Qualche giorno fa è passata quasi inosservata un’inchiesta dei pm Bocassini e Storari, del Dipartimento distrettuale antimafia di Milano.Si tratta dell’indagine che ha coinvolto la Lidl Italia. Alcuni dirigenti infedeli erano riusciti, attraverso una serie di società paravento ,ad entrare nell’economia del gruppo, condizionandone gli appalti in cambio di dazioni in denaro. Fino a qualche anno fa , che un dirigente d’azienda pilotasse appalti e forniture ad amici e parenti ,non solo era la norma, ma non si configurava nessun reato.Tant’è vero che Valletta ,il presidente della Fiat dal 46 al 66,sosteneva che un direttore dell’ufficio acquisti che rubava solo il 20% era onesto.Tutto è cambiato con la legge 231, che ha istituito il reato di corruzione tra privati, e costretto aziende e associazioni a dotarsi di codici etici e modelli organizzativi, per contrastare questo tipo di comportamenti.Per precisone la 231 è stata votata, poco dopo il giuramento dell’ultimo Governo Berlusconi, da un’ampia maggioranza, a riprova che quando si tratta di elaborare leggi che migliorano complessivamente la competitività del Paese, è più difficile cadere in atteggiamenti ideologici, e che ci sono anche rappresentanti del popolo, non molti a dire il vero, che lavorano seriamente. Una delle leggi più sottovalutate, in questi ultimi anni. Adesso Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo in materia di corruzione tra privati ,che integra e migliora la 231. I soggetti punibili sono stati ampliati e ricomprendono ora tutti quanti svolgono funzioni direttive ed anche coloro che pongono in essere la condotta per interposta persona. La condotta punita è stata estesa, oltre che alla sollecitazione e ricezione, anche all’accettazione della promessa di ricevere denaro o altra utilità non dovuti. La finalità del reato è quella di compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi di fedeltà e non è più richiesta la prova di un danno per la società. E’ rimasta invece la procedibilità a querela di parte, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza. Il provvedimento inoltre introduce il reato di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c. ) ed inasprisce le sanzioni. Significativo, infine, il fatto che nel nuovo testo dell’art. 2635 c.c. scompaia il riferimento alla necessità che la condotta «cagioni nocumento alla società», con conseguente trasformazione della fattispecie da reato di danno a reato di pericolo.Non sarebbe un cattiva idea pubblicizzare il più possibile questa legge, che i più ignorano ancora, perchè di amministratori e dirigenti infedeli ,che distorcono la concorrenza, se ne incontrano tutti i giorni, anche prendendo l’ascensore.
Masimo Cingolani (lavocemetropolitana.it)

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