Argomento nostro malgrado di stretta attualità è la disciplina antinfortunistica per la prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro: il presente articolo rappresenta un piccolo focus sulla responsabilità e corresponsabilità del lavoratore in caso di evento lesivo.
Storicamente, l’intero impianto normativo in questa materia è improntato sulla figura del datore di lavoro quale garante “assoluto” dell’incolumità fisica dei lavoratori.
La posizione di garanzia si estrinseca nel dovere di evitare la verificazione di eventi lesivi, anche nell’ipotesi in cui gli stessi siano conseguenza di eventuali negligenze dei lavoratori medesimi.
Quando però il datore di lavoro può invocare l’imprevedibilità o abnormità del comportamento del lavoratore per andare esente da responsabilità?
Le disposizioni in materia hanno la funzione propria di evitare che si verifichino eventi lesivi della incolumità, intrinsecamente connaturali alla esecuzione di talune attività lavorative, anche nelle ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuali imprudenze e disattenzioni dei lavoratori, la cui incolumità deve essere sempre protetta con appropriate cautele.
Soltanto nell’ipotesi in cui il lavoratore ponga in essere una condotta inopinabile, imprevedibile, esorbitante dal procedimento di lavoro ed incompatibile con il sistema di lavorazione ovvero che si concreti nella inosservanza, da parte sua, di precise disposizioni antinfortunistiche, è configurabile la colpa dell’infortunato nella produzione dell’evento, con esclusione, in tutto o in parte, della responsabilità penale del datore di lavoro.
I principi appena esposti sono stati ripercorsi da un’ interessante e recente decisione della Suprema Corte di Cassazione che, con sentenza n. 37699 del 19 ottobre 2021, ha delineato, affinché il comportamento colposo del lavoratore possa ritenersi abnorme ed idoneo ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che esso sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia.
La Corte spiega in maniera esaustiva poi come non integri un comportamento abnorme, idoneo a escludere il nesso di causalità tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l’evento lesivo o mortale patito dal lavoratore, il compimento da parte di quest’ultimo di un’operazione che, seppure imprudente, non risulti eccentrica rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate nell’ambito del ciclo produttivo.
Si tratta, in altri termini, di un comportamento così imprevedibile da collocarsi al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all’applicazione delle misure di prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
La manovra cd. “abnorme” diventa la causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare la lesione, innescando una categoria di rischio del tutto nuova e incongrua rispetto a quella che il datore di lavoro era originariamente tenuto a presidiare.
Il datore di lavoro, e, in generale, il destinatario dell’obbligo di adottare le misure di prevenzione, è, dunque, esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere da quest’ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli – e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per
il datore di lavoro – o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell’esecuzione del lavoro.
Nemmeno l’eventuale colpa concorrente del lavoratore può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l’obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica.
Il datore di lavoro può quindi invocare l’imprevedibilità o abnormità del comportamento del lavoratore e, quindi, indicare questo comportamento come causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento soltanto qualora sia in grado di provare in modo certo e irrefutabile di avere fatto tutto ciò che la legge gli impone in materia antinfortunistica perché l’incolumità del lavoratore venga assicurata.
Al contrario, non potrà mai eccepire che l’infortunio si è verificato per un comportamento imprevedibile del lavoratore quando non ha adempiuto a quei doveri impostigli dalla legge che mirano appunto a scongiurare la verificazione di eventi lesivi quand’anche dovuti a comportamenti imprudenti o avventati lavoratore.
Gualtiero Bracali
Nota di aggiornamento — 29 settembre 2026. Questo contributo commenta la sentenza della Cassazione penale n. 37699 del 19 ottobre 2021. La decisione riguarda l’accertamento della responsabilità per un infortunio e non coincide con la valutazione del diritto alle prestazioni INAIL. Il comportamento del lavoratore va esaminato nel contesto delle misure di prevenzione, delle istruzioni e dell’organizzazione del lavoro, senza ricavare automaticamente dalla sua imprudenza l’esclusione della responsabilità datoriale. Informazioni sull’attività professionale e recapiti attuali sono disponibili nel profilo dell’Avv. Gualtiero Bracali.

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