio dell’uso effettivo ed esclusivo del veicolo. A tale comunicazione, con la quale si richiede la variazione temporanea dell’intestazione del libretto dell’auto ai sensi dell’art. 94, co. 4-bis del C.d.S., vanno allegati i seguenti documenti: una “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”, redatta e firmata dal proprietario del veicolo, nella quale si attesta la concessione in comodato del mezzo; le ricevute di pagamento di complessivi 25 euro, di cui 16 euro da versare sul c.c.p. n.ro 4028, e 9 euro sul c.c.p. n.ro 9001; la fotocopia di un documento d’identità valido del comodante, ovvero dell’effettivo proprietario del veicolo. Questa procedura si completa con l’emissione di un tagliando di aggiornamento che andrà conservato assieme alla carta di circolazione del mezzo.

 

Sanzioni

L’inadempimento di tale obbligo, se opportunamente comprovato, comporta l’irrogazione di pene pecuniarie che vanno da un minimo di 750 a un massimo di 3.526 euro, nonché l’applicazione del provvedimento amministrativo di ritiro del libretto di circolazione. Si specifica, comunque, che la nuova norma non è retroattiva, e pertanto trova applicazione solo per i comportamenti tenuti a decorrere dal 3 novembre 2014.

 

Ulteriori chiarimenti

Il Dr. Maurizio Vitelli, Direttore Generale della Motorizzazione Civile, ha anche precisato che tale norma è volta soprattutto a colpire i comportamenti fraudolenti tenuti da soggetti che, ad esempio, utilizzano, in modo continuativo e per uso squisitamente personale, le auto aziendali, intestate a imprese per beneficiare della detrazione del costo e dell’IVA ma, di fatto, utilizzate solo per fini privati.

Pubblicato in : Primo piano

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